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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6477 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE VASSALLO per C.F._2 procura in atti
- attori -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. NUNZIO MANCIAGLI per procura in atti
-convenuta-
Oggetto: associazione - comitato.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione notificato in data 9.6.2020 e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento della illegittimità della condotta tenuta dalla convenuta e la conseguente sua condanna al risarcimento dei danni da essa causati, quantificati in € 100.000,00 o nella diversa somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
A sostegno delle domande gli attori hanno allegato: di avere presentato in data 9.2.2013, insieme alla , apposita domanda di partecipazione al concorso straordinario per titoli CP_1 per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaucetiche disponibili nella Regione Sicilia, secondo il bando pubblicato con decreto del dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica della Regione Siciliana del 24.12.2012; di avere ottenuto in data 15.9.2017 l'assegnazione della farmacia n. 16, sita nel Comune di Acireale;
che la si era vincolata a gestire la CP_1 assegnanda farmacia in forma associata, al fine di ottenere, ai fini dell'assegnazione, la somma dei puntegggi di ciascun candidato, come previsto dall'art. 8 del bando di concorso;
che la convenuta non aveva comunicato per tempo la sua indisponibilità a gestire la farmacia, essendo stata assunta a tempo indeterminato presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, condizione incompatibile con l'esercizio privato della professione.
Hanno lamentato che il rifiuto della li aveva costretti, ai sensi degli artt. 6 e 12 del CP_1 bando di concorso, a rinunciare all'assegnazione della sede farmaceutica.
Ai fini dell'individuazione del risarcimento hanno prodotto una perizia di parte, in virtù della quale il valore ipotetico della mancata attività era stato individuato tra € 802.000,00 ed €
534.666,66, ma essi hanno limitato il danno subito a € 100.000,00.
Con comparsa del 21.9.2020 si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1 domande.
La convenuta ha dichiarato: di non aver ricevuto, fino al luglio 2017, alcuna notizia in merito all'esito del concorso;
che dopo la pubblicazione della graduatoria aveva informato il di non avere più interesse alla gestione della farmacia e, successivamente, della Parte_2 sopraggiunta condizione di incompatibilità per la prossima assunzione con contratto a tempo indeterminato presso l'Amministrazione Provinciale a decorrere dal 1.10.2017; di avere pagina 2 di 10 formalizzato la sua volontà solo tramite PEC del 16.9.2017 e che, ciononostante, in pari data, nell'ultimo giorno utile stabilito dal bando, il aveva accettato l'assegnazione della Parte_2 sede per evitare la definitiva esclusione dalla graduatoria, contestando alla convenuta la sussistenza di un obbligo giuridicamente vincolante.
La ha escluso il vincolo contrattuale e l'inadempimento ex art. 1218 c.c. o la sua CP_1 responsabilità ex art. 1375 c.c.; a suo dire sarebbe risultato configurabile un mandato con rappresentanza a favore di per l'espletamento della procedura concorsuale, con Parte_2 effetti temporali limitati al termine di dodici mesi previsto dalla legge e dal bando per la conclusione della procedura e l'assegnazione delle farmacie.
Ha, inoltre, escluso la perdita di chance, in quanto gli attori avrebbero potuto evitare il danno attraverso la presentazione di una domanda in forma autonoma. Ha ritenuto la riconducibilità della sua responsabilità precontrattuale nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, con il conseguente onere degli attori di fornire la prova dell'assenza di una giusta causa del recesso, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione della domanda, tale da escludere un ragionevole affidamento sulla conclusione dell'accordo.
Infine, ha contestato la quantificazione del danno, ottenuto sulla base dei multipli, criterio inapplicabile ad un'azienda mai realizzata, tenuto conto della mancata prova di una reale utilità economica dell'iniziativa, risultando la sede della farmacia ancora vacante. In merito alla perdita di chance, individuabile solo nel caso di responsabilità precontrattuale, ha affermato che i danni risarcibili si sarebbero dovuti limitare all'interesse negativo, sia come danno emergente, nel caso assente, sia come lucro cessante, non provato.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; la causa è stata istruita oralmente ed è stata poi disposta la comparizione personale delle parti al fine di esperire un tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo. Con ordinanza del 30.6.2022 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Nelle more il giudizio è stato riassegnato allo scrivente Giudice e all'udienza del 17.6.2024 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 9.10.2024, alla pagina 3 di 10 quale, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Le domande sono fondate per i motivi di seguito illustrati.
