Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/05/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. RA
UM, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2156 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VULCANO FRANCESCO c/o il cui studio in via Gennarino Scorza, 26, CORIGLIANO-ROSSANO, AU di
ROSSANO, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. DI CATO STEFANIA con domicilio P.IVA_1 eletto in CASTROVILLARI, al Corso Calabria, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella pregressa fase era estremamente lacunoso e non erano condivisibili le risultanze del medesimo che NON le avevano riconosciuto l'accompagnamento e la pensione/assegno ex L.
118/71.
Ha quindi concluso perché si accertasse che era persona cui andavano riconosciute le chieste provvidenze.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti (Proc.
1595/23 RG) veniva disposta la rinnovazione della CTU affidata al Dott. che, ultimate Persona_1 le operazioni peritali, e depositava l'elaborato.
Alla odierna udienza le Parti presenti – come da verbale – si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano decidersi la causa.
La causa è matura per la decisione.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte della ricorrente, tutti i termini previsti a CP_ pena di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di fondamento.
Difatti la visita è stata espletata deil 24.11.2022 laddove il ricorso per ATP è stato iscritto il 05.05.2023 ossia entro il termine semestrale di decadenza.
Parimenti risulta osservato il termine di 30 giorni previsto per la dichiarazione di dissenso intervenuta il
29.05.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuto il
30.04.2024.
Risulta osservato l'ulteriore termine (30 giorni) previsto per l'iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 445 bis, VI° comma CPC avvenuta il 29.05.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi fondata nei termini che seguono.
Il nominato CTU, Dott. nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame della perizianda e Per_1 della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato come le patologie riscontrate possano condurre solo al riconoscimento dell'assegno ex L. 118/71 avendo accertato un grado di invalidità pari al 80%; ciò con decorrenza dalla data della domanda spinta in via amministrativa ossia dal 05.10.2022.
Viceversa l'Ausiliare del Giudice non ha inteso riconoscere il beneficio dell'accompagnamento e della pensione ex L. 118/71 ritenendo non sussistenti, in proposito, i presupposti di natura sanitaria richiesti dalla normativa.
La consulenza appare motivata e non suscettibile di censure e il Giudicante ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale non avendo le Parti, peraltro, mosso alcuna contestazione rispetto al lavoro svolto dal dott. Per_1
La domanda deve quindi accogliersi nei limiti di cui sopra.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della pregressa fase sia quelle della presente) possono essere compensate in ragione della metà atteso il rigetto di due dei capi della domanda ma tenuto conto dell'accoglimento dell'altro con decorrenza dalla data della medesima e con condanna a carico dell' CP_2 resistente per la restante parte;
quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, restano interamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari uditi i procuratori delle parti costituite presenti, definitivamente pronunciando sulla CP_ opposizione proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t. da , a seguito di ATP avente n. Parte_1
1595/23 RG e sulla domanda da questa avanzata, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione dichiarando ed accertando:
a) la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario afferente all'assegno ex L. 118/71 avendo il ctu accertato un grado di invalidità pari all'80% con decorrenza dal 05.10.2022;
b) la insussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario afferente alla indennità di accompagnamento ed alla pensione ex L. 118/71;
- Compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della restante parte liquidate, nella già ridotta misura in €. 1.325,00 oltre accessori, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Vulcano;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase che vengono liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 15 Maggio 2025 Il G.O.P.
Dott. RA UM