TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 195
TAR
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e genericità della motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure relative alla carenza di motivazione e istruttoria. L'amministrazione non ha adempiuto all'onere di motivare adeguatamente le ragioni ostative al trasferimento, limitandosi a invocare generiche esigenze organizzative e l'impossibilità di sostituzione senza fornire dettagli specifici. L'integrazione della motivazione in sede giudiziale è stata ritenuta inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 195
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 195
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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