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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 833/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8268/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015416834000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il
17/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 8268/2024 Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag.entrate - SC - Messina avverso l' Avviso di Intimazione n.
29520249015416834000 Bollo 2011.
Eccepisce l'avvenuta prescrizione, decadenza, e/o estinzione da parte della Agenzia delle Entrate -
SC del diritto di procedere a richiesta di pagamento e/o recupero della superiore tassa automobilistica per l'anno 2011.
L'Agenzia delle Entrate SC, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'Agente della SC ha notificato in data 15.10.2024 l'avviso di intimazione n.° 29520249015416834000, relativo alla cartella di pagamento n.° 29520160020341237000 notificata in data 20/03/2017, inoltre è stato notificato avviso di intimazione intermedio in data 07/11/2019 il n. 29520199001521414000 e il secondo avviso notificato in data 29520229000427700000 notificato in data
16/02/2022, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie.
Tali atti, tuttavia, non sono stati impugnati entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della loro notificazione. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma
3, D.Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che il contribuente/ricorrente oggi può legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri dell'atto impugnato".
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Tenuto conto dell'esiguità delle somme richieste, le spese del giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8268/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015416834000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il
17/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 8268/2024 Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag.entrate - SC - Messina avverso l' Avviso di Intimazione n.
29520249015416834000 Bollo 2011.
Eccepisce l'avvenuta prescrizione, decadenza, e/o estinzione da parte della Agenzia delle Entrate -
SC del diritto di procedere a richiesta di pagamento e/o recupero della superiore tassa automobilistica per l'anno 2011.
L'Agenzia delle Entrate SC, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'Agente della SC ha notificato in data 15.10.2024 l'avviso di intimazione n.° 29520249015416834000, relativo alla cartella di pagamento n.° 29520160020341237000 notificata in data 20/03/2017, inoltre è stato notificato avviso di intimazione intermedio in data 07/11/2019 il n. 29520199001521414000 e il secondo avviso notificato in data 29520229000427700000 notificato in data
16/02/2022, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie.
Tali atti, tuttavia, non sono stati impugnati entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della loro notificazione. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma
3, D.Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che il contribuente/ricorrente oggi può legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri dell'atto impugnato".
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Tenuto conto dell'esiguità delle somme richieste, le spese del giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.