Ordinanza cautelare 2 febbraio 2023
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01810/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16493/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16493 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. GI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 29.11.2017 la ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis legge n. 241/1990, con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ha respinto la domanda dell’istante ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza, in quanto dalle risultanze istruttorie era emersa, a suo carico, una “ notizia di reato del 4.12.2014 elevata dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- (-OMISSIS-) per il reato di cui all’art. 582 del c.p. (lesione personale), con conseguente procedimento penale PM -OMISSIS- GP -OMISSIS- ”.
Nella motivazione del diniego si rileva, inoltre, che l’interessata, nonostante la rituale comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis , “ non ha fatto pervenire osservazioni al riguardo ed è ampiamente decorso il termine assegnato ”.
Avverso il predetto diniego ha quindi proposto ricorso l’odierna istante, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione, lamentando essenzialmente:
- che l’unico elemento di controindicazione richiamato a suo carico consiste in una mera notizia di reato, peraltro di lieve entità, che ha dato luogo ad un procedimento penale poi definito con sentenza di non doversi procedere - per estinzione del reato per intervenuta remissione di querela - pronunciata dal Giudice di Pace di -OMISSIS- in data 6.10.2016 (quindi ancor prima della presentazione dell’istanza di cittadinanza) e trasmessa all’Amministrazione a mezzo PEC in data 17.5.2022, pertanto anteriormente all’adozione del gravato diniego;
- che l’anzidetta sentenza di non luogo a procedere non è stata neanche menzionata nella motivazione del diniego, il che evidenzia il vizio di difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
- che l’Amministrazione avrebbe dovuto compiere, in ogni caso, un più approfondito giudizio circa la complessiva condotta tenuta dalla richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente integrata nel tessuto economico e sociale.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
In data 29.12.2025 la ricorrente ha depositato memoria difensiva.
All’odierna udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato il ricorso è stato introitato per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, nn. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022, 20023 del 2023, 10363 del 2024 e 11770 del 2025).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei limiti del controllo di legittimità; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3.- Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il provvedimento sia affetto dai vizi di eccesso di potere dedotti.
Invero, dalla disamina del diniego impugnato risulta che l’Amministrazione sia pervenuta ad un giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione della richiedente nella comunità nazionale esclusivamente sulla base di un processo penale – asseritamente ancora “pendente” a suo carico - per il reato di lesione personale ex art. 582 c.p.
Senonchè, la ricorrente ha comprovato documentalmente che il suddetto procedimento era già stato definito con sentenza di non doversi procedere - per estinzione del reato per intervenuta remissione di querela - pronunciata dal Giudice di Pace di -OMISSIS- in data 6.10.2016 e trasmessa all’Amministrazione a mezzo PEC in data 17.5.2022.
Tale pronuncia favorevole, sebbene intervenuta in data antecedente non solo al gravato diniego ma anche all’istanza di concessione della cittadinanza presentata il 29.11.2017, non è stata neppure menzionata nella motivazione del decreto di rigetto, e ciò in quanto verosimilmente neanche acquisita agli atti del procedimento amministrativo a causa di un’istruttoria manifestamente insufficiente e inadeguata.
L’omissione innanzi indicata denota, pertanto, anche un grave deficit istruttorio che vale evidentemente a viziare l’impugnato decreto di rigetto, siccome adottato sulla base di un quadro fattuale e documentale inesatto e, comunque, non aggiornato, giacché il procedimento penale richiamato nella motivazione era stato già definito in senso favorevole alla richiedente in data anteriore anche alla presentazione dell’istanza.
Del resto, sebbene sia indubitabile che le valutazioni relative all'accertamento di una responsabilità penale si pongano – per giurisprudenza costante condivisa anche da questo Collegio - su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, nondimeno si ritiene che, anche rispetto a tale vicenda, l’Amministrazione avrebbe quanto meno dovuto menzionare, nella motivazione, l’intervenuta sentenza di non doversi procedere per poi esplicitare le concrete ragioni fondanti, ciò nonostante, il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione del ricorrente nella comunità nazionale (cfr., in termini analoghi, la sentenza TAR Lazio, Roma, sez. V- bis , n. 14297/2024).
In ultima analisi, la laconica motivazione del decreto ministeriale unitamente alla inesatta rappresentazione dei fatti posti alla base dello stesso valgono a viziare, in accoglimento delle censure dedotte, l’impugnato decreto di rigetto.
Dalle considerazioni che precedono consegue dunque che, in accoglimento del ricorso proposto, il diniego di cittadinanza deve essere annullato.
Per l’effetto, l’Amministrazione, fatte salve le ulteriori determinazioni in merito, avrà l’obbligo di rivalutare, nei sensi sopra chiariti, la posizione complessiva della richiedente e la sua effettiva integrazione nel tessuto economico e sociale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto ed esplicitando adeguatamente nel corredo motivazionale del provvedimento finale le ragioni sottese all’eventuale diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza.
4.- La controvertibilità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA TT, Presidente
Rita Luce, Consigliere
GI IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IC | SA TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.