Ordinanza cautelare 22 novembre 2024
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02985/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05343/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5343 del 2024, proposto da
RA LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Silvestre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grumo EV, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del Provvedimento prot. n. 009510, del 26.7.2024, con il quale il Responsabile del 3° Settore Tecnico del Comune di Grumo EV (NA), ha dichiarato “l’improcedibilità dell’istanza di Sanatoria prot. n. 3324, del 3.4.1986, ai sensi della L. n. 47/85 nonché il rigetto della stessa”;
b) di ogni altro atto antecedente, connesso e/o consequenziale, ancorché correlato ai provvedimenti impugnati, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere: 1. Ordinanza di Sindacale n. 28/2000; 2. Provvedimento di annullamento della D.I.A. n. 2491 del 23.2.2004; 3. Provvedimento di sospensione della D.I.A. n. 21.4.2006; 4. Provvedimento di integrazione prot. n. 8401 del 21.7.2016, atti questi richiamati nel provvedimento impugnato sub a), nonché per la declaratoria di legittimità dell’attestazione per intervenuto silenzio – assenso ai sensi dell’art. 35 della L. n. 47/85, in relazione all’istanza di condono prot. n. 3324 del 3.4.1986.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grumo EV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AR RA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1.RA LL ha impugnato il Provvedimento prot. n. 009510, del 26.7.2024, con il quale il Responsabile del 3° Settore Tecnico del Comune di Grumo EV (NA), ha dichiarato “l’improcedibilità dell’istanza di Sanatoria prot. n. 3324, del 3.4.1986, ai sensi della L. n. 47/85 nonché il rigetto della stessa”.
Espone:
-di essere proprietario, giusta atto di Compravendita del 21.3.2000 Rep. n. 26044 Racc. n. 7900 per Notaio rogante Dott. Fiordiliso, di una porzione di fabbricato sita nel Comune di Grumo EV (NA), alla via Matteotti, nn. 9 e 59, identificato catastalmente al foglio 4, p.lla 134, sub 2, 4, 102 e 107;
-che la sua proprietà consta di un piano terraneo, un primo piano e un sottotetto, con annesso giardino e corte pertinenziale;
- che l’intero fabbricato negli anni 1974/75 fu oggetto di un crollo per cause imputabili al Comune di Grumo EV che, a seguito del giudizio R.G. n. 2885/76 incardinato innanzi alla V° Sezione del Tribunale di Napoli e della Consulenza Tecnica d’Ufficio a firma del Dott. Zeno, fu condannato a risarcire i precedenti proprietari tra cui la Sig.ra ZE RI (comproprietaria e soggetto venditrice dell’odierno ricorrente);
- che quest’ultima, in seguito alla ricostruzione del fabbricato, ha formalizzato ai sensi della Legge n. 47/ 85 l’istanza di condono prot. n. 3324 del 3.4.1986, volturata in favore del ricorrente e dichiarata improcedibile e rigettata con il provvedimento impugnato;
- che l’istanza di condono ha interessato l’opera abusivamente realizzata in assenza di titolo consistente “nella realizzazione, all’interno del cortile di un deposito al piano terra, con annessi due accessori esterni ad esso e di un piccolo corpo di fabbrica che si sviluppa su 3 livelli (compreso il piano terra) che comprende al piano terra un locale deposito, al piano primo, cui si accede mediante una scala, n. 1 vano e al piano secondo un altro vano;
- che il deposito realizzato al piano terra è adibito ad attività artigianale; mentre il corpo di fabbrica è adibito ad abitazione. Il locale deposito, unitamente ai locali esterni accessori misura mq. 115,58 pari ad un volume di mc. 430.000. Il corpo di fabbrica misura 55.57 + una Snr di 12,68 mq.”, come acclarato nella Relazione descrittiva a corredo dell’istanza di condono alla quale è stata allegata la “documentazione fotografica”;
- che inizialmente il Comune di Grumo EV, con nota prot. n. 6774 del 27.7.1988, ha certificato che “da un esame formale dell’istanza, si ritiene che l’Oblazione versata è congrua, rispetto all’abuso commesso”; nelle more del rilascio del condono, l’immobile è stato pertanto accatastato;
