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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/12/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1254/2024 r.g. vertente tra:
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Paolo Ceci, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 24, presso lo studio del predetto difensore
Appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._1 procura allegata al Ricorso ex art. 316 c.p.c. depositato nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Demetrio Procopio, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Vittorio
Veneto 13, presso lo studio del predetto difensore
Appellata
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 741/2024, depositata in data 27/02/2024.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso regolarmente notificato la sig.ra proponeva opposizione CP_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 13920239001308475000, notificata in data
08.09.2023, limitatamente alle seguenti sottese cartelle di pagamento:
1) n. 13920140006783926000 relativa a tassa automobilistica anno 2010; pagina 1 di 9 2) n. 13920150006358230000 relativa a sanzione amministrativa anno 2012;
3) n. 13920150007462102000 relativa a sanzione amministrativa anno 2011;
4) n. 13920160005118073000, relativa a tassa automobilistica, anni 2011 e 2012, e canone acqua, anni 2007 – 2008;
5) n. 13920180005264112000, relativa a tassa automobilistica, anno 2013;
6) n. 13920180007811403000 relativa a canone acqua anni 2012 e 2013 per un valore complessivo pari ad € 4.658,56.
L'opponente chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento nonché per intervenuta prescrizione dei crediti esattoriali azionati.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via Controparte_2 pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice Tributario in relazione alle cartelle n. 13920140006783926000, n. 13920160005118073000 e n.
13920180005264112000, stante la natura tributaria (tassa automobilistica) delle pretese impositive ivi contenute;
prodotta la documentazione comprovante l'avvenuta notificazione delle suindicate cartelle di pagamento, chiedeva il rigetto dell'opposizione di controparte denunciando l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, considerato che, in ogni caso, nessuna prescrizione si era compiuta anche in ragione della sospensione dei termini di riscossione causa la normativa emergenziale emanata in periodo di Covid-19.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con la sentenza n. 741/2024, depositata in data
27/02/2024, dopo aver dichiarato la propria competenza a conoscere della domanda, ritenendo che non era stata fornita la prova della notifica delle cartelle impugnate o di altri atti interruttivi, così disponeva: “-1) accoglie la domanda e per
l'effetto dichiara non dovute le somme portate dal provvedimento impugnato, limitatamente a quelle portate dalle cartelle n. 13920140006783926000, n.
13920150006358230000, n. 13920150007462102000, n. 13920160005118073000,
n. 13920180005264112000 e n. 13920180007811403000, in ragione dell'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie di cui alle cartelle medesime;
-2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in complessivi € 725.00, di cui € 125.00 per spese ed € 600.00 per
pagina 2 di 9 competenze professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse ex art 93 cpc in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.”
Contro la suddetta Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia proponeva appello l' , formulando le seguenti conclusioni: Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio, in accoglimento dell'appello proposto disporre la riforma dell'impugnata sentenza n. 741/2024, pronunciata in data 28.02.2024 dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott. Dott. Nicola Filippo Maria
De Blasi, nell'ambito del procedimento n. 5336/2023, depositata in pari data e non notificata, accogliere le seguenti conclusioni, da ritenersi formulate in via gradata e con riserva di gravame
- in via preliminare, accertare e dichiarare per le ragioni di cui al punto 1, il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda azionata limitatamente alle cartelle n
13920140006783926000, n. 13920160005118073000 e n. 13920180005264112000 di natura tributaria, per appartenere la giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia;
in subordine, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni di omessa notifica per tardività della proposizione;
- nel merito, dichiarare la piena validità dell'intimazione impugnata, delle cartelle opposte, nonché data la valida notifica di successivi atti interruttivi di riscossione, dichiarare non decorso il termine di prescrizione.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio e condanna dell'appellato alla restituzione delle spese di lite del primo grado che Parte_1 ha provveduto a pagare con riserva di ripetizione.”
Tra i motivi del gravame l'appellante deduceva: 1) il difetto di giurisdizione del G.O. a favore del Giudice tributario con riferimento alle cartelle n.
13920140006783926000, n. 13920160005118073000 e n.
13920180005264112000 2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata l'omessa notifica delle cartelle di pagamento impugnate;
3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la prescrizione dei crediti, considerato che l'invocato termine di prescrizione è stato utilmente interrotto mediante la notifica delle suindicate cartelle, oltreché di atti successivi, anche in pagina 3 di 9 ragione della sospensione dei termini di riscossione, causa la normativa emergenziale emanata in periodo di Covid-19.