La responsabilità della convenuta va ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale, in quanto le parti hanno concluso un negozio associativo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, indetto con bando pubblicato sulla GURS, Serie Specialie concorsi n. del 13.1.2013 (cfr. all.2 all'atto di citazione), in modo da poter sommare i loro punteggi individuali ai fini dell'inserimento nella graduatoria e dell'assegnazione della sede della farmacia.
Così qualificato il rapporto, occorre fare applicazione degli ordinari principi in materia di riparto dell'onere della prova, come affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 13533/2001: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. C. Cass., Sez. 3, n. 21823/2017).
Nel caso di specie il titolo, ovvero la presentazione della domanda in forma associata è in atti.
La ha affermato la legittimità del suo recesso, sia per il lasso di tempo intercorso CP_1 tra la presentazione della domanda e la scelta/assegnazione della sede della farmacia, sia per avere manifestato la propria intenzione di non aderire all'associazione in epoca precedente rispetto all'accettazione della sede.
La tesi della convenuta non può essere condivisa.
Invero, non è emerso in giudizio che le parti avessero concluso un qualsivoglia accordo per limitare gli effetti temporali della predetta domanda ma, soprattutto – e ciò risulta dirimente ai fini della presente controversia - la non è riuscita a provare in giudizio che la CP_1
pagina 4 di 10 comunicazione del suo recesso fosse intervenuta prima dell'accettazione della sede operata dal
. Parte_2
Dall'istruttoria orale espletata in giudizio è emerso che tutte le parti fossero a conoscenza del rapporto di lavoro a tempo determinato svolto dalla presso l'Azienda Sanitaria CP_1
Provinciale già dal 2012 - che ha permesso loro di ottenere un punteggio ulteriore ai fini dell'assegnazione della farmacia - e che la solo nel mese di luglio 2017, in CP_1 concomitanza con l'avvio della procedura di interpello ai fini della successiva assegnazione delle sedi farmaceutiche poste a concorso, avesse espresso delle perplessità in ordine all'accettazione dalla farmacia, mentre l'approvazione della graduatoria definitiva era avvenuta con D.D.G. n. 1229 del 4.7.2016.
Invero, il teste , coniuge della , ha confermato che le parti fossero Testimone_1 CP_1
a conoscenza del rapporto di lavoro a tempo determinato svolto dalla e che si fossero CP_1 frequentate saltuariamente dal 2012 al 2017. Ha confermato che la nel luglio 2017 CP_1 aveva informato il di non voler accettare la sede e che tutti e tre, nel settembre Parte_2
2017, si erano incontrati in presenza dei rispettivi coniugi per discutere della sede;
in quell'occasione la ha manifestato “il proprio dissenso, avendo fatto una scelta lavorativa CP_1 diversa”. Ha dichiarato che il marito della aveva rappresentato la possibilità di una Pt_1 responsabilità precontrattuale della . CP_1
Il teste , coniuge della ha dichiarato che nel mese di agosto del Testimone_2 Pt_1
2017, la moglie, la e il si erano riuniti due-tre volte presso l'abitazione di CP_1 Parte_2 quest'ultimo per stilare l'elenco delle sedi che dovevano scegliere per l'assegnazione della farmacia. Ha ricordato che il 24.8.2017 la aveva inviato alla moglie su whatsapp “la CP_1 foto dello screen shot del pc ove era evidenziata la sede di Nicolosi”. In merito all'incontro di Parte_3 ha riferito che la si era lamentata del tempo ormai trascorso per cui era emerso che CP_1 non fosse entusiasta (della scelta della farmacia).
Dalle dichiarazioni dei testi, come sommariamente riportate, non è possibile affermare che la già dal luglio 2017 avesse manifestato la sua volontà di recedere, in quanto, ove così CP_1 fosse stato, non vi sarebbe stata ragione di riunirsi con gli altri partecipanti ad agosto e a pagina 5 di 10 a settembre, in presenza dei coniugi. Parte_3
Verosimilmente la non era più così convinta di accettare, in ragione del tempo CP_1 trascorso, e l'aveva riferito alla e al , senza, tuttavia, dichiarare che avrebbe Pt_1 Parte_2 inteso recedere.
