TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 76/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76/2025 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. CARMELA PINTO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Montevarchi (AR), Via F. Cataliotti, n. 16
PARTE RICORRENTE
CONTRO
) nata il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
) nata il [...] a [...] CP_2 C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.03.2025, il ricorrente ha concluso come da ricorso e come da preverbale depositato in data 12.03.2025, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “In via principale accertare e dichiarare che la sig.ra - per i motivi indicati in fatto e in diritto - è soggetto autosufficiente in CP_2 grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e per l'effetto revocare l'ordine di contributo al mantenimento ordinario e straordinario imposto al Sig. in forza di Parte_1
Decreto reso dal Tribunale di Arezzo di data 17.12.2020 (reso nel procedimento Rg. n.°451/2020
V.G), a far data dall'introduzione della domanda. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta dal ricorrente, revocare l'obbligo del sig.
di corrispondere l'assegno di mantenimento ordinario nonché il contributo al Parte_1
mantenimento straordinario del 50% in favore della sig.ra e disporre a carico del padre che CP_1
egli sia tenuto a pagare direttamente alla figlia tale mantenimento ordinario e CP_2
straordinario, attesa la mancata convivenza con la madre. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Iva e Cap come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 15.01.2025, il ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui al decreto n. 5470/2020 (v.g.
451/2020) emesso dal Tribunale di Arezzo in data 21.12.2020, nei confronti della figlia , CP_2
resistente NT nel presente procedimento, nata a [...] il [...], dal matrimonio tra il ricorrente e la resistente NT . Controparte_1
Il ricorrente ha chiesto, in via principale, che venisse accertata l'autosufficienza economica della figlia oltre che venisse disposta la revoca, a far data dall'introduzione della domanda, CP_2
del contributo a titolo di mantenimento ordinario e straordinario posto a suo carico con il precedente provvedimento.
In via subordinata, ha chiesto che venisse disposta la revoca dell'obbligo di corrispondere il contributo a titolo di mantenimento ordinario e straordinario in favore della resistente Controparte_1
e che venisse stabilito il pagamento dei suddetti contributi e spese direttamente alla figlia resistente
. CP_2
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che la figlia avrebbe CP_2 raggiunto dall'anno 2022 una propria indipendenza economica.
Al riguardo, ha specificato che la figlia nel luglio del 2022 avrebbe conseguito il diploma di maturità
e avrebbe intrapreso un'attività lavorativa, risultando ad oggi assunta, con contratto a tempo indeterminato, come addetto alla pulimentatura/lucidatura metalli dalla LA-MET DI SEVERI
GIANCARLO & C. - S.N.C. Sul punto, ha altresì sottolineato che, sempre nell'anno 2022, la figlia avrebbe cessato la CP_2
propria convivenza con la madre.
All'udienza del 13.03.2025, verificata la regolarità della notifica alle resistenti, è stata dichiarata la contumacia di e e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale Controparte_1 CP_2
previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Nel merito, riguardo alla richiesta di revoca del contributo di mantenimento ordinario nonché del contributo relativo alle spese straordinarie, nella misura del 50%, come formulata dal ricorrente in via principale, preso atto dei documenti prodotti dallo stesso, risultano provate le modifiche sopravvenute circa l'indipendenza economica raggiunta dalla resistente NT , le CP_2
quali sono tali da giustificare l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
In tal senso, come precisato dalla giurisprudenza, già solo “lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.” (cfr. Cass. civ. Ord. n. 40282/2021).
Ed ancora, sul punto la giurisprudenza ha stabilito che l'obbligo di contribuzione a favore dei figli maggiorenni cessa allorquando il genitore obbligato provi la raggiunta indipendenza economica del figlio il quale, mediante un'attività lavorativa stabile, continuativa, con un reddito corrispondente alla professionalità acquisita nel corso degli anni di studio, è in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze.
Nel caso di specie, occorre rilevare che la figlia è nata il [...] e che appare ormai inserita CP_2
nel mondo del lavoro, come risulta dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, dalla quale emerge che è assunta presso la con contratto in somministrazione a tempo CP_2 Controparte_3
indeterminato dal 28.08.2023 dal quale percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 1.345,33 al netto delle trattenute.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, l'obbligo di versamento del contributo al mantenimento oltre che il versamento del 50% delle spese straordinarie da parte del padre ed in favore della figlia maggiorenne , deve considerarsi cessato. CP_2 Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, considerata la contumacia delle parti resistenti, questo Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica del decreto 5470/2020 (v.g. 451/2020) emesso dal Tribunale di
Arezzo in data 21.12.2020, così dispone:
1) revoca l'obbligo di corresponsione da parte del signor , dell'assegno di Parte_1
mantenimento ordinario e straordinario da versarsi in favore della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente , con decorrenza dalla data del deposito del CP_2
presente provvedimento;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76/2025 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. CARMELA PINTO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Montevarchi (AR), Via F. Cataliotti, n. 16
PARTE RICORRENTE
CONTRO
) nata il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
) nata il [...] a [...] CP_2 C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.03.2025, il ricorrente ha concluso come da ricorso e come da preverbale depositato in data 12.03.2025, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “In via principale accertare e dichiarare che la sig.ra - per i motivi indicati in fatto e in diritto - è soggetto autosufficiente in CP_2 grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e per l'effetto revocare l'ordine di contributo al mantenimento ordinario e straordinario imposto al Sig. in forza di Parte_1
Decreto reso dal Tribunale di Arezzo di data 17.12.2020 (reso nel procedimento Rg. n.°451/2020
V.G), a far data dall'introduzione della domanda. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta dal ricorrente, revocare l'obbligo del sig.
