Decreto cautelare 2 luglio 2021
Sentenza breve 15 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 15/09/2021, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2021
N. 01095/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00662/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Merlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno n.-OMISSIS-, emesso in data 17.12.2020 e notificato in data 4 aprile 2021, con il quale la Questura di -OMISSIS- rigettava il rinnovo del suddetto permesso di soggiorno, nonché tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, con ogni ulteriore consequenziale statuizione;
- con vittoria di spese, diritti e compensi rifusi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ex art. 22, d.lgs. n. 286 del 1998: la Questura di -OMISSIS- ha respinto l’istanza sulla scorta delle seguenti considerazioni, in sintesi:
1. nei confronti dello straniero in data -OMISSIS- è stata emessa la misura di prevenzione dell'avviso orale per la reiterata commissione di delitti contro il -OMISSIS- e la persona quali -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- nonché -OMISSIS-od oggetti atti ad offendere, e successivamente sono state emesse le sentenze, divenute irrevocabili, da parte del Tribunale di -OMISSIS-, n.-OMISSIS-, per -OMISSIS- che ha previsto la condanna a-OMISSIS- (artt. 81 - 56 - 624 bis cp), che ha previsto la pena di mesi -OMISSIS-
2. devono ritenersi “minusvalenti”, ai sensi all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, sia il fatto che i -OMISSIS- risiedano con il ricorrente, sia le altre circostanze positive dedotte da parte ricorrente nella propria memoria procedimentale.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. secondo il ricorrente il provvedimento impugnato violerebbe l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/98, in quanto la Questura non avrebbe adeguatamente ponderato elementi che invece avrebbero meritato di essere valorizzati in un reale processo di bilanciamento di interessi, quali, in particolare, la pendenza di un procedimento innanzi al Magistrato di Sorveglianza per l’ammissione di una misura alternativa alla detenzione, in regime di espiazione di pene concorrenti, le condotte risarcitorie intraprese dal ricorrente in favore delle persone offese dal reato, la sua occupazione lavorativa stabile, l’intrapreso percorso terapeutico a risoluzione delle problematiche connesse all’-OMISSIS-, nonché il perdurare della convivenza con la propria famiglia (genitori e fratelli), oltre al fatto che il ricorrente risulterebbe, di fatto, autorizzato a permanere sul territorio almeno fino a-OMISSIS-, data prevista di fine pena.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito.
All’esito dell’udienza del 8 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti, effettuato l’avviso come da verbale di udienza.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 <<non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una -OMISSIS- per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale...>>.
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, per quanto in questa sede di interesse, <<il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati …… quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato …. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale>>.
Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza 18 luglio 2013, n. 202, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».
Il comma 5 bis del medesimo art. 5 prevede che nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.
Dagli atti di causa risulta che il ricorrente ha commesso i reati valorizzati dalla P.a. quando già aveva all’incirca -OMISSIS- e viveva con il nucleo familiare da 5 anni, essendo giunto in Italia nel 2010 con un visto per ricongiungimento familiare ed ha ottenuto nello stesso anno il suo primo permesso di soggiorno, rinnovato regolarmente fino al -OMISSIS- quando gli è stato rilasciato il titolo n.-OMISSIS-.
Le successive pronunce emesse a carico del ricorrente hanno giustificato la rivalutazione del comportamento dello straniero ancorché i fatti di reato siano anteriori al -OMISSIS-, ma comunque non così risalenti da far venir meno la “carica” di evidente pericolosità e non adeguata integrazione da parte dello stesso.
Non solo, ma, come evidenziato nel provvedimento impugnato ed emergente nella sentenza di condanna emessa dal Tribunale di -OMISSIS- -OMISSIS- in concorso, divenuta irrevocabile in data -OMISSIS-, il Giudice penale non ha ritenuto concedibili attenuanti di sorta non essendovi in atti alcun elemento che le giustificassero: non un comportamento processuale collaborativo, non una forma di resipiscenza o di ancorché parziale risarcimento del danno.
A tali significativi – in senso negativo – trascorsi, si deve aggiungere anche lo stato di tossicodipendenza in cui versa il ricorrente, che, correttamente, la Questura ha ritenuto non garantire il suo affrancamento dalle condotte illecite messe in atto ai danni della collettività che hanno caratterizzato la sua permanenza sul territorio nazionale fin dalla tarda adolescenza.
In tal senso, il fatto che attualmente lo straniero stia fruendo del beneficio della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova casi particolari ex art. 94 DPR 309/90, non costituisce un elemento favorevole, ma se possibile ne aggrava la condizione di pericolosità.
Parimenti, il fatto che il risarcimento del danno alle persone offese dai reati commessi venga onorato grazie ai proventi dell'attività lavorativa del richiedente, se può rilevare ai fini penali, non è un elemento sufficientemente pregnante ai fini di una ponderazione degli interessi in gioco in senso favorevole al ricorrente, così come non lo è il fatto stesso che lo straniero attualmente lavori.
Il fatto poi che sia collocato presso i familiari (-OMISSIS-) se, da un lato, non ha per nulla impedito la commissione dei reati contestati, dall’altro lato, non è un elemento sufficiente a superare la valutazione di pericolosità operata dalla P.a., tenuto conto anche dell’età dello straniero (-OMISSIS-) e che si tratta di legami familiari che non hanno la medesima rilevanza di quelli di cui all’art. 29, non risultando che i genitori del ricorrente siano a carico di quest’ultimo.
Correttamente, quindi, la P.a. ha giudicato minusvalenti, nell'ottica del necessario bilanciamento imposto dall'art. 5, comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998, i rapporti familiari rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità al d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.