Il marito, poi, ha riferito della scelta lavorativa diversa operata dalla moglie, ma non ha altresì riferito quando la moglie avesse appreso che sarebbe stata assunta a tempo indeterminato, assunzione poi avvenuta il 1.10.2017, come allegato dalla stessa convenuta.
In ragione di ciò fino alla pec del 16.9.2017 non c'è prova che la avesse espresso CP_1 alla e al la sua volontà di recedere, né che avesse comunicato la sua Pt_1 Parte_2 imminente assunzione a tempo indeterminato presso l'Azienda Sanitaria Provinciale, posizione incompatibile con la gestione della farmacia.
Solo in data 16.9.2017, ovvero il giorno stesso della scadenza del termine per l'accettazione
– ma dopo che il aveva già accettato (l'accettazione risulta comunicata al sistema il Parte_2
15.9.2017, ore 21.35) - la ha comunicato che l'accettazione non dovesse intendersi CP_1 vincolante per le parti fino alla costituzione della forma societaria e poi ha comunicato il suo recesso con missiva dell'11.11.2017.
Così ricostruiti i fatti, va escluso che la domanda di partecipazione al concorso si fosse risolta in un mero mandato con rappresentanza conferito al PA o che il vincolo dovesse ritenersi limitato temporalmente ad un anno dalla data di presentazione della domanda, in difetto di una specifica prova sul punto.
Nè si rinviene la responsabilità precontrattuale della convenuta, come da quest'ultima prospettata.
Sul punto la giurisprudenza si è ormai orientata nel ritenere che la responsabilità precontrattuale riguardi anche i contratti conclusi se il comportamento scorretto di una parte abbia determinato l'inclusione di clausole che, senza quel comportamento, non sarebbero state inserite o avrebbero avuto una diversa formulazione.
Nel caso in esame, come chiarito in precedenza, l'accordo tra le parti volto alla gestione della farmacia in forma associata si è perfezionato, e ne è prova il deposito congiunto della pagina 6 di 10 domanda;
peraltro, il cumulo dei punteggi attribuiti a ciascun partecipante ha permesso una migliore collocazione in graduatoria e l'assegnazione della farmacia.
Il recesso della convenuta attiene, piuttosto, alla fase dell'esecuzione dell'accordo, è stato determinato da esigenze personali ed è stato comunicato successivamente all'accettazione effettuata dal . Parte_2
Il bando di concorso espressamente ha previsto che i requisiti di partecipazione, per il caso di associazione, dovessero essere posseduti da ciascun partecipante (art. 3 del bando), che le cause di irricevibilità e inammissibilità relative ad uno degli associati avrebbero determinato l'esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti dell'associazione (art. 5 del bando) e, con riguardo ai casi di esclusione, l'art. 12 ha indicato testualmente che il venir meno di uno dei requisiti per la partecipazione (di cui all'art. 2) in capo ad uno degli associati dopo l'interpello avrebbe determinato l'esclusione dalla graduatoria di tutti i partecipanti in forma associata.
Le previsioni del bando consentono, dunque, di concludere che la scelta della ha CP_1 determinato l'esclusione dalla graduatoria di tutti i partecipanti.
Le considerazioni esposte conducono all'affermazione della responsabilità della per CP_1 il suo recesso, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno subito dagli attori nella misura di seguito indicata.
Il danno lamentato dagli attori consiste nell'aver dovuto rinunciare alla sede farmaceutica, loro assegnata e da essi accettata.
Esso non può ricondursi nella perdita di chance.
In tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato (C. Cass., n. 24050/2023); Il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando
pagina 7 di 10 confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una "legge di connessione" causale. (Nella specie, relativa alla responsabilità professionale di un avvocato per essersi tardivamente costituito in una controversia locatizia, la
S.C. ha escluso che si vertesse nell'ambito del danno da perdita di chance, perché - essendo sempre possibile, sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato anelato dal cliente - si ricadeva nel campo di una relazione causale tra condotta ed evento, inteso come lesione piena dell'interesse avuto di mira dal creditore) (C. Cass., n. 21045/2024).
