Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69
Articolo 6Articolo 8
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15 aprile 1984
Art. 7. Orario di lavoro

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'orario di servizio, di cui all' art. 63 della legge 1 aprile 1981 n. 121 , e' fissato in trentanove ore settimanali e, a decorrere dal 1 ottobre 1984, in trentotto ore settimanali.
A decorrere dalle date indicate dal comma precedente, i turni di lavoro giornalieri sono formati sulla base rispettivamente, di quarantuno e quaranta ore settimanali. La differenza tra l'orario indicato al primo comma e quello indicato nel presente comma e' retribuita come prestazione di lavoro straordinario.
Entrata in vigore il 15 aprile 1984
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