- che a seguito di dissesti delle strutture portanti della porzione di fabbricato di proprietà del ricorrente, il Comune di Grumo EV, acclarato il pericolo per la pubblica e privata incolumità, con Ordinanza contingibile ed urgente n. 28 prot. n. 4692 del 11.4.2000 ha ordinato al Sig. LL di “provvedere AD HORAS all’esecuzione delle seguenti opere: 1) Verifica ed eventuale rimozione di tutte quelle parti ancora pericolanti; 2) Lavori di ripristino e consolidamento dell’intera struttura; 3) Esecuzione di tutte quelle opere atte a garantire la pubblica e privata incolumità”;
- che il ricorrente ha ottemperato al dictum dell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 28/2000, eseguendo i lavori come ordinati dal Comune di Grumo EV necessari a rimuovere il pericolo (cfr. note n. 5913 del 11.5.2000 e n. 25/PM del 4.1.2002);
- che in data 30.4.2002, con nota prot. 6218 il ricorrente ha formalizzato all’Ente una D.I.A. per demolizione e ristrutturazione del fabbricato di sua proprietà ed ha ulteriormente integrato l’istanza di condono n. 3324 Legge n. 47/85 ai fini della sua rideterminazione in via definitiva;
- che nelle more di avviare i lavori, il ricorrente ha realizzato un ulteriore abuso edilizio (completamente estraneo alle opere oggetto della sanatoria ex lege n. 47/85) consistente in una veranda in ferro distaccata dal corpo di fabbrica;
- che con provvedimento n. 2491 del 23.2.2004 il Comune di Grumo EV ha disposto l’annullamento della D.I.A. prot. n. 6218 del 30.4.2002, per poi emettere nei confronti del ricorrente l’Ordinanza di demolizione n. 19 prot. n. 2940 del 1.3.2004 con la quale ha ordinato la demolizione del nuovo abuso;
- che il LL ha impugnato l’Ordinanza di demolizione con ricorso a questo T.a.r.;
- che in data 10.12.2004 con nota prot. 19392 e prot. 19293 il ricorrente ha formalizzato un’ulteriore istanza di sanatoria ai sensi del successivo condono Legge n. 326/2003 relativamente alle nuove opere abusive e detta istanza risulta ancora pendente, come anche acclarato nella nota prot. 13689 del 29.12.2017;
- che in data 31.3.2006, con nota prot. 5156, il ricorrente ha formalizzato una nuova D.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione da eseguirsi sul fabbricato di sua proprietà;
- che con successivo provvedimento prot. n. 6137 del 21.4.2006, il Comune resistente ha sospeso la D.I.A. ora citata richiedendo un’ulteriore integrazione documentale, specificando inoltre che “una porzione dell’immobile oggetto di intervento edilizio di che trattasi è tutt’ora oggetto di condono edilizio legge 47/85 e non ancora definita”;
- che con nota prot. n. 17783 del 29.11.2006 il Comune ha richiesto al ricorrente una nuova integrazione documentale prontamente ottemperata (cfr. nota 22106 del 16.12.2009 e nota prot. n. 3121 del 11.2.2010);
- che una terza tranche di documenti è stata richiesta con nota prot. n. 8401 del 21.7.2016 (risposta: nota prot. n. 13688 del 29.12.2017 con la quale ha specificato di aver integrato e consegnato già dal 16.12.2009 tutta la documentazione relativa alla pratica di condono edilizio prot. n. 3324/86 Legge 47/85);
- che con nota prot. n. 9005 del 16.7.2024 il ricorrente ha invocato il rilascio dell’attestazione per intervenuto silenzio-assenso di cui all’art. 35 della legge n. 47/85 in virtù del decorso del termine perentorio di 24 mesi;
- che in data 26.7.2024 il Comune ha notificato il provvedimento impugnato prot. n. 009510, del 26.7.2024, con il quale il Responsabile del 3° Settore Tecnico del Comune di Grumo EV (NA) ha dichiarato “l’improcedibilità dell’istanza di Sanatoria prot. n. 3324, del 3.4.86, ai sensi della L. n. 47/85 nonché il rigetto della stessa”;
2- Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) Violazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 10 e 20 della Legge n. 241/1990 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere sotto vari profili, essendosi formato il silenzio assenso per l’evidente decorso del termine biennale di cui all’art. 35, comma 17, della Legge n. 47/85, risultando completa la documentazione depositata più volte richiesta ed essendo stata pagata l’oblazione.