Si costituiva nel presente giudizio la sig.ra , la quale deduceva che CP_1 correttamente il Giudice di prime cure aveva dichiarato la propria competenza in relazione alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria;
rilevava, inoltre, che l'appellante non avrebbe assolto l'onere, su di esso gravante, di dimostrare l'avvenuta interruzione del decorso del termine prescrizionale, ragion per cui il motivo di appello da essa dedotto a riguardo non può che essere rigettato, in via immediata ed assorbente. Nel merito chiedeva il rigetto del gravame perchè infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Vibo Valentia, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del giudizio di secondo grado, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 07/10/2025, tenutasi nella forma della trattazione scritta, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente l'appello va accolto con riferimento al difetto parziale di giurisdizione eccepito dall' in merito alle cartelle n. Parte_1
13920140006783926000, n. 13920160005118073000 e n.
13920180005264112000, avente ad oggetto pretese creditorie di natura tributaria, nello specifico il pagamento della tassa automobilistica.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto un'opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico”
(Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
pagina 4 di 9 È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria (tassa automobilistica) del credito oggetto delle cartelle sopra indicate, anche se per la n. 13920160005118073000 soltanto parzialmente.
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalle cartelle medesime. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
pagina 5 di 9 In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n. 23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
pagina 6 di 9 Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione), tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, in riferimento alle cartelle di pagamento n. 13920140006783926000, n.
13920180005264112000 e parzialmente riguardo alla n. 13920160005118073000 nella parte relativa alla tassa automobilistica.
Con riferimento invece alle cartelle esattoriali n. 13920150006358230000, relativa a sanzione amministrativa, anno 2012, asseritamente notificata il 03/02/2016, alla cartella di pagamento n. 13920150007462102000, relativa a sanzione amministrativa, anno 2011 – asseritamente notificata il 20/02/2016, alla cartella n.
13920160005118073000, limitatamente a canoni acqua, anni 2007 – 2008 asseritamente notificata il 13/10/2016 e n. 13920180007811403000, relativa a canone acqua, anni 2012 e 2013, asseritamente notificata il 09/07/2019, occorre procedere alla disamina dei motivi dell'appello.
Il ricorrente, nel giudizio di primo grado, ha eccepito l'esistenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero l'intervenuta prescrizione, introducendo, dunque, un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (sul punto cfr. Cass. Sez. I, Ordinanza 28583 del 08/11/2018).
L'appellante ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate e dei successivi atti interruttivi della prescrizione. Nel dettaglio, l' fin dal giudizio di prime cure, CP_3 ha fornito prova nella regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi pagina 7 di 9 della prescrizione prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e, nella specie:
1) della cartella di pagamento n. 13920150006358230000, regolarmente notificata ex art. 139 c.p.c. mediante consegna a familiare del destinatario in data 3.02.2016 e dell'intimazione di pagamento n. 13920199002967789000 notificata il 02.11.2019 mediante consegna in mani proprie del destinatario entro il termine di prescrizione quinquennale;
2) della cartella di pagamento n. 13920150007462102000, regolarmente notificata ex art. 139 c.p.c. mediante consegna a familiare del destinatario il
20.02.2016 e dell'intimazione di pagamento n. 13920199002967789000 notificata il 02.11.2019 mediante consegna in mani proprie del destinatario entro il termine di prescrizione quinquennale;
3) della cartella di pagamento n. 13920180007811403000, regolarmente notificata mediante consegna a mani proprie del destinatario il 09.07.2019;
Pertanto, l'intimazione di pagamento oggetto dell'impugnazione, notificata in data
08.09.2023, ha validamente interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle suddette.
Al contrario, quanto alla cartella di pagamento n. 13920160005118073000, CP_3 non ha prodotto valida prova della notifica della cartella, avvenuta via pec all'indirizzo risultato non valido. Pertanto, in mancanza di Email_1 prova della regolare notifica dell'atto interruttivo, il credito portato dalla supposta cartella deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
L'accoglimento parziale dell'appello e gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, non sempre sovrapponibili, giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto dall' e, in Parte_1 parziale riforma della sentenza, dichiara con riferimento alle cartelle di pagamento n.
13920140006783926000, n. 13920180005264112000 e parzialmente riguardo alla pagina 8 di 9 n. 13920160005118073000, il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- dichiara dovute le somme portate dall'intimazione di pagamento n.
