Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00952/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02458/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2458 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nato a [...] in data [...], n.q. di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, nata a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Oberdan n. 5;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1454/2025, resa sul ricorso R.G. n. 14597/2024 dal Tribunale ordinario di Palermo, Sez. I civ., in data 01.04.2025 e notificata in data 20.06.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RI ON e udito per la parte ricorrente il difensore, avvocato Impiduglia, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé atto di gravame incardinato ritualmente ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. dinanzi questo Tribunale, parte ricorrente, agendo in forza del titolo specificato in epigrafe, ha domandato: a ) di ordinare all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione al medesimo nel capo, in cui ha riconosciuto il diritto di tale parte ricorrente alla corresponsione di “€ 3.225,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente dall’atto di invito (18 ottobre 2024) al 24 febbraio 2025” , oltre gli interessi dovuti su tale somma; b ) la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva, nell’eventualità del protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione intimata oltre un termine fissato all’uopo; c ) l’irrogazione di una penalità di mora ex art 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., per la violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; d ) con vittoria di spese, da distrarre in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31.12.1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28.02.1997, n. 30;
Ritenuto che di conseguenza il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati di seguito; e che l’Amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato;
Ritenuto che per il caso di decorso infruttuoso del suddetto termine provvederà su istanza di parte come Commissario ad acta entro il termine di ulteriori sessanta giorni il Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo;
Ritenuto di dovere precisare che
a ) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b ) il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c ) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d ) il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante), firmato digitalmente ed inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il P.A.T.” ;
Considerato che sussistono i presupposti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per disporre a titolo di penalità di mora il pagamento degli interessi legali sull’importo di quanto dovuto a far data dalla notificazione o comunicazione della presente decisione e fino all’insediamento del Commissario ad acta ;
Considerato che, in ragione della regola della soccombenza e data la non particolare complessità delle questioni trattate, le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione intimata e liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare puntuale esecuzione al titolo di cui all’epigrafe.
Nomina Commissario ad acta il Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento a titolo di penalità di mora degli interessi legali sull’importo di quanto dovuto a far data dalla notificazione o comunicazione della presente decisione e fino all’insediamento del Commissario ad acta.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2 septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO TI, Presidente
FF RA SS, Primo Referendario
RI ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ON | RO TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.