Nel caso di specie, il decorrere del termine dei ventiquattro mesi dettato dalla norma in ordine al configurarsi del silenzio-assenso sarebbe maturato dal 16.12.2009, ovverossia, dalla data in cui il ricorrente ha definitivamente prodotto tutta la documentazione prescritta dall’art. 3 della Legge n. 47/85.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della Legge n. 47/85 – Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 – Violazione del giusto procedimento – in quanto il Comune prima ha ordinato di realizzare opere per mettere in sicurezza l’immobile, poi ha denegato il condono, con evidente motivazione contraddittoria.
Il ricorrente ha in più occasione presentato istanze per ripristinare il fabbricato riportandolo allo status quo ante l’emissione dell’Ordinanza sindacale n. 28/2000, senza ottenere riscontro positivo dal Comune.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della Legge n. 47/85 – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 326/03 – Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere – in quanto l’Ordinanza di demolizione n. 19/2004, che non risulterebbe ottemperata, fa riferimento ad opere abusive del tutto estranee al condono ex lege 47/85 (struttura in ferro completamente distaccata dal corpo di fabbrica e prospiciente su un’area esclusa dall’stanza di condono dell’85), sulle quali pende altra domanda di condono del 2003.
4. Con ordinanza 2382 del 22.11.2024, la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione “per mancanza di pregiudizio grave e irreparabile, posto che – come ammesso dal ricorrente medesimo – non è ancora stata emessa alcuna ordinanza di demolizione e il solo rigetto della istanza di condono prot. n. 3324 del 3.4.1986 ex lege 47/85 non è tale da consentire una decisione di tipo cautelare d’urgenza quale quella richiesta”.
5. Si è costituito il Comune di Grumo EV, che con successiva articolata memoria ha ricostruito la situazione di fatto dei luoghi e del procedimento e ha chiesto il rigetto del ricorso.
6. In vista del merito, LL ha insistito sulla violazione dell’art. 35 l. 47/85.
7. La causa è passata in decisione all’udienza dell’11.2.2026.
8. La vicenda in oggetto trae origine dalla nota prot. n. 9005 del 16/07/24, con la quale LL aveva invocato la formazione del silenzio assenso dell'istanza di condono presentata ex lege 47/85 in data 03/04/86 con prot. n. 3324 dalla precedente proprietaria dell’immobile (Sig.ra ZE RI), e aveva ad oggetto: a. un corpo di fabbrica prospiciente via Matteotti composto da tre livelli (deposito al piano terra, un vano al primo piano e un vano al secondo piano); b. un deposito artigianale con copertura e accessori realizzati nel cortile interno.
Con il provvedimento impugnato, il Comune ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza di condono, respingendola al contempo per le seguenti ragioni:
a) l’istanza non risulta completa di tutta la documentazione prevista dalla L. 47/85 in quanto risulta priva sia di documentazione fotografica sia di certificato di idoneità statica;
b) la porzione di fabbricato prospiciente Via Matteotti, oggetto della istanza di condono, risulta demolita a seguito di ordinanza sindacale n. 28/2000 emessa per l'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità atteso la fatiscenza dello stesso corpo di fabbrica.
In pratica, il Comune ha comunicato al LL che non poteva demolire l’immobile oggetto del condono, come invece ha fatto, senza rivolgersi previamente al Comune per concordare eventuali attività in tal senso.
L’ente contesta altresì:
-che con provvedimento prot. n. 2491 del 23/02/04 è stata annullata la DIA prot. n. 6218 del 30/04/02 presentate per la demolizione e ricostruzione del fabbricato;
- che con provvedimento n. 6137 del 21/04/06 era stata sospesa la DIA prot. n. 5165 del 31/03/06 per ristrutturazione edilizia comprensiva di demolizione e ricostruzione;
-che con nota prot. n. 8401 del 21/07/16 era stata inchiesta integrazione documentale in ragione dell’avvio di una " procedura semplificativa condono edilizio, L.47/85, 1. 724,94 e L. 326/03. Delibera di G. C. n. 16 del 23/02/16. Avvio del procedimento .", richiesta alla quale il ricorrente non aveva risposto;
-che relativamente al locale artigianale realizzato nel cortile e anch'esso oggetto della suindicata istanza di condono edilizio, risultava emessa – e inottemperata - ordinanza di demolizione n. 19 prot. no 2940 del 01/03/2004, in quanto esso risultava ampliato.
