Rigetto
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/04/2025, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03398/2025REG.PROV.COLL.
N. 07042/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7042 del 2024, proposto dalla Copma Soc. Coop. p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9028020DC6, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Ottani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Regione Emilia Romagna, l’Azienda Usl di Bologna e l’Azienda Usl di RA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio,
Intercent – ER Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
di Pulinet Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Piero Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
di L’Operosa s.p.a., Dussmann Service s.r.l., Sicuritalia Multiservice Soc. Coop., CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Cosp Tecno Service Soc. Coop, C.M. Service s.r.l., PFE s.p.a., Coopservice Soc. Coop. p.a., Consorzio Innova Soc. Coop., Formula Servizi Soc. Coop., Multiservice Soc. Coop., Servizi Integrati s.r.l., IC Servizi Cons. Stabile a r.l., E.P.M. s.r.l., I.F.M. - Italiana Facility Management s.p.a, B & B Service Soc. Coop. ed Euro&Promos Fm s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Seconda, n. 508/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Intercent – ER Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici e di Pulinet Servizi s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Ezio Fedullo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società COPMA soc. coop. per azioni ha agito dinanzi al T.A.R. per l’Emilia-Romagna per l’annullamento della delibera n. 669 del 25 settembre 2023, con la quale Intercent-ER, quale centrale di committenza della Regione Emilia Romagna, aveva definitivamente aggiudicato in favore del RTI composto da E.P.M. s.r.l., I.F.M. - Italiana Facility Management s.p.a. e B.& B. Service soc. coop. il lotto 1 della procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione ambientale ed altri servizi per le Aziende Usl di Bologna (lotto 1) e RA (lotto 2) a ridotto impatto ambientale.
Alla domanda di annullamento era associata quella - successivamente rinunciata - per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso alle offerte dei concorrenti collocatisi nella graduatoria di merito del lotto 1 in posizione antecedente a quella (quattordicesima) da essa occupata.
Al ricorso introduttivo faceva seguito la proposizione di motivi aggiunti, conseguenti alla conoscenza da parte della ricorrente di nuovi documenti e/o provvedimenti.
In particolare, con quelli depositati in data 12 marzo 2024, la domanda di annullamento veniva estesa alla determina n. 94 dell’8 febbraio 2024, avente ad oggetto “Annullamento in via di autotutela della Determinazione dirigenziale n. 669 del 25 settembre 2023 e aggiudicazione al secondo in graduatoria Lotto 1 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione ambientale e altri servizi per le Aziende Usl di Bologna e RA a ridotto impatto ambientale”.
2. Deve premettersi che la gara doveva aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed era finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro, ai sensi dell’art. 21 l.r. Emilia Romagna n. 11/2004, della durata di 12 mesi con l’aggiudicatario di ciascun lotto, in esecuzione della quale le singole Aziende sanitarie avrebbero potuto emettere ordinativi di fornitura di durata pari a 60 mesi fino all’importo massimo spendibile.
Il valore a base d’asta del lotto 1 era di € 92.186.025,00.
La ricorrente, che come si è detto si era collocata nella graduatoria conclusiva in quattordicesima posizione, impugnava quindi la determina dirigenziale n. 669/2023, recante l’aggiudicazione a favore del RTI composto dalla società E.P.M. s.r.l., quale mandante, e dalle società I.F.M. s.p.a. e B.&B. Service coop. soc., quali mandatarie (nel prosieguo RTI E.P.M.), formulando (con il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti) sia censure di carattere strumentale, in quanto intese a conseguire la riedizione della gara, sia censure dirette ad ottenere l’affidamento dell’appalto, contestando i punteggi assegnati discrezionali assegnati alle offerte tecniche in gara e lamentando l’incongruità delle offerte dei concorrenti che la precedevano in graduatoria.
L’impugnazione, come accennato, veniva estesa nelle more del giudizio alla determina n. 94 dell’8 febbraio 2024, con il quale la stazione appaltante, a seguito della rinnovata istruttoria (indotta anche dalle contestazioni della ricorrente e di altre concorrenti) avente ad oggetto la congruità dell’offerta del RTI aggiudicatario, disponeva l’annullamento in autotutela della determina dirigenziale n. 669/2023, escludendo il RTI E.P.M. dalla gara e aggiudicando l’appalto alla società Pulinet Servizi s.r.l., classificatasi in seconda posizione.
