Art. 7. Orario di lavoro
Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'orario di servizio, di cui all' art. 63 della legge 1 aprile 1981 n. 121 , e' fissato in trentanove ore settimanali e, a decorrere dal 1 ottobre 1984, in trentotto ore settimanali.
A decorrere dalle date indicate dal comma precedente, i turni di lavoro giornalieri sono formati sulla base rispettivamente, di quarantuno e quaranta ore settimanali. La differenza tra l'orario indicato al primo comma e quello indicato nel presente comma e' retribuita come prestazione di lavoro straordinario.
Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'orario di servizio, di cui all' art. 63 della legge 1 aprile 1981 n. 121 , e' fissato in trentanove ore settimanali e, a decorrere dal 1 ottobre 1984, in trentotto ore settimanali.
A decorrere dalle date indicate dal comma precedente, i turni di lavoro giornalieri sono formati sulla base rispettivamente, di quarantuno e quaranta ore settimanali. La differenza tra l'orario indicato al primo comma e quello indicato nel presente comma e' retribuita come prestazione di lavoro straordinario.