9. Alla luce del contenuto del provvedimento e delle risultanze agli atti, il ricorso non può essere accolto.
In primo luogo va respinto il primo motivo di ricorso.
Per giurisprudenza assolutamente pacifica, in pendenza dell'istanza di condono edilizio il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio assenso soltanto ove la domanda sia conforme al relativo modello legale e, quindi, sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento, inclusa la conservazione dell'originaria opera abusiva, impedendo in radice la mancanza di talune di queste che possa avviarsi (e concludersi) il procedimento di sanatoria (Cons. St., sez. VII, 13/01/2026, n. 293).
Per Cons. St., sez. VII, 9.10.2025, “il silenzio assenso della P.A. in base all'art. 35 comma 18 della L. 47/85 presuppone che il richiedente abbia provveduto ad allegare alla domanda di condono tutta la documentazione necessaria per il suo esame, prescritta dal comma 3 art. 35 L. 47/85 (cfr. precedenti n. 4540/2020, n. 3241/2019, n. 6899/2018, n. 753/2018; n. 187/2017).
In caso contrario il silenzio non è significativo e non produce effetto, perché è pienamente giustificato dalla impossibilità per l'Amministrazione di valutare l'istanza a causa della carenza documentale. Questo Consiglio ha, infatti, avuto occasione di affermare che, anche in caso di area non sottoposta a vincoli, "in tema di condono edilizio, stante quanto previsto dall'art. 35 della L. 47/1985, deve rilevarsi come solo nel caso in cui la domanda di sanatoria edilizia presentata sia connotata dai requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta, può applicarsi la disciplina del silenzio-assenso" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2018, n. 6899) e che "l'art. 35, commi 1 e 3, l. 28 febbraio 1985, n. 47, nel disciplinare il procedimento per la sanatoria, prevede che la domanda di concessione edilizia sia corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione e che alla stessa debbano essere allegati i documenti che vengono specificamente indicati; da tale norma emerge come il silenzio assenso si possa formare soltanto in presenza di tutti i presupposti da essa indicati e, in particolare, in presenza di una documentazione completa degli elementi richiesti; il termine di prescrizione può decorrere soltanto nel caso in cui si sia formato un atto tacito di condono. Pertanto, il decorso dei termini fissati dall'art. 35 comma 18, l. 28 febbraio 1985, n. 47 presuppone in ogni caso la completezza della domanda di sanatoria, accompagnata in particolare dall'integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione per quanto attiene la formazione del silenzio-accoglimento" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2018, n. 753; Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 4 novembre 2019, n. 7523).
9.1. La giurisprudenza de quo è applicabile al caso concreto a partire dall’anno 2016.
Non vi sono infatti elementi per ritenere che la pratica edilizia originaria fosse sprovvista dei documenti necessari, posto che nella relazione allegata alla domanda di condono (doc. 4 prod. LL) si fa riferimento a documentazione fotografica e il Comune non ha dimostrato di aver inviato contestazioni di sorta.
Dal 2006 in poi vi sono state richieste integrative alle quali la parte ha risposto e alle quali non è seguita alcuna determinazione negativa dell’ente (cfr. documenti LL da 15 a 18).
Tuttavia, con la nota prot. 8401/2016 (all. 7 prod. Comune, non prodotta dal ricorrente), il Comune in forza della Delibera G.C. n. 16/2016 ha attivato la "procedura semplificata" e ha richiesto specificamente la compilazione e trasmissione di un modello allegato contenente autocertificazioni ed autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 per la definizione della pratica procedimentale, stabilendosi che in caso di mancata produzione del documento, la pratica sarebbe stata respinta.