3. Il T.A.R. adito ha definito il giudizio con la sentenza n. 508 del 12 luglio 2024.
Con la suddetta pronuncia, il T.A.R. ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo e delle prime due serie di motivi aggiunti, rivolti avverso l’aggiudicazione della gara al RTI E.P.M., sul rilievo che il ricorso da questo proposto avverso il suindicato provvedimento di autotutela (e di esclusione dello stesso dalla gara) era stato respinto con sentenza deliberata (sebbene ancora da pubblicare) nella medesima udienza pubblica, con il conseguente venir meno dell’interesse della ricorrente principale all’annullamento del medesimo provvedimento di aggiudicazione già annullato in autotutela dalla stazione appaltante.
Quindi, il T.A.R. ha da un lato respinto la censura intesa a lamentare l’illegittimità del metodo di valutazione delle offerte tecniche seguito dalla Commissione di gara, dall’altro lato, oltre ad evidenziare “ una certa genericità delle censure ” intese a contestare i giudizi tecnico-discrezionali formulati dalla medesima Commissione in applicazione dei criteri di valutazione dettati dalla lex specialis ed il “ fatto che esse (quanto meno per la maggior parte) non evidenziano nei giudizi contestati profili di manifesta illogicità, irrazionalità o irragionevolezza o di palese travisamento del dato di fatto, ovverosia gli unici vizi che possono condurre all’annullamento giudiziale ”, ha rilevato che “ parte ricorrente non dimostra e – a ben vedere nemmeno allega – che ove le valutazioni della Commissione di gara fossero state scevre dei vizi denunciati essa si sarebbe aggiudicata l’appalto ”, atteso che “ non è certo sufficiente prospettare qua e là, a macchia di leopardo, senza alcuna sistematicità, degli errori di valutazione, per poter validamente sostenere una sostanziale inattendibilità delle operazioni di valutazione delle offerte ”, ma “ occorre dimostrare che quegli errori, sempre che sussistano e sempre che siano sindacabili dal Giudice amministrativo, hanno privato chi ricorre del bene della vita a cui aspira (i.e. l’aggiudicazione dell’appalto) ”, conseguentemente dichiarando, “ prima ancora ” che l’infondatezza, l’inammissibilità delle censure suindicate.
Inammissibile è stata dichiarata dal T.A.R. anche la censura intesa a prospettare l’anomalia delle offerte di tutti i concorrenti che precedevano la ricorrente in graduatoria, a eccezione di quella formulata da COSP Tecno Service soc. coop., sul rilievo che dal suo ipotetico accoglimento sarebbe derivata l’esclusione di tutti i concorrenti tranne di quest’ultimo, precludendo alla medesima ricorrente l’aggiudicazione della gara.
Ha altresì evidenziato il T.A.R. che “ risulta per tabulas che la stazione appaltante ha verificato la congruità delle offerte delle sole tre prime classificate ”, con la conseguenza che “ alla disamina di una parte almeno di una parte della doglianza osta il divieto per il Giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, contenuto nel comma 2 dell’articolo 34 del Codice di rito ”, aggiungendo che la parte ricorrente si era “ limitata ad affermare la sottostima da parte degli altri offerenti di alcune voci di costo ”, dimenticando che “ il giudizio di congruità dell’offerta è globale e sintetico, che esso non consiste una atomistica e parcellizzata valutazione delle singole voci di costo ” e nemmeno allegando che “ le denunciate sottostime portino in perdita le offerte degli altri concorrenti, che l’utile stimato non sia cioè sufficiente a mantenere comunque in equilibrio l’offerta medesima. E, infatti, Pulinet Servizi S.r.l. ha stimato un utile complessivo di €uro 1.778.690,23, superiore ai maggiori costi prospettati dalla ricorrente ”.
4. La sentenza suindicata - limitatamente alla statuizione reiettiva del motivo di ricorso inteso a lamentare la violazione delle regole procedurali stabilite dal Disciplinare di gara ai fini della valutazione delle offerte tecniche e della attribuzione dei relativi punteggi, con il conseguente passaggio in giudicato delle ulteriori statuizioni, in rito e nel merito, da essa recate - costituisce oggetto dell’appello in esame, proposto dalla originaria ricorrente.