Nel caso di specie, tuttavia, non si è in presenza di un pregiudizio potenziale o eventuale, non essendo necessario alcun giudizio prognostico di tipo eziologico al fine di dimostrarne la sua sussistenza, trattandosi, piuttosto, di un danno obiettivo, quale lucro cessante, conseguenza immediata e diretta del recesso illegittimo della convenuta, ovvero la perdita della sede farmaceutica già accettata.
In merito all'entità del danno, la CTU nominata, dott.ssa , ha rilevato che Persona_1 la sede assegnata a seguito della partecipazione al concorso straordinario per titoli in forma associata dai dottori
e era ubicata nel Comune di Acireale ed individuata con il n. 16. Trattasi di una Parte_2 Pt_1 CP_1 sede di nuova istituzione, inizialmente descritta “S. Maria delle Grazie, Capo Mulini, AC (cfr. pag. 17
GURS dell'11.1.2013, cit. all. 1), la cui esatta ubicazione è stata successivamente così meglio specificata:
“Linea ideale di confine con i Comuni di Acicatena ed Acicastello fino al mare – via Serra – via San Pietro
Patti – via San RO (esclusa) – via Catusi (esclusa) – via Madonna delle Grazie (esclusa) – via
Madonna dell'Aiuto – via Acqua Grande fino al mare”.
[…] La sede farmaceutica n. 16 di Acireale, per la sua collocazione in un'area poco urbanizzata e scarsamente abitata (ove, peraltro, non insistono medici di base), nonché per la presenza nei centri abitati limitrofi di numerose attività della stessa tipologia, appare scarsamente appetibile sotto il profilo commerciale, potendo contare su un bacino d'utenza stimabile in circa 1.700 abitanti. A dimostrazione di ciò, deve evidenziarsi che – successivamente alla decadenza dell'assegnazione in favore delle parti in causa – la sede in questione non risulta ancora assegnata.
Ha poi provveduto alla stima dell'azienda, evidenziando che il valore di tale tipologia di azienda è imperniato quasi interamente su un asset immateriale, costituito dall'avviamento e pagina 8 di 10 dal diritto di esercizio della sede farmaceutica e chiarendo che sono generalmente da preferire i metodi basati sui flussi (reddituali o finanziari) o il metodo dei multipli, trattandosi della stima del valore economico di un'azienda non ancora esistente né mai esistita (la sede, infatti, è di nuova istituzione), per la quale non si dispone, quindi, di alcun elemento storico (utili, ricavi, flussi di cassa) da proiettare in un determinato orizzonte temporale futuro.
Si è, quindi, orientata nella scelta del metodo dei multipli, che necessita della determinazione ipotetica di un solo dato (quello del fatturato), ricavabile da informazioni statistiche.
Ha stimato il fatturato potenziale della istituenda farmacia in € 542.300,00 (spesa farmaceutica media pro-capite € 319,00 x virtuale bacino utenza n. 1.700).
All'esito delle osservazioni formulate dalla convenuta ha rideterminato il valore teorico della farmacia in un importo compreso tra € 422.611,20 ed € 528.264,00.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso degli atti e di un'attenta ricostruzione delle caratteristiche del settore, ben motivate anche nella risposta alle osservazioni formulate dalla convenuta.
Pertanto, tenuto conto della stima operata dal CTU, considerato che la farmacia sarebbe stata gestita in forma associata dai tre partecipanti e che sarebbero state affrontate delle inevitabili spese, risulta possibile accogliere la domanda risarcitoria così come formulata dagli attori, che l'hanno contenuta nella somma di € 100.000,00.
Su tale somma va altresì riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla domanda, come da essi richiesto.
Dunque va condannata al pagamento della somma di € 100.000,00 Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione come sopra specificato in favore di e di Parte_1 Parte_2
, in solido.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della lite, in € 14.103,00 (di cui €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre € 1.545,00 per esborsi (contributo pagina 9 di 10 unificato e bollo).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 6477/2020, vertente tra Pt_1
(attori) e (convenuta), disattesa ogni
[...] Parte_2 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie le domande degli attori, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di e di , in solido, della somma di Parte_1 Parte_2
€ 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione come specificato in motivazione;
- condanna al pagamento in favore di e di Controparte_1 Parte_1
, in solido, delle spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compensi Parte_2
e € 1.545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo dott. Mariano Sciacca
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6477 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE VASSALLO per C.F._2 procura in atti
- attori -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. NUNZIO MANCIAGLI per procura in atti
-convenuta-
Oggetto: associazione - comitato.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione notificato in data 9.6.2020 e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento della illegittimità della condotta tenuta dalla convenuta e la conseguente sua condanna al risarcimento dei danni da essa causati, quantificati in € 100.000,00 o nella diversa somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
A sostegno delle domande gli attori hanno allegato: di avere presentato in data 9.2.2013, insieme alla , apposita domanda di partecipazione al concorso straordinario per titoli CP_1 per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaucetiche disponibili nella Regione Sicilia, secondo il bando pubblicato con decreto del dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica della Regione Siciliana del 24.12.2012; di avere ottenuto in data 15.9.2017 l'assegnazione della farmacia n. 16, sita nel Comune di Acireale;
che la si era vincolata a gestire la CP_1 assegnanda farmacia in forma associata, al fine di ottenere, ai fini dell'assegnazione, la somma dei puntegggi di ciascun candidato, come previsto dall'art. 8 del bando di concorso;
che la convenuta non aveva comunicato per tempo la sua indisponibilità a gestire la farmacia, essendo stata assunta a tempo indeterminato presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, condizione incompatibile con l'esercizio privato della professione.
Hanno lamentato che il rifiuto della li aveva costretti, ai sensi degli artt. 6 e 12 del CP_1 bando di concorso, a rinunciare all'assegnazione della sede farmaceutica.
Ai fini dell'individuazione del risarcimento hanno prodotto una perizia di parte, in virtù della quale il valore ipotetico della mancata attività era stato individuato tra € 802.000,00 ed €
534.666,66, ma essi hanno limitato il danno subito a € 100.000,00.
Con comparsa del 21.9.2020 si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1 domande.
La convenuta ha dichiarato: di non aver ricevuto, fino al luglio 2017, alcuna notizia in merito all'esito del concorso;
che dopo la pubblicazione della graduatoria aveva informato il di non avere più interesse alla gestione della farmacia e, successivamente, della Parte_2 sopraggiunta condizione di incompatibilità per la prossima assunzione con contratto a tempo indeterminato presso l'Amministrazione Provinciale a decorrere dal 1.10.2017; di avere pagina 2 di 10 formalizzato la sua volontà solo tramite PEC del 16.9.2017 e che, ciononostante, in pari data, nell'ultimo giorno utile stabilito dal bando, il aveva accettato l'assegnazione della Parte_2 sede per evitare la definitiva esclusione dalla graduatoria, contestando alla convenuta la sussistenza di un obbligo giuridicamente vincolante.
La ha escluso il vincolo contrattuale e l'inadempimento ex art. 1218 c.c. o la sua CP_1 responsabilità ex art. 1375 c.c.; a suo dire sarebbe risultato configurabile un mandato con rappresentanza a favore di per l'espletamento della procedura concorsuale, con Parte_2 effetti temporali limitati al termine di dodici mesi previsto dalla legge e dal bando per la conclusione della procedura e l'assegnazione delle farmacie.
Ha, inoltre, escluso la perdita di chance, in quanto gli attori avrebbero potuto evitare il danno attraverso la presentazione di una domanda in forma autonoma. Ha ritenuto la riconducibilità della sua responsabilità precontrattuale nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, con il conseguente onere degli attori di fornire la prova dell'assenza di una giusta causa del recesso, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione della domanda, tale da escludere un ragionevole affidamento sulla conclusione dell'accordo.
Infine, ha contestato la quantificazione del danno, ottenuto sulla base dei multipli, criterio inapplicabile ad un'azienda mai realizzata, tenuto conto della mancata prova di una reale utilità economica dell'iniziativa, risultando la sede della farmacia ancora vacante. In merito alla perdita di chance, individuabile solo nel caso di responsabilità precontrattuale, ha affermato che i danni risarcibili si sarebbero dovuti limitare all'interesse negativo, sia come danno emergente, nel caso assente, sia come lucro cessante, non provato.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; la causa è stata istruita oralmente ed è stata poi disposta la comparizione personale delle parti al fine di esperire un tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo. Con ordinanza del 30.6.2022 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Nelle more il giudizio è stato riassegnato allo scrivente Giudice e all'udienza del 17.6.2024 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 9.10.2024, alla pagina 3 di 10 quale, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Le domande sono fondate per i motivi di seguito illustrati.
La responsabilità della convenuta va ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale, in quanto le parti hanno concluso un negozio associativo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, indetto con bando pubblicato sulla GURS, Serie Specialie concorsi n. del 13.1.2013 (cfr. all.2 all'atto di citazione), in modo da poter sommare i loro punteggi individuali ai fini dell'inserimento nella graduatoria e dell'assegnazione della sede della farmacia.
Così qualificato il rapporto, occorre fare applicazione degli ordinari principi in materia di riparto dell'onere della prova, come affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 13533/2001: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. C. Cass., Sez. 3, n. 21823/2017).
Nel caso di specie il titolo, ovvero la presentazione della domanda in forma associata è in atti.
La ha affermato la legittimità del suo recesso, sia per il lasso di tempo intercorso CP_1 tra la presentazione della domanda e la scelta/assegnazione della sede della farmacia, sia per avere manifestato la propria intenzione di non aderire all'associazione in epoca precedente rispetto all'accettazione della sede.
La tesi della convenuta non può essere condivisa.
Invero, non è emerso in giudizio che le parti avessero concluso un qualsivoglia accordo per limitare gli effetti temporali della predetta domanda ma, soprattutto – e ciò risulta dirimente ai fini della presente controversia - la non è riuscita a provare in giudizio che la CP_1
pagina 4 di 10 comunicazione del suo recesso fosse intervenuta prima dell'accettazione della sede operata dal
. Parte_2
Dall'istruttoria orale espletata in giudizio è emerso che tutte le parti fossero a conoscenza del rapporto di lavoro a tempo determinato svolto dalla presso l'Azienda Sanitaria CP_1
Provinciale già dal 2012 - che ha permesso loro di ottenere un punteggio ulteriore ai fini dell'assegnazione della farmacia - e che la solo nel mese di luglio 2017, in CP_1 concomitanza con l'avvio della procedura di interpello ai fini della successiva assegnazione delle sedi farmaceutiche poste a concorso, avesse espresso delle perplessità in ordine all'accettazione dalla farmacia, mentre l'approvazione della graduatoria definitiva era avvenuta con D.D.G. n. 1229 del 4.7.2016.
Invero, il teste , coniuge della , ha confermato che le parti fossero Testimone_1 CP_1
a conoscenza del rapporto di lavoro a tempo determinato svolto dalla e che si fossero CP_1 frequentate saltuariamente dal 2012 al 2017. Ha confermato che la nel luglio 2017 CP_1 aveva informato il di non voler accettare la sede e che tutti e tre, nel settembre Parte_2
2017, si erano incontrati in presenza dei rispettivi coniugi per discutere della sede;
in quell'occasione la ha manifestato “il proprio dissenso, avendo fatto una scelta lavorativa CP_1 diversa”. Ha dichiarato che il marito della aveva rappresentato la possibilità di una Pt_1 responsabilità precontrattuale della . CP_1
Il teste , coniuge della ha dichiarato che nel mese di agosto del Testimone_2 Pt_1
2017, la moglie, la e il si erano riuniti due-tre volte presso l'abitazione di CP_1 Parte_2 quest'ultimo per stilare l'elenco delle sedi che dovevano scegliere per l'assegnazione della farmacia. Ha ricordato che il 24.8.2017 la aveva inviato alla moglie su whatsapp “la CP_1 foto dello screen shot del pc ove era evidenziata la sede di Nicolosi”. In merito all'incontro di Parte_3 ha riferito che la si era lamentata del tempo ormai trascorso per cui era emerso che CP_1 non fosse entusiasta (della scelta della farmacia).
Dalle dichiarazioni dei testi, come sommariamente riportate, non è possibile affermare che la già dal luglio 2017 avesse manifestato la sua volontà di recedere, in quanto, ove così CP_1 fosse stato, non vi sarebbe stata ragione di riunirsi con gli altri partecipanti ad agosto e a pagina 5 di 10 a settembre, in presenza dei coniugi. Parte_3
Verosimilmente la non era più così convinta di accettare, in ragione del tempo CP_1 trascorso, e l'aveva riferito alla e al , senza, tuttavia, dichiarare che avrebbe Pt_1 Parte_2 inteso recedere.
Il marito, poi, ha riferito della scelta lavorativa diversa operata dalla moglie, ma non ha altresì riferito quando la moglie avesse appreso che sarebbe stata assunta a tempo indeterminato, assunzione poi avvenuta il 1.10.2017, come allegato dalla stessa convenuta.
In ragione di ciò fino alla pec del 16.9.2017 non c'è prova che la avesse espresso CP_1 alla e al la sua volontà di recedere, né che avesse comunicato la sua Pt_1 Parte_2 imminente assunzione a tempo indeterminato presso l'Azienda Sanitaria Provinciale, posizione incompatibile con la gestione della farmacia.
Solo in data 16.9.2017, ovvero il giorno stesso della scadenza del termine per l'accettazione
– ma dopo che il aveva già accettato (l'accettazione risulta comunicata al sistema il Parte_2
15.9.2017, ore 21.35) - la ha comunicato che l'accettazione non dovesse intendersi CP_1 vincolante per le parti fino alla costituzione della forma societaria e poi ha comunicato il suo recesso con missiva dell'11.11.2017.
Così ricostruiti i fatti, va escluso che la domanda di partecipazione al concorso si fosse risolta in un mero mandato con rappresentanza conferito al PA o che il vincolo dovesse ritenersi limitato temporalmente ad un anno dalla data di presentazione della domanda, in difetto di una specifica prova sul punto.
Nè si rinviene la responsabilità precontrattuale della convenuta, come da quest'ultima prospettata.
Sul punto la giurisprudenza si è ormai orientata nel ritenere che la responsabilità precontrattuale riguardi anche i contratti conclusi se il comportamento scorretto di una parte abbia determinato l'inclusione di clausole che, senza quel comportamento, non sarebbero state inserite o avrebbero avuto una diversa formulazione.
Nel caso in esame, come chiarito in precedenza, l'accordo tra le parti volto alla gestione della farmacia in forma associata si è perfezionato, e ne è prova il deposito congiunto della pagina 6 di 10 domanda;
peraltro, il cumulo dei punteggi attribuiti a ciascun partecipante ha permesso una migliore collocazione in graduatoria e l'assegnazione della farmacia.
Il recesso della convenuta attiene, piuttosto, alla fase dell'esecuzione dell'accordo, è stato determinato da esigenze personali ed è stato comunicato successivamente all'accettazione effettuata dal . Parte_2
Il bando di concorso espressamente ha previsto che i requisiti di partecipazione, per il caso di associazione, dovessero essere posseduti da ciascun partecipante (art. 3 del bando), che le cause di irricevibilità e inammissibilità relative ad uno degli associati avrebbero determinato l'esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti dell'associazione (art. 5 del bando) e, con riguardo ai casi di esclusione, l'art. 12 ha indicato testualmente che il venir meno di uno dei requisiti per la partecipazione (di cui all'art. 2) in capo ad uno degli associati dopo l'interpello avrebbe determinato l'esclusione dalla graduatoria di tutti i partecipanti in forma associata.
Le previsioni del bando consentono, dunque, di concludere che la scelta della ha CP_1 determinato l'esclusione dalla graduatoria di tutti i partecipanti.
Le considerazioni esposte conducono all'affermazione della responsabilità della per CP_1 il suo recesso, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno subito dagli attori nella misura di seguito indicata.
Il danno lamentato dagli attori consiste nell'aver dovuto rinunciare alla sede farmaceutica, loro assegnata e da essi accettata.
Esso non può ricondursi nella perdita di chance.
In tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato (C. Cass., n. 24050/2023); Il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando
pagina 7 di 10 confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una "legge di connessione" causale. (Nella specie, relativa alla responsabilità professionale di un avvocato per essersi tardivamente costituito in una controversia locatizia, la
S.C. ha escluso che si vertesse nell'ambito del danno da perdita di chance, perché - essendo sempre possibile, sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato anelato dal cliente - si ricadeva nel campo di una relazione causale tra condotta ed evento, inteso come lesione piena dell'interesse avuto di mira dal creditore) (C. Cass., n. 21045/2024).
Nel caso di specie, tuttavia, non si è in presenza di un pregiudizio potenziale o eventuale, non essendo necessario alcun giudizio prognostico di tipo eziologico al fine di dimostrarne la sua sussistenza, trattandosi, piuttosto, di un danno obiettivo, quale lucro cessante, conseguenza immediata e diretta del recesso illegittimo della convenuta, ovvero la perdita della sede farmaceutica già accettata.
In merito all'entità del danno, la CTU nominata, dott.ssa , ha rilevato che Persona_1 la sede assegnata a seguito della partecipazione al concorso straordinario per titoli in forma associata dai dottori
e era ubicata nel Comune di Acireale ed individuata con il n. 16. Trattasi di una Parte_2 Pt_1 CP_1 sede di nuova istituzione, inizialmente descritta “S. Maria delle Grazie, Capo Mulini, AC (cfr. pag. 17
GURS dell'11.1.2013, cit. all. 1), la cui esatta ubicazione è stata successivamente così meglio specificata:
“Linea ideale di confine con i Comuni di Acicatena ed Acicastello fino al mare – via Serra – via San Pietro
Patti – via San RO (esclusa) – via Catusi (esclusa) – via Madonna delle Grazie (esclusa) – via
Madonna dell'Aiuto – via Acqua Grande fino al mare”.
[…] La sede farmaceutica n. 16 di Acireale, per la sua collocazione in un'area poco urbanizzata e scarsamente abitata (ove, peraltro, non insistono medici di base), nonché per la presenza nei centri abitati limitrofi di numerose attività della stessa tipologia, appare scarsamente appetibile sotto il profilo commerciale, potendo contare su un bacino d'utenza stimabile in circa 1.700 abitanti. A dimostrazione di ciò, deve evidenziarsi che – successivamente alla decadenza dell'assegnazione in favore delle parti in causa – la sede in questione non risulta ancora assegnata.
Ha poi provveduto alla stima dell'azienda, evidenziando che il valore di tale tipologia di azienda è imperniato quasi interamente su un asset immateriale, costituito dall'avviamento e pagina 8 di 10 dal diritto di esercizio della sede farmaceutica e chiarendo che sono generalmente da preferire i metodi basati sui flussi (reddituali o finanziari) o il metodo dei multipli, trattandosi della stima del valore economico di un'azienda non ancora esistente né mai esistita (la sede, infatti, è di nuova istituzione), per la quale non si dispone, quindi, di alcun elemento storico (utili, ricavi, flussi di cassa) da proiettare in un determinato orizzonte temporale futuro.
Si è, quindi, orientata nella scelta del metodo dei multipli, che necessita della determinazione ipotetica di un solo dato (quello del fatturato), ricavabile da informazioni statistiche.
Ha stimato il fatturato potenziale della istituenda farmacia in € 542.300,00 (spesa farmaceutica media pro-capite € 319,00 x virtuale bacino utenza n. 1.700).
All'esito delle osservazioni formulate dalla convenuta ha rideterminato il valore teorico della farmacia in un importo compreso tra € 422.611,20 ed € 528.264,00.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso degli atti e di un'attenta ricostruzione delle caratteristiche del settore, ben motivate anche nella risposta alle osservazioni formulate dalla convenuta.
Pertanto, tenuto conto della stima operata dal CTU, considerato che la farmacia sarebbe stata gestita in forma associata dai tre partecipanti e che sarebbero state affrontate delle inevitabili spese, risulta possibile accogliere la domanda risarcitoria così come formulata dagli attori, che l'hanno contenuta nella somma di € 100.000,00.
Su tale somma va altresì riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla domanda, come da essi richiesto.
Dunque va condannata al pagamento della somma di € 100.000,00 Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione come sopra specificato in favore di e di Parte_1 Parte_2
, in solido.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della lite, in € 14.103,00 (di cui €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre € 1.545,00 per esborsi (contributo pagina 9 di 10 unificato e bollo).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 6477/2020, vertente tra Pt_1
(attori) e (convenuta), disattesa ogni
[...] Parte_2 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie le domande degli attori, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di e di , in solido, della somma di Parte_1 Parte_2
€ 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione come specificato in motivazione;
- condanna al pagamento in favore di e di Controparte_1 Parte_1
, in solido, delle spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compensi Parte_2
e € 1.545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo dott. Mariano Sciacca
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