Il Ricorrente ha riscontrato tale nota dopo più di un anno e con Nota Prot. n. 13688 del 29/12/2017 (all. 8 prod. Comune) ha dichiarato di ritenere la pratica completa, NON compilando e NON versando il modello di autocertificazione richiesto dall’Ente.
La mancata produzione del modello di autocertificazione sta alla base del provvedimento di rigetto, e comporta che, sul piano formale, non può essersi formato alcun silenzio assenso, in quanto tale omissione costituiva per il Comune, a torto o a ragione, condizione di improcedibilità, che ha determinato le condizioni per il diniego già nel 2016.
Il ricorrente, laddove avesse ritenuto di non dover produrre tale documento, e di non aderire alla procedura semplificata, avrebbe dovuto impugnare la delibera Delibera G.C. n. 16/2016 e la successiva nota 8401/2016, che è la prova evidente della mala fede della parte, la quale non ha reso l’autocertificazione relativa alla completezza dei documenti (punibile in caso di falsità) e non ne ha neanche fatto cenno nel ricorso introduttivo.
Questo comporta altresì che è il ricorrente stesso a smentire le proprie affermazioni circa la completezza documentale.
Ne deriva che non si sono mai avverati i presupposti di cui all’art. 35 l. 47/85.
Peraltro, anche a voler ritenere che negli anni precedenti al 2016 il LL avesse realmente integrato la documentazione, ciò è divenuto irrilevante alla luce di quanto si dirà infra in relazione al rigetto del secondo motivo di ricorso, collegato alla demolizione non autorizzata dell’immobile.
10. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la motivazione con cui l’Amministrazione ha rilevato l’impossibilità di valutare l’istanza di condono in ragione della demolizione del corpo di fabbrica fronte strada e della alterazione strutturale della porzione retrostante (capannone).
Infatti, in data 11.04.2000 il Comune, avendo constatato una gravissima fatiscenza del corpo di fabbrica a seguito di un accertamento in loco, emetteva l’Ordinanza contingibile e urgente n. 28/2000 (all. 7 prod. LL), con cui venivano imposti (esclusivamente) interventi di messa in sicurezza e consolidamento statico, identificati: a. nella verifica e rimozione delle parti pericolanti;
b. nei lavori di ripristino e consolidamento della struttura; c. nell’esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza.
Tale provvedimento, quindi, non prevedeva né autorizzava alcuna demolizione del fabbricato.
Ciononostante, il ricorrente – lungi dal limitarsi agli interventi conservativi strettamente necessari – procedeva alla demolizione pressoché totale del corpo di fabbrica oggetto del condono ed effettuava ampliamenti non autorizzati, che il Comune rilevava all’esito di sopralluogo del 20.2.2004 per poi emettere l’ordinanza di demolizione 19 del 1.3.2004 (cfr. documenti Comune cartelle all. 2 e 3 prod. Comune), che non è stata impugnata.
L’abuso è consistito nell’ampliamento del capannone artigianale, nell’innalzamento della copertura di circa 50 cm, nella demolizione del wc esterno già presente nella domanda di condono.
La manipolazione riguarda il manufatto interno al lotto di proprietà, parimenti ricompreso nella domanda di condono del 1986, integrando il paradigma giurisprudenziale della radicale sostituzione dell’immobile, che rende (per giurisprudenza consolidata) la domanda di condono improcedibile (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, n. 665/2018; Cons. Stato, sez. IV, n. 370/2022).
Ne discende che quindi sul manufatto oggetto di istanza di condono sono stati realizzati interventi assolutamente non consentiti, come stabilito univocamente dai giudici amministrativi, cfr. Cons. St., sez. II, 26/01/2026, n. 632 secondo cui è illegittima, in pendenza di un procedimento di condono edilizio, la realizzazione di opere aggiuntive rispetto a quelle oggetto di condono ed è vietata la continuazione dei lavori abusivi, salvo che questi siano necessari alla mera conservazione dell'immobile condonando, senza alterarne struttura, volumetrie e prospetti; cfr. anche Cons. St., sez. II, 8.10.2025, n. 7913.
E ancora: “Costituisce consolidato principio giurisprudenziale (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 24 luglio 2020, n. 4743; Sez. II, 18 marzo 2020, n. 1929), quello per cui è, in linea di principio, preclusa l'esecuzione di interventi modificativi della consistenza materiale del manufatto oggetto di condono, in quanto la normativa sul condono edilizio postula la permanenza dell'immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, nuove opere ad eccezione di quelle dirette a garantirne l'integrità e la conservazione”.