13920239001308475000 con riferimento alle sottese cartelle di pagamento
13920150006358230000, alla cartella di pagamento n. 13920150007462102000 e alla cartella di pagamento n. 13920180007811403000;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
Vibo Valentia, 8 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1254/2024 r.g. vertente tra:
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Paolo Ceci, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 24, presso lo studio del predetto difensore
Appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._1 procura allegata al Ricorso ex art. 316 c.p.c. depositato nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Demetrio Procopio, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Vittorio
Veneto 13, presso lo studio del predetto difensore
Appellata
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 741/2024, depositata in data 27/02/2024.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso regolarmente notificato la sig.ra proponeva opposizione CP_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 13920239001308475000, notificata in data
08.09.2023, limitatamente alle seguenti sottese cartelle di pagamento:
1) n. 13920140006783926000 relativa a tassa automobilistica anno 2010; pagina 1 di 9 2) n. 13920150006358230000 relativa a sanzione amministrativa anno 2012;
3) n. 13920150007462102000 relativa a sanzione amministrativa anno 2011;
4) n. 13920160005118073000, relativa a tassa automobilistica, anni 2011 e 2012, e canone acqua, anni 2007 – 2008;
5) n. 13920180005264112000, relativa a tassa automobilistica, anno 2013;
6) n. 13920180007811403000 relativa a canone acqua anni 2012 e 2013 per un valore complessivo pari ad € 4.658,56.
L'opponente chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento nonché per intervenuta prescrizione dei crediti esattoriali azionati.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via Controparte_2 pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice Tributario in relazione alle cartelle n. 13920140006783926000, n. 13920160005118073000 e n.
13920180005264112000, stante la natura tributaria (tassa automobilistica) delle pretese impositive ivi contenute;
prodotta la documentazione comprovante l'avvenuta notificazione delle suindicate cartelle di pagamento, chiedeva il rigetto dell'opposizione di controparte denunciando l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, considerato che, in ogni caso, nessuna prescrizione si era compiuta anche in ragione della sospensione dei termini di riscossione causa la normativa emergenziale emanata in periodo di Covid-19.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con la sentenza n. 741/2024, depositata in data
27/02/2024, dopo aver dichiarato la propria competenza a conoscere della domanda, ritenendo che non era stata fornita la prova della notifica delle cartelle impugnate o di altri atti interruttivi, così disponeva: “-1) accoglie la domanda e per
l'effetto dichiara non dovute le somme portate dal provvedimento impugnato, limitatamente a quelle portate dalle cartelle n. 13920140006783926000, n.
13920150006358230000, n. 13920150007462102000, n. 13920160005118073000,
n. 13920180005264112000 e n. 13920180007811403000, in ragione dell'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie di cui alle cartelle medesime;
-2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in complessivi € 725.00, di cui € 125.00 per spese ed € 600.00 per
pagina 2 di 9 competenze professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse ex art 93 cpc in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.”
Contro la suddetta Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia proponeva appello l' , formulando le seguenti conclusioni: Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio, in accoglimento dell'appello proposto disporre la riforma dell'impugnata sentenza n. 741/2024, pronunciata in data 28.02.2024 dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott. Dott. Nicola Filippo Maria
De Blasi, nell'ambito del procedimento n. 5336/2023, depositata in pari data e non notificata, accogliere le seguenti conclusioni, da ritenersi formulate in via gradata e con riserva di gravame
- in via preliminare, accertare e dichiarare per le ragioni di cui al punto 1, il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda azionata limitatamente alle cartelle n
13920140006783926000, n. 13920160005118073000 e n. 13920180005264112000 di natura tributaria, per appartenere la giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia;
in subordine, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni di omessa notifica per tardività della proposizione;
- nel merito, dichiarare la piena validità dell'intimazione impugnata, delle cartelle opposte, nonché data la valida notifica di successivi atti interruttivi di riscossione, dichiarare non decorso il termine di prescrizione.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio e condanna dell'appellato alla restituzione delle spese di lite del primo grado che Parte_1 ha provveduto a pagare con riserva di ripetizione.”
Tra i motivi del gravame l'appellante deduceva: 1) il difetto di giurisdizione del G.O. a favore del Giudice tributario con riferimento alle cartelle n.
13920140006783926000, n. 13920160005118073000 e n.
13920180005264112000 2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata l'omessa notifica delle cartelle di pagamento impugnate;
3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la prescrizione dei crediti, considerato che l'invocato termine di prescrizione è stato utilmente interrotto mediante la notifica delle suindicate cartelle, oltreché di atti successivi, anche in pagina 3 di 9 ragione della sospensione dei termini di riscossione, causa la normativa emergenziale emanata in periodo di Covid-19.