In sintesi, la tesi della ricorrente è nel senso che la Commissione di gara, discostandosi da quanto previsto dall’art. 19.2 del Disciplinare di gara (e dalle Linee Guida ANAC n. 2/2016), avrebbe proceduto alla “ determinazione unitaria e collegiale del coefficiente attribuito per ciascun criterio di valutazione discrezionale di ciascuna offerta ”, come dimostrerebbe il fatto che, “ con riferimento ad ogni criterio di valutazione discrezionale, la Commissione abbia espresso una motivazione unitaria/collegiale, la quale presuppone l’attribuzione di un coefficiente altrettanto unitario ed omnicomprensivo ”.
Deduce altresì la parte appellante che la descritta modalità operativa utilizzata dalla Commissione di gara “ ha fatto sì che gli atti di gara non contemplino la puntuale rappresentazione del coefficiente attribuito autonomamente da ciascun Commissario ad ogni criterio di valutazione discrezionale e a ciascuna offerta e che, nella sostanza, non sia intellegibile da cosa sia stata determinata la media di tali coefficienti, né, tantomeno, che possa essere verificata la correttezza della media stessa ”, e che non “ sia dato nemmeno verificare se il punteggio sia stato computato correttamente ”.
La parte appellante chiede infine che sia accolta, in alternativa a quella di riedizione in parte qua della gara, la domanda di risarcimento del danno per equivalente per perdita di chance , riservandosi di quantificarlo in corso di causa.
5. Si oppongono invece all’accoglimento del gravame la controinteressata Pulinet Servizi s.r.l. e la stazione appaltante Intercent – ER, la quale ne eccepisce anche l’inammissibilità sul rilievo che le censure di carattere procedimentale formulate dalla appellante non sono assistite dal superamento della cd. prova di resistenza, ovvero dalla dimostrazione che un diverso modus operandi della commissione di gara ridonderebbe in un esito sostanziale favorevole alla ricorrente.
6. All’esito dell’odierna udienza pubblica, quindi, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
7. L’appello non è meritevole di accoglimento, potendo conseguentemente prescindersi dall’esaminare la relativa eccezione di inammissibilità formulata dalla stazione appaltante.
8. Deve premettersi che, secondo l’invocato art. 19.2 del Disciplinare di gara, “ a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, per la determinazione del coefficiente Cai variabile da zero a uno, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell’offerta secondo la seguente scala:… ”.
La clausola citata si limita quindi a prevedere le modalità con le quali la Commissione di gara procede a trasformare i coefficienti attribuiti a ciascuna offerta dai singoli commissari, in relazione ad ognuno dei criteri di valutazione discrezionale contemplati dal precedente art. 19.1, nel coefficiente da utilizzare - secondo il metodo aggregativo compensatore - ai fini della attribuzione del punteggio per ciascun criterio di valutazione e, quindi, per l’offerta tecnica del singolo concorrente: pertanto, non è richiesta dalla lex specialis la verbalizzazione dei passaggi che conducono all’attribuzione del coefficiente finale (quello cioè risultante dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari).
Del resto, siffatta operazione di “ conversione ” del coefficiente individuale in quello collegiale, così come la relativa verbalizzazione, sarebbe del tutto ridondante laddove – come non risulta impedito dalla lex specialis , essendo anzi connaturato al meccanismo deliberativo di carattere collegiale, che presuppone il confronto dei componenti del collegio in vista della formazione del giudizio finale – i coefficienti espressi dai singoli commissari fossero coincidenti, in quanto frutto della discussione maturata in seno alla Commissione circa il pregio qualitativo di ciascuna offerta in relazione ai parametri di valutazione previsti dalla disciplina di gara.
Se, quindi, lo stesso Disciplinare di gara non richiede l’esternazione dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, quale componente motivazionale imprescindibile del percorso valutativo che conduce all’apprezzamento qualitativo delle offerte, ne consegue che ad assumere rilievo, ai fini della manifestazione delle ragioni della valutazione tecnica delle offerte e, quindi, dell’esercizio del diritto di difesa dei concorrenti, è esclusivamente il giudizio collettivo finale della Commissione, quale si esprime nel coefficiente da utilizzare ai fini applicativi della formula funzionale alla determinazione del punteggio complessivo.