“In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, dunque, gli interventi ulteriori (anche ove riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), comunque ripetono le caratteristiche di illegittimità (rectius: abusività) dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione” (Cons. Stato, sez. II, 19 aprile 2021, n. 3171).
“In linea di principio è preclusa l'esecuzione di interventi modificativi della consistenza materiale del manufatto oggetto di condono in quanto la normativa sul condono edilizio postula la permanenza dell'immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, nuove opere ad eccezione di quelle dirette a garantirne l'integrità e la conservazione (cfr. da ultimo Cons. St., II Sez. nn. 470/2020 e 1929/2020)”. Ed ancora che: “Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui il Comune ha disposto la demolizione fossero ulteriori rispetto a quelli per i quali sono state presentate le istanze di condono l'ordinanza impugnata sarebbe quindi pienamente legittima e, anzi, rappresenterebbe un atto dovuto per l'amministrazione” (Cons. Stato, sez. VI, 24 luglio 2020, n. 4743).
Il Comune ha anche annullato le DIA 6218/2002 e 5156/2006, che sono da considerare tentativi postumi di ricostruzione dell’immobile già demolito
Dopo aver demolito quanto oggetto di condono, il ricorrente ha infatti tentato di legittimare ex post l’intervento mediante due Denunce di Inizio Attività: la DIA 6218/2002, annullata con provvedimento n. 2491/2004; la DIA 5156/2006, sospesa con provvedimento n. 6137/2006.
Si trattava di interventi non solo illegittimi, ma strutturalmente incompatibili con un condono pendente, poiché la ricostruzione postuma – per definizione - altera radicalmente la consistenza dell’immobile abusivo presentato a condono.
10.1. Da ciò discende altresì, come anticipato, che quand’anche il ricorrente abbia provveduto alla parziale integrazione della documentazione richiesta, questa ha riguardato un immobile diverso da quello oggetto dell’istanza di condono originaria.
La documentazione del 2009/2010 si riferisce a un manufatto già quasi interamente demolito (corpo fronte strada) e ad uno (sostanzialmente) modificato sine titulo (capannone ampliato e rialzato).
Pertanto, anche a voler ritenere la perizia e le foto del 2010 materiali istruttori, esse sono giuridicamente inidonee, perché non consentono all’Amministrazione di valutare l’opera originaria.
L’assunto del ricorrente – secondo cui i lavori eseguiti costituirebbero mere “opere di messa in sicurezza” – è privo di pregio e contrasta: 1. con la documentazione prodotta dal medesimo ricorrente, 2. con i sopralluoghi tecnici del Comune, 3. con la sequenza delle D.I.A. postume presentate nel 2002 e 2006, 4. con la natura delle opere eseguite, che non sono riconducibili né per natura né per estensione al genus della messa in sicurezza.
È, dunque, pienamente legittimo il giudizio espresso dal Comune circa la impossibilità di procedere alla valutazione dell’istanza per sopravvenuta perdita del bene giuridico condonabile, che rappresenta un limite strutturale del condono edilizio ai sensi dell’art. 35 L. 47/1985.
A più riprese è stato chiarito che “la demolizione dell’immobile oggetto di condono impedisce la valutazione ex art. 35 L. 47/1985 e preclude la stessa ammissibilità della domanda” ( ex multis , Cons. St., sez. VI, 16.3.2022, n. 1970) e ancora che “sono inammissibili gli interventi che trasformano l’opera abusiva in modo tale da renderla non più riconoscibile rispetto alla situazione denunciata con la domanda di condono.” ( ex plurimis , Cons. St., sez. IV, 21.10.2021, n. 7030).
Ne discende che qualsiasi modifica non strettamente conservativa comporta la perdita del presupposto essenziale per la definizione positiva del procedimento.
