Art. 14. Ricerca e istruzione 1. Il Ministero dell'ambiente (( e della tutela del territorio )) , d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attivita' scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversita' mediante la conservazione degli habitat naturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove, altresi', programmi di ricerca (( per la migliore attuazione del monitoraggio. )) 2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obbiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.
3. Il Ministero dell'ambiente (( e della tutela del territorio )) d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di (( tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento. ))
3. Il Ministero dell'ambiente (( e della tutela del territorio )) d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di (( tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento. ))