La scelta della stazione appaltante di non richiedere la verbalizzazione dei coefficienti individuali si spiega non solo con l’evidenziato carattere meramente eventuale della relativa operazione di trasformazione nei coefficienti collegiali (atteso che i primi possono nascere già “ omologati ” per effetto della non vietata preventiva discussione collegiale), ma anche con il fatto che essi sono privi di una specifica valenza nell’ambito del procedimento valutativo delle offerte (e della ricostruzione degli snodi che ne scandiscono lo sviluppo), in quanto inevitabilmente plasmati dal consentito dibattito collegiale e quindi, ab origine , imputabili geneticamente alla Commissione unitariamente considerata (piuttosto che ai suoi singoli componenti).
Da tali rilievi consegue che la trasformazione dei coefficienti individuali nei coefficienti collettivi può non esserci (perché, appunto, l’identità dei primi ne rende inutile il compimento) o comunque essere irrilevante, per implicita volontà della stazione appaltante (che non ha imposto una specifica verbalizzazione dei coefficienti individuali), ai fini del sindacato da parte dei concorrenti (ed in ultima analisi del giudice) nei confronti dell’attività valutativa della Commissione di gara.
Da questo punto di vista, quindi, l’assunto attoreo secondo cui sarebbe stata omessa la valutazione individuale delle offerte tecniche sovrappone, in realtà, al piano delle attività poste in essere dalla Commissione di gara quello della esternazione delle stesse, non potendo desumersi dall’assenza di verbalizzazione sul punto la conclusione che quelle attività - ovvero, nella specie, l’assegnazione dei coefficienti individuali - non siano state effettivamente compiute.
Né soccorre in tale direzione il fatto che la Commissione abbia espresso una motivazione unitaria e collegiale in ordine a ciascun criterio di valutazione, rispondendo ad una intuibile esigenza di speditezza e semplificazione procedimentale che le ragioni della valutazione siano state rese a corredo del solo giudizio conclusivo (e non dei singoli quanto eventuali giudizi individuali).
In conclusione, quindi, non può che rilevarsi che vacilla, già sul piano probatorio, il presupposto della censura in esame, secondo cui la Commissione di gara avrebbe espresso un giudizio collegiale ed omesso, quindi, la fase della formulazione di giudizi individuali da parte dei singoli commissari.
9. Deve solo aggiungersi che le conclusioni che precedono ricevono il conforto della prevalente giurisprudenza amministrativa.
Iniziando dalla celebre pronuncia nomofilattica dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 14 dicembre 2022, assumono rilievo ai fini della decisione i seguenti principi di diritto dalla stessa affermati:
- “ nel diritto dei contratti pubblici, i commissari di gara cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, quando procedono alla valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, possono confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte, purché tale confronto non si presti ad una surrettizia introduzione del principio di collegialità, con la formulazione di punteggi precostituiti ex ante, laddove tali valutazioni debbano essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, anzitutto di natura esclusivamente individuale ”;
- “ le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione ”.
Ebbene, quanto al primo, deve ribadirsi che non è dimostrato nella specie che l’attribuzione dei coefficienti finali non sia stata preceduta dalla determinazione dei coefficienti individuali, mentre, quanto al secondo, trova conferma l’insussistenza, ove non diversamente disposto dalla lex specialis , di un obbligo per la Commissione di gara di verbalizzare le valutazioni individuali dei singoli commissari.
10. Ulteriore supporto all’interpretazione innanzi accolta proviene dalla giurisprudenza successiva.
E’ stato infatti affermato che “ in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice - i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale (Cons. Stato, sez. V, 8.9.2015, n. 4209 e sez. IV, 16.2.2012, n. 810) ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 6 dicembre 2024, n. 9783).
Anche questa Sezione, in un caso analogo a quello in esame, ha affermato che:
“ …occorre in primo luogo evidenziare che la lex specialis si occupa essenzialmente di disciplinare la transizione dalla fase di valutazione autonoma ed individuale delle offerte a quella della armonizzazione dei relativi esiti ai fini della determinazione del coefficiente da applicare al punteggio massimo previsto per ogni elemento ponderale e così determinare il punteggio finale spettante a ciascun concorrente.
