Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00195/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Funzionari, Nota n. -OMISSIS- Prot. -OMISSIS- del 27.11.2024, di rigetto della istanza di trasferimento avanzata ai sensi dell’art. 33, comma 5 della Legge n. 104/1992, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti ivi richiamati e/o menzionati, nonché presupposti e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa IA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- - medico superiore della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di -OMISSIS- – ha presentato istanza di trasferimento per la sede di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 per prestare assistenza alla madre e a due zie, portatrici di handicap in situazione di gravità, la madre e una delle zie residenti a [...], la seconda zia residente a [...].
Con comunicazione resa ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990, il Ministero dell’interno ha anticipato l’intenzione di adottare un provvedimento negativo per la lontananza dalla sede richiesta del luogo di residenza della madre e della zia.
La sig.ra -OMISSIS- ha riscontrato tale comunicazione integrando la domanda di trasferimento con la documentazione relativa alla zia residente a [...].
2. Con provvedimento dell’11.11.2024 il Ministero dell’interno ha rigettato l’istanza di trasferimento, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla direzione centrale di sanità, affermando la prevalenza dell’esigenza di continuare a impiegare la dr.ssa -OMISSIS- presso l’ufficio sanitario provinciale della Questura di -OMISSIS- e l’impossibilità di assicurarne la contestuale sostituzione.
3. Il provvedimento è stato impugnato dalla sig.ra -OMISSIS- che ne ha censurato la legittimità per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 32, 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 104/1992, art. 33, comma 5 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Difetto di istruttoria;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 32, 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 104/1992, art. 33, comma 5 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Difetto di motivazione – Carente e/o insufficiente motivazione.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
5. All’udienza del 26 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Con il primo motivo vengono dedotti i vizi di violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e genericità della motivazione del provvedimento impugnato sostenendo che:
- il rigetto dell’istanza di trasferimento sarebbe fondato su esigenze organizzativo‑funzionali dell’ufficio di appartenenza che non sarebbero state specificate o dimostrate in concreto. Il diniego si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di tutela della persona, della salute e di uguaglianza sostanziale, nonché con la disciplina della legge n. 104/1992, la cui finalità è quella di garantire un’effettiva protezione del disabile anche attraverso il sostegno dei familiari che se ne prendono cura;
- successivamente alla presentazione da parte della ricorrente dell’istanza di trasferimento, l’amministrazione avrebbe proceduto a tre nuove assegnazioni di medici della Polizia di Stato presso la sede di -OMISSIS-, senza destinare alcuna risorsa alla sede di -OMISSIS-. Tale fatto evidenzierebbe l’assenza di un reale e insormontabile impedimento organizzativo e confermerebbe il carattere apparente delle motivazioni addotte.
7. Con il secondo motivo viene ribadito che il provvedimento di diniego sarebbe sorretto da una motivazione generica e stereotipata poiché richiamerebbe astrattamente esigenze organizzative senza indicare in concreto le ragioni ostative al trasferimento. La dedotta carenza motivazionale impedirebbe ogni verifica sul corretto bilanciamento tra le esigenze dell’amministrazione e il diritto, tutelato dalla legge n. 104/1992, all’assistenza del familiare disabile.
8. Le censure con cui vengono dedotti i vizi di difetto di motivazione e istruttoria sono fondate.
L'art. 33, co. 5, della legge n. 104/1992 stabilisce che il lavoratore coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto o parente o affine entro il secondo grado di persona con disabilità in situazione di gravità che non sia ricoverata a tempo pieno "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che "l'Amministrazione può ... opporsi al beneficio solo in presenza di esigenze di servizio incompatibili con l'assegnazione del dipendente alla sede invocata (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2013 n. 3168). Poiché la richiesta di assegnazione/trasferimento si presenta suscettibile di accoglimento solo "ove possibile", difetta un diritto del dipendente alla concessione dell'agevolazione e compete piuttosto all'Amministrazione accertare se, pur in presenza di posti vacanti in organico, si oppongano all'assegnazione alla sede richiesta valutazioni legate ad esigenze di organizzazione del servizio ritenute inderogabili e pertanto prevalenti sulla garanzia dell'attività assistenziale cui è finalizzato il beneficio; di una simile verifica, in particolare, l'Amministrazione è tenuta a dare puntuale motivazione, con adeguata illustrazione delle circostanze che dovessero impedire l'assegnazione/trasferimento oggetto di domanda, anche per evitare un sostanziale svuotamento dell'istituto delle agevolazioni concesse ai familiari della persona disabile, sì da dover essere la decisione calibrata sui dati di fatto emergenti dall'istruttoria e fondarsi su specifiche esigenze organizzative interne. In definitiva, il trasferimento ex art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992 può essere negato solo se ne conseguano effettive e ben individuate criticità per l'Amministrazione, la quale ha l'onere di indicarle in maniera compiuta per rendere percepibile di quali reali pregiudizi risentirebbe la sua azione, mentre non può limitarsi ad invocare generiche esigenze di corretta organizzazione e buon andamento degli uffici" (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sezione I, sentenza n. 775 del 2016).
Nel caso di specie, l’amministrazione non ha adempiuto a tale onere motivazionale.
Nel provvedimento impugnato – in cui non viene più fatto alcun riferimento alla distanza tra la sede richiesta e la sede di residenza della madre e di una delle due zie, contestata con il c.d. preavviso di rigetto - viene affermata l’impossibilità di assicurare la sostituzione dell’interessata ma non sono esplicitate le ragioni di tale affermazione; parimenti viene invocato un “pregiudizio alle esigenze organizzative-funzionali dell’ufficio ove la ricorrente presta servizio” generico e imprecisato. Analoga genericità connota il parere del 12.11.2024 in cui la direzione centrale di sanità si è limitata ad affermare “l’impossibilità di assicurare la contestuale sostituzione richiesta dall’ufficio di appartenenza dell’interessata” all’esito di una valutazione dell’ “attuale consistenza dell’organico dell’Ufficio sanitario provinciale della Questura di -OMISSIS-”, ma non ha fornito alcuna indicazione specifica in ordine alla dotazione organica e alla sussistenza di eventuali scoperture dell’ufficio (all. 10 del Ministero).
Non può, infine, integrare la motivazione quanto affermato nella memoria depositata in giudizio dalla difesa erariale con riferimento alla mancata prova da parte della sig.ra -OMISSIS- della indisponibilità di altri familiari a prestare assistenza alla parente disabile residente a [...]: tale circostanza non figura tra le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e integra inammissibilmente la motivazione.
Invero, nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990). È invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5984).
9. Il provvedimento è, dunque, viziato non avendo dato un’adeguata motivazione delle circostanze ostative al trasferimento della ricorrente e va conseguentemente annullato. Le censure non esaminate possono essere assorbite.
10. Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
11. Per la peculiarità della vicenda le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BR NZ, Presidente
IA NE, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NE | BR NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.