Articolo 2353 del Codice civile
Articolo 2352Articolo 2354
Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2353.

(( (Azioni di godimento). )) ((Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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