Si costituiva nel presente giudizio la sig.ra , la quale deduceva che CP_1 correttamente il Giudice di prime cure aveva dichiarato la propria competenza in relazione alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria;
rilevava, inoltre, che l'appellante non avrebbe assolto l'onere, su di esso gravante, di dimostrare l'avvenuta interruzione del decorso del termine prescrizionale, ragion per cui il motivo di appello da essa dedotto a riguardo non può che essere rigettato, in via immediata ed assorbente. Nel merito chiedeva il rigetto del gravame perchè infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Vibo Valentia, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del giudizio di secondo grado, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 07/10/2025, tenutasi nella forma della trattazione scritta, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente l'appello va accolto con riferimento al difetto parziale di giurisdizione eccepito dall' in merito alle cartelle n. Parte_1
13920140006783926000, n. 13920160005118073000 e n.
13920180005264112000, avente ad oggetto pretese creditorie di natura tributaria, nello specifico il pagamento della tassa automobilistica.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto un'opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico”
(Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
pagina 4 di 9 È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria (tassa automobilistica) del credito oggetto delle cartelle sopra indicate, anche se per la n. 13920160005118073000 soltanto parzialmente.
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalle cartelle medesime. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
pagina 5 di 9 In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n. 23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
pagina 6 di 9 Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione), tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, in riferimento alle cartelle di pagamento n. 13920140006783926000, n.
13920180005264112000 e parzialmente riguardo alla n. 13920160005118073000 nella parte relativa alla tassa automobilistica.
Con riferimento invece alle cartelle esattoriali n. 13920150006358230000, relativa a sanzione amministrativa, anno 2012, asseritamente notificata il 03/02/2016, alla cartella di pagamento n. 13920150007462102000, relativa a sanzione amministrativa, anno 2011 – asseritamente notificata il 20/02/2016, alla cartella n.
13920160005118073000, limitatamente a canoni acqua, anni 2007 – 2008 asseritamente notificata il 13/10/2016 e n. 13920180007811403000, relativa a canone acqua, anni 2012 e 2013, asseritamente notificata il 09/07/2019, occorre procedere alla disamina dei motivi dell'appello.
Il ricorrente, nel giudizio di primo grado, ha eccepito l'esistenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero l'intervenuta prescrizione, introducendo, dunque, un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (sul punto cfr. Cass. Sez. I, Ordinanza 28583 del 08/11/2018).
L'appellante ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate e dei successivi atti interruttivi della prescrizione. Nel dettaglio, l' fin dal giudizio di prime cure, CP_3 ha fornito prova nella regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi pagina 7 di 9 della prescrizione prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e, nella specie:
1) della cartella di pagamento n. 13920150006358230000, regolarmente notificata ex art. 139 c.p.c. mediante consegna a familiare del destinatario in data 3.02.2016 e dell'intimazione di pagamento n. 13920199002967789000 notificata il 02.11.2019 mediante consegna in mani proprie del destinatario entro il termine di prescrizione quinquennale;
2) della cartella di pagamento n. 13920150007462102000, regolarmente notificata ex art. 139 c.p.c. mediante consegna a familiare del destinatario il
20.02.2016 e dell'intimazione di pagamento n. 13920199002967789000 notificata il 02.11.2019 mediante consegna in mani proprie del destinatario entro il termine di prescrizione quinquennale;
3) della cartella di pagamento n. 13920180007811403000, regolarmente notificata mediante consegna a mani proprie del destinatario il 09.07.2019;
Pertanto, l'intimazione di pagamento oggetto dell'impugnazione, notificata in data
08.09.2023, ha validamente interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle suddette.
Al contrario, quanto alla cartella di pagamento n. 13920160005118073000, CP_3 non ha prodotto valida prova della notifica della cartella, avvenuta via pec all'indirizzo risultato non valido. Pertanto, in mancanza di Email_1 prova della regolare notifica dell'atto interruttivo, il credito portato dalla supposta cartella deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
L'accoglimento parziale dell'appello e gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, non sempre sovrapponibili, giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto dall' e, in Parte_1 parziale riforma della sentenza, dichiara con riferimento alle cartelle di pagamento n.
13920140006783926000, n. 13920180005264112000 e parzialmente riguardo alla pagina 8 di 9 n. 13920160005118073000, il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- dichiara dovute le somme portate dall'intimazione di pagamento n.
13920239001308475000 con riferimento alle sottese cartelle di pagamento
13920150006358230000, alla cartella di pagamento n. 13920150007462102000 e alla cartella di pagamento n. 13920180007811403000;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
Vibo Valentia, 8 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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