Proprio il ricorrente, nella nota prot. 25/PM del 4.1.2002 (all. 10 prod. LL), ha dichiarato che “Il progetto del tecnico incaricato prevede la demolizione e ricostruzione dell’intero corpo di fabbrica”. A ciò si aggiunga la D.I.A. prot. 6218 del 30/04/2002, con oggetto “demolizione e ricostruzione”; la D.I.A. prot. 5165 del 31/03/2006, anch’essa per “demolizione e costruzione”; il sopralluogo comunale del 20/02/2004, che accerta ampliamenti, innalzamenti e trasformazioni integrali del capannone; e da ultimo l’ordinanza di demolizione n. 19/2004, mai ottemperata e non impugnata.
11. Va respinto anche il terzo motivo di ricorso.
Il ricorrente censura il richiamo operato dall’Amministrazione all’ordinanza di demolizione n. 19/2004 e sostiene che essa riguarderebbe opere “estranee” alla domanda di condono 47/85.
In realtà, le opere oggetto dell’ordinanza n. 19/2004 non sono estranee alla materia del condono, ma incidono direttamente sulla volumetria condonanda.
Non si tratta di un abuso “completamente distinto” da quello oggetto di condono, in quanto dai documenti di causa emerge chiaramente: i) ampliamento del capannone artigianale in aderenza al fabbricato condonando, innalzamento della copertura, alterazione dei profili originari, demolizione del piccolo wc già rappresentato nella domanda del 1986 (cfr. Sopralluogo comunale del 20/02/2004); ii) opere che alterano la consistenza e la volumetria del manufatto oggetto di condono e della sua proiezione planimetrica (oggetto della Ordinanza n. 19/2004).
Si tratta quindi di opere funzionalmente collegate, fisicamente aderenti e strutturalmente incidenti sul volume contestato, tanto da mutarne sagoma e consistenza.
In tali casi, la giurisprudenza (vedi da ultimo, Cons. St., sez. II, 26.1.2026 n. 632), che ha sempre affermato che in pendenza di domanda di condono, il privato non può realizzare ampliamenti dell'opera di per sé già abusiva (Cons. Stato n. 3171 del 2021 e n. 4743 del 2020), ha ribadito che è ritenuta illegittima la realizzazione di opere aggiuntive rispetto a quelle oggetto di condono ed è vietata la continuazione dei lavori abusivi, salvo che questi siano necessari alla mera conservazione dell'immobile condonando, senza alterarne struttura, volumetrie e prospetti (di recente, Cons. St. 8.10.2025, n. 7913). A ciò va inoltre aggiunto che, al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio abusivo, va compiuto un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo complessivo, con la conseguenza che i molteplici interventi eseguiti non vanno considerati, come supportato dai ricorrenti, in maniera “frazionata” (Cons. St. 2.4.2004, n. 2990; Cons. St. 11.3.2024, n. 2321; Cons. St. 9.10.2024, n. 8121 in cui si ritiene che «è necessario un apprezzamento unitario e complessivo degli abusi realizzati, peraltro, in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistico - ambientale. In materia di abusi edilizi, infatti, gli abusi devono valutarsi unitariamente nella loro globalità, in conformità al principio secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate. L'opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente»).
Ne consegue che l’ordinanza del 2004 non solo non è “estranea” ma è integralmente coerente con il contesto valutativo che ha indotto l’Ente alla declaratoria di improcedibilità.
11.1. Si ribadisce che l’abuso oggetto dell’ordinanza del 2004 è tuttora non demolito: ciò rappresenta una causa autonoma e sufficiente di improcedibilità.
Il provvedimento comunale impugnato (prot. 9510/2024) richiama che l’ordinanza n. 19/2004, chiarendo che: a. b. c. la stessa non è mai stata eseguita; le opere abusive sono ancora esistenti; ed hanno alterato la volumetria residua rilevante ai fini della domanda 47/85.
La circostanza che nel 2004 il ricorrente abbia anche presentato un’ulteriore domanda di condono ex L. 326/2003 non sana di certo i difetti formali e sostanziali della pratica in questione, posto che la stessa risulta incompleta dal 2017 come ammesso dallo stesso ricorrente (prot. 13689/2017).
12. In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna alle spese della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna RA LL al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Grumo EV, che liquida in euro 3000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN RD, Presidente
AR RA AV, Consigliere, Estensore
ARgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AR RA AV | NN RD |
IL SEGRETARIO