di corrispondere l'assegno di mantenimento ordinario nonché il contributo al Parte_1
mantenimento straordinario del 50% in favore della sig.ra e disporre a carico del padre che CP_1
egli sia tenuto a pagare direttamente alla figlia tale mantenimento ordinario e CP_2
straordinario, attesa la mancata convivenza con la madre. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Iva e Cap come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 15.01.2025, il ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui al decreto n. 5470/2020 (v.g.
451/2020) emesso dal Tribunale di Arezzo in data 21.12.2020, nei confronti della figlia , CP_2
resistente NT nel presente procedimento, nata a [...] il [...], dal matrimonio tra il ricorrente e la resistente NT . Controparte_1
Il ricorrente ha chiesto, in via principale, che venisse accertata l'autosufficienza economica della figlia oltre che venisse disposta la revoca, a far data dall'introduzione della domanda, CP_2
del contributo a titolo di mantenimento ordinario e straordinario posto a suo carico con il precedente provvedimento.
In via subordinata, ha chiesto che venisse disposta la revoca dell'obbligo di corrispondere il contributo a titolo di mantenimento ordinario e straordinario in favore della resistente Controparte_1
e che venisse stabilito il pagamento dei suddetti contributi e spese direttamente alla figlia resistente
. CP_2
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che la figlia avrebbe CP_2 raggiunto dall'anno 2022 una propria indipendenza economica.
Al riguardo, ha specificato che la figlia nel luglio del 2022 avrebbe conseguito il diploma di maturità
e avrebbe intrapreso un'attività lavorativa, risultando ad oggi assunta, con contratto a tempo indeterminato, come addetto alla pulimentatura/lucidatura metalli dalla LA-MET DI SEVERI
GIANCARLO & C. - S.N.C. Sul punto, ha altresì sottolineato che, sempre nell'anno 2022, la figlia avrebbe cessato la CP_2
propria convivenza con la madre.
All'udienza del 13.03.2025, verificata la regolarità della notifica alle resistenti, è stata dichiarata la contumacia di e e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale Controparte_1 CP_2
previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Nel merito, riguardo alla richiesta di revoca del contributo di mantenimento ordinario nonché del contributo relativo alle spese straordinarie, nella misura del 50%, come formulata dal ricorrente in via principale, preso atto dei documenti prodotti dallo stesso, risultano provate le modifiche sopravvenute circa l'indipendenza economica raggiunta dalla resistente NT , le CP_2
quali sono tali da giustificare l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
In tal senso, come precisato dalla giurisprudenza, già solo “lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.” (cfr. Cass. civ. Ord. n. 40282/2021).
Ed ancora, sul punto la giurisprudenza ha stabilito che l'obbligo di contribuzione a favore dei figli maggiorenni cessa allorquando il genitore obbligato provi la raggiunta indipendenza economica del figlio il quale, mediante un'attività lavorativa stabile, continuativa, con un reddito corrispondente alla professionalità acquisita nel corso degli anni di studio, è in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze.
Nel caso di specie, occorre rilevare che la figlia è nata il [...] e che appare ormai inserita CP_2
nel mondo del lavoro, come risulta dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, dalla quale emerge che è assunta presso la con contratto in somministrazione a tempo CP_2 Controparte_3
indeterminato dal 28.08.2023 dal quale percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 1.345,33 al netto delle trattenute.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, l'obbligo di versamento del contributo al mantenimento oltre che il versamento del 50% delle spese straordinarie da parte del padre ed in favore della figlia maggiorenne , deve considerarsi cessato. CP_2 Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, considerata la contumacia delle parti resistenti, questo Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica del decreto 5470/2020 (v.g. 451/2020) emesso dal Tribunale di
Arezzo in data 21.12.2020, così dispone:
1) revoca l'obbligo di corresponsione da parte del signor , dell'assegno di Parte_1
mantenimento ordinario e straordinario da versarsi in favore della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente , con decorrenza dalla data del deposito del CP_2
presente provvedimento;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni