Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/05/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome DE Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice DE Lavoro, in composizione monocratica nella persona DEla dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito DEla sostituzione DEl'udienza DEl'8 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi DEl'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
con l'avv. Fabrizio Del Vecchio
- Ricorrente- contro
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPR. P.T., Controparte_1
con l'avv. Vincenzo Curiello
- Convenuto-
OGGETTO: “RIVENDICAZIONE CREDITI DI LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28.09.2022, il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di lavorare alle dipendenze DEla convenuta dal 1°02.2017, espletando mansioni di “operaio di esercizio” formalmente inquadrato nel livello 140 DE “CCNL autoferrotranvieri” con retribuzione mensile fissata in euro 1.403,63; di essere stato assunto da principio con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato con orario contrattuale di 36 ore;
che il ccnl prevede orario contrattuale pari a 39 ore settimanali – esponeva che l'orario Controparte_2
settimanale ossequiato era costantemente superiore alle 36 ore, venendo adibito durante i mesi di
Luglio ed Agosto di ogni anno presso la tratta di Castellaneta Marina ove venivano svolti con regolarità doppi turni, con pagamento DE singolo turno e senza riconoscimento DE lavoro straordinario prestato. In particolare, deduceva di avere espletato i seguenti turni di servizio: 5.55-
13.40, 14.00-21.00, 16.30-21 (operando ogni settimana 2 turni tra quelli sopra emarginati per complessivi 6 giorni); durante la stagione estiva nei mesi di luglio ed agosto di ogni anno, adibito sulla tratta Castellaneta Marina aveva sempre ossequiato il turno 8-19 per sei giorni alla settimana.
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Chiedeva, pertanto, la condanna DEla parte convenuta al pagamento ella somma di € 27.173,51 per i titoli rivendicati.
Si costituiva in giudizio la parte resistente che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto DE ricorso.
La causa, istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni, è stata trattata - a seguito DEla sostituzione DEl'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi DEl'art. 127-ter cpc., - con successiva pronuncia fuori udienza, da parte DE giudice, DEla presente sentenza (comprensiva DE
dispositivo e DEla esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione).
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Le richieste attoree non possono essere accolte, non essendo emersa prova ragionevolmente certa in merito ai fatti posti a fondamento DEla domanda.
È noto che in materia di lavoro straordinario è richiesta una prova assai rigorosa, ed in tal senso la
Corte di Cassazione si è più volte espressa affermando che: “a carico DE lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione DE fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa DE giudice” (cfr. Corte di
Cassazione, Sentenza n. n. 16150/2018).
In particolare, il lavoratore che chieda il riconoscimento DE compenso per lavoro straordinario deve provare l'esecuzione DEla prestazione lavorativa 'in eccedenza' rispetto all'orario normale;
la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo. Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova DEl'an e cioè DEl'effettivo svolgimento DEla prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, DEla sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione DE quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè DE quanto i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
Nel caso di specie, la prospettazione attorea si fonda sull'asserito svolgimento di un orario superiore alle 36 ore venendo adibito durante i mesi di luglio e agosto di ogni anno presso la tratta di
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Castellaneta Marina ove venivano svolti doppi turni a fronte DE pagamento DE singolo turno.
Ebbene, tale prospettazione non è stata sufficientemente provata attraverso le dichiarazioni DE teste
. Invero, quest'ultimo nulla ha saputo dichiarare in ordine all'orario di lavoro DE ricorrente. Tes_1
Inoltre, in merito ai turni svolti dal ha genericamente affermato che il “turno DE Pt_1 Pt_1 era dalla mattina alla sera”; in merito alla tratta di Castellaneta marina (e dunque ai relativi turni), ha affermato “non ho mai fatto il servizio a Castellaneta marina, tranne una domenica nel periodo luglio- agosto…il non era nella nostra turnazione…in merito al turno di Castellaneta Pt_1
mariana in estate, io desumo che il ricorrente osservasse gli orari indicati sul turno lavorativo perché noi abbiamo un piazzale dove sono parcheggiati i mezzi e la mattina, quando arrivavo, il mezzo assegnato al già non era presente”. Pt_1
È evidente che siffatte dichiarazioni (che in alcuni tratti appaiono più che altro deduzioni e valutazioni) non appaiono sufficienti, stante la lacunosità e la genericità DE contenuto e la provenienza da un soggetto privo di conoscenza diretta DE fatto, a dimostrare l'espletamento DElo straordinario nei termini indicati in ricorso.
Alle medesime conclusioni si addiviene con riferimento alle dichiarazioni DE teste , il quale si Tes_2
afferma conoscenza dei fatti solamente in quanto segretario provinciale . Lo stesso Parte_2
infatti afferma di avere contezza DEle circostanze DE ricorso relative all'orario di lavoro settimanale DE e ai turni di servizio DElo stesso in quanto a lui riferite dai suoi iscritti, senza riferire Pt_1
alcun episodio o elemento da lui direttamente appreso in ordine alle circostanze oggetto DE ricorso.
Peraltro, le dichiarazioni rese dai testi suddetti (già generiche e imprecise) non hanno trovato altro riscontro probatorio, ma sono state, anzi, smentite dal tenore DEle deposizioni rese dai testi di parte resistente e . Tes_3 Tes_4
Dal rigetto DEla domanda attorea relativa allo straordinario, deriva naturalmente l'infondatezza di quella relativa al preteso diritto al ricalcolo DE t.f.r..
Quanto alla domanda relativa alle “differenze ferie dovute”, la stessa è ugualmente infondata, atteso che nemmeno è stato dedotto (prima ancora che provato, stante l'assenza di qualsivoglia richiesta istruttoria sul punto) il periodo in cui in ricorrente non avrebbe goduto DEle ferie.
Per le ragioni suddette, difetta prova ragionevolmente certa dei fatti posti a fondamento DEle rivendicazioni economiche e DEla richiesta risarcitoria formulata da parte ricorrente e, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
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2. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore DEla parte resistente DEle spese processuali, liquidate ex D.M. n° 55/14 in complessivi €.4.600,oo, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA, con distrazione in favore DE procuratore di parte resistente, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 9 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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