Essa non reca quindi alcuna disposizione intesa a vincolare al rispetto di determinate modalità operative (o documentali) la fase antecedente, relativa alla valutazione delle offerte da parte dei singoli commissari, né, in particolare, vieta che questa si svolga attraverso un confronto dialettico tra i singoli componenti del collegio, il cui esito ben può consistere nella uniformazione dei giudizi espressi individualmente, i quali non cessano, pur se espressi per ciascuna offerta mediante coefficienti identici per ogni criterio di valutazione, di costituire la manifestazione del giudizio proprio del singolo commissario.
Il fatto - oggettivamente desumibile dalla costante coincidenza dei coefficienti assegnati da ciascun commissario alle offerte presentate in relazione a ciascun criterio di valutazione - che l’assegnazione dei coefficienti individuali abbia costituito il frutto del consenso raggiunto in ordine agli stessi in seno al collegio non esclude l’imputabilità degli stessi ai singoli commissari, quale espressione della propria valutazione tecnico-discrezionale circa il merito qualitativo delle offerte, ben potendo il dibattito collegiale assolvere alla funzione di omogeneizzare punti di vista in partenza potenzialmente divergenti: trattasi, in effetti, di una mera modalità di formazione del giudizio proprio di ogni singolo commissario, caratterizzata dalla sua maturazione in forma non isolata, ma attraverso il confronto e la ponderazione di prospettive individuali, tesa alla ricerca di una posizione prevalente o comunque comune.
Né siffatta modalità di formazione del giudizio decolora il contributo che ogni commissario, in ragione della diversità delle competenze di cui è portatore (funzionale a far emergere tutti gli elementi qualitativi che l’offerta tecnica presenta), deve apportare alla decisione finale, ma, semmai, ne anticipa il rilievo alla fase iniziale del procedimento valutativo, coincidente con l’assegnazione dei coefficienti individuali da parte dei singoli commissari.
13.5. Del resto, la necessità di superare le posizioni individuali attraverso la loro sintesi mediante un giudizio unitario costituisce la caratteristica propria del procedimento decisionale di tipo collegiale, senza che le diverse modalità attuative del suo principio animatore - a seconda, cioè, che consistano nel confronto tra i commissari collocato a monte dell’assegnazione dei coefficienti individuali ovvero nella successiva trasformazione aritmetica dei coefficienti assegnati isolatamente - ne alterino il funzionamento di fondo o la finalità ad esso sottesa.
Da questo punto di vista, il criterio della media dei coefficienti individuali è previsto dalla lex specialis quale meccanismo di sintesi dei giudizi dei commissari di tipo meramente eventuale, nell’ipotesi in cui la dialettica collegiale non abbia consentito l’armonizzazione dei giudizi individuali e dei relativi coefficienti, senza che la sua effettiva applicazione, in ragione della uniformità degli stessi scaturente dal preventivo confronto collegiale, possa essere addotta ad indice patologico di formazione della valutazione qualitativa delle offerte tecniche.
13.6. Le deduzioni della parte appellante, intese a sostenere che l’identità dei coefficienti costituirebbe sintomo della abdicazione dei commissari alla loro funzione di autonoma valutazione delle offerte tecniche, non possono quindi essere condivise, ove si tenga presente la distinzione tra “autonomia” e “solitudine” del giudizio e si consideri che la prima non viene meno sol perché la formazione del giudizio da parte di ciascun commissario maturi in un contesto di carattere dialettico e condiviso ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 ottobre 2024, n. 8003).
11. Infine, le conclusioni qui raggiunte sono conformi a quelle cui questa Sezione è pervenuta, con la sentenza n. 9817 del 6 dicembre 2024, depositata in giudizio dalla stazione appaltante, laddove in particolare ha respinto le analoghe censure formulate dal Consorzio Stabile CMF in sede di impugnazione della determina n. 94 dell’8 febbraio 2024.
12. L’appello deve quindi essere complessivamente respinto e la ricorrente condannata alla refusione delle spese di giudizio a favore delle controparti, nella complessiva misura di € 3.000,00, oltre oneri di legge, per ciascuna.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio a favore delle controparti, nella complessiva misura di € 3.000,00, oltre oneri di legge, per ciascuna.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO