Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2024, n. 15815
CASS
Sentenza 6 giugno 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 6 marzo 2024, con riferimento al ricorso n. 21016/2016. Le parti in causa sono una società di trasporti e un gruppo di autisti, i quali hanno richiesto il pagamento di indennizzi per la violazione delle norme sul riposo settimanale e sul limite di ore di guida, come stabilito dal Regolamento CE n. 561/2006. La questione centrale riguardava l'applicabilità del Regolamento, in particolare se il percorso di trasporto superasse o meno i 50 chilometri, e la distinzione tra "tempo di guida" e "periodo di guida".

La Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il Regolamento si applica ai conducenti di veicoli per il trasporto di passeggeri su percorsi superiori ai 50 chilometri, interpretando il "percorso" come l'itinerario stabilito dall'impresa di trasporto. Ha inoltre chiarito che il calcolo del periodo di guida deve escludere le "altre mansioni" e i periodi di guida di veicoli non soggetti al Regolamento. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, rinviando per un nuovo esame, evidenziando l'importanza di una corretta applicazione delle norme europee per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori nel settore dei trasporti.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime2

In tema di servizi di trasporto di persone con veicoli adibiti al trasferimento di più di nove individui compreso il conducente, la nozione di "percorso superiore ai cinquanta chilometri" - di cui al Regolamento CE n. 561 del 2006, come interpretato dalla sentenza della CGUE del 9 novembre 2023, in causa C-477/2022 - va intesa come itinerario di linea che il mezzo deve percorrere per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo nell'ambito del servizio regolare, restando irrilevanti il percorso di guida giornaliero del singolo autista o la distanza ulteriore coperta dal veicolo ed altresì ininfluenti, ai fini del calcolo del "periodo di guida" accumulato dal singolo conducente nel periodo di due settimane consecutive (presupposto per la tutela di cui all'art. 6, paragrafo 3, del medesimo Regolamento), le mansioni accessorie o comunque le altre attività svolte dal lavoratore diverse dalla guida o anche la stessa attività di guida, se di veicoli diversi da quelli a cui è applicabile la normativa.

Nei casi in cui è applicabile il Regolamento CE n. 561 del 2006, come interpretato dalla sentenza CGUE del 9 novembre 2023 in causa C-477/2022, la disciplina dei tempi di lavoro e riposo per gli autisti di linea è quella di miglior tutela di cui agli artt. 6-9 del predetto Regolamento, ferme le ulteriori regole previste dalla Direttiva 2002/15/CE e dalle normative nazionali (come il d.lgs. n. 234 del 2007) di attuazione di quella sovranazionale, dovendosi in ogni caso escludere un raddoppio della protezione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2024, n. 15815
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15815
    Data del deposito : 6 giugno 2024

    Testo completo