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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria
OL SA , ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3006 R.G. anno 2024 Affari Civili Contenziosi, previa discussione ex art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusive all'udienza del 25.11.2025
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Daniele Vetrugno, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponente -
CONTRO
in persona dei suoi legali rappresentanti pro-tempore, Controparte_1
Rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.to Calogero Lanza e dall'avv.to Matteo Giarratana, in virtù di procura speciale, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale allegata al ricorso per ingiunzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Alessandra Deodato in San Pietro Vernotico
-opposta-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato da , comparsa di costituzione e risposta depositata Parte_1 telematicamente dalla società opposta , sia i verbali di causa e le CP_1 CP_1 note conclusive. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa in udienza il giudice concedeva il termine all'opposta per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria che dava esito negativo. All'udienza del 24.6.2025 il giudice accoglieva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 15.9.2025, in mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 25.11.2025, con termine alle parti per note conclusive.
In data odierna, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Ritiene il giudice che l'opposizione non sia fondata e, pertanto, non meriti accoglimento.
Osserva il giudice che le doglianze di parte opponente sono risultate mere asserzioni di stile, non supportate da alcuna valida allegazione dei fatti.
Parte opponente non ha assolto l'onere probatorio che gravava sulla stessa in ordine alla sussistenza dei motivi di opposizione. Per contro, parte opposta ha dimostrato con la documentazione depositata nel fascicolo telematico quanto asserito nei suoi atti.
In definitiva, alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 542/2024 del 19.3.2024, ritualmente notificato con il quale si ingiungeva a , di pagare in favore della società opposta Parte_1 CP_1 la somma di euro 13.325,79, oltre gli interessi come da domanda ed oltre le
[...] spese e competenze della procedura di ingiunzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria OL SA definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da , nei confronti Parte_1 della società in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rigettata ogni altra azione, istanza ed eccezione, così decide :
1. Rigetta l'opposizione per le motivazioni di cui in premessa e conferma il decreto ingiuntivo n. 542/2024 del 19.3.2024, ritualmente notificato con il quale si ingiungeva a , di pagare in favore della società opposta Parte_1 [...] la somma di euro 13.325,79 oltre gli interessi come da domanda ed CP_1 oltre le spese e competenze della procedura di ingiunzione.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1 favore della società opposta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e che si liquidano in euro 3.000,00, oltre le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 25.11.2025 ore 16.00
Il giudice on.
dott.ssa Maria OL SA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria
OL SA , ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3006 R.G. anno 2024 Affari Civili Contenziosi, previa discussione ex art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusive all'udienza del 25.11.2025
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Daniele Vetrugno, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponente -
CONTRO
in persona dei suoi legali rappresentanti pro-tempore, Controparte_1
Rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.to Calogero Lanza e dall'avv.to Matteo Giarratana, in virtù di procura speciale, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale allegata al ricorso per ingiunzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Alessandra Deodato in San Pietro Vernotico
-opposta-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato da , comparsa di costituzione e risposta depositata Parte_1 telematicamente dalla società opposta , sia i verbali di causa e le CP_1 CP_1 note conclusive. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa in udienza il giudice concedeva il termine all'opposta per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria che dava esito negativo. All'udienza del 24.6.2025 il giudice accoglieva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 15.9.2025, in mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 25.11.2025, con termine alle parti per note conclusive.
In data odierna, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Ritiene il giudice che l'opposizione non sia fondata e, pertanto, non meriti accoglimento.
Osserva il giudice che le doglianze di parte opponente sono risultate mere asserzioni di stile, non supportate da alcuna valida allegazione dei fatti.
Parte opponente non ha assolto l'onere probatorio che gravava sulla stessa in ordine alla sussistenza dei motivi di opposizione. Per contro, parte opposta ha dimostrato con la documentazione depositata nel fascicolo telematico quanto asserito nei suoi atti.
In definitiva, alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 542/2024 del 19.3.2024, ritualmente notificato con il quale si ingiungeva a , di pagare in favore della società opposta Parte_1 CP_1 la somma di euro 13.325,79, oltre gli interessi come da domanda ed oltre le
[...] spese e competenze della procedura di ingiunzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria OL SA definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da , nei confronti Parte_1 della società in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rigettata ogni altra azione, istanza ed eccezione, così decide :
1. Rigetta l'opposizione per le motivazioni di cui in premessa e conferma il decreto ingiuntivo n. 542/2024 del 19.3.2024, ritualmente notificato con il quale si ingiungeva a , di pagare in favore della società opposta Parte_1 [...] la somma di euro 13.325,79 oltre gli interessi come da domanda ed CP_1 oltre le spese e competenze della procedura di ingiunzione.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1 favore della società opposta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e che si liquidano in euro 3.000,00, oltre le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 25.11.2025 ore 16.00
Il giudice on.
dott.ssa Maria OL SA