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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/07/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 6380/2023
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 3 giugno 2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
c/
CP_1
L'Avv. BOSCO ROSA per parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta in data
29.05.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Proc. n. 6380/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 6380 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
, (C.F. ), nata ad [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via San Lorenzo n. 75, ed ivi elettivamente domiciliata alla Via F. Saporito n. 58 presso lo studio dell'Avv. Rosa Bosco (C.F. ), che la rappresenta e difende come da procura C.F._2 in atti
- ricorrente e
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., con sede in GR AN (NA) alla Controparte_2 P.IVA_1
Piazza Cirillo n. 5 ed elettivamente domiciliata in CA (Na) alla Via Gramsci n. 35 presso lo studio dell'Avv. Roberto Russo (C.F. ), che la rappresenta e difende come da C.F._3 procura in atti;
- resistente e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con sede in in Controparte_3 P.IVA_2 CP_3
Piazza Municipio, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pignetti (C.F. ) C.F._4
e dall' Avv. Giuseppe Nerone (C.F. ) tutti elettivamente domiciliati presso la C.F._5 sede dell'ente come da delibera di incarico in atti
- resistente
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
2 Con ricorso depositato in data 4.7.2023 la sig.ra proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di accertamento esecutivo n. 2023/5 del 29/05/23 Cod. Ident. 39, notificatole in data
5.6.2023 dalla in qualità di concessionaria della riscossione dell'ente impositore Controparte_2
avente ad oggetto la richiesta di riscossione delle Entrate Patrimoniali 2018 Controparte_3 relative al Complesso Immobiliare sito in Via I San Lorenzo 75 per il periodo 2018-2021- Fabb.
[...]
C- avv. prot. 4750/29 del 23/10/2018 e con prot. 411/28 del 24/01/2019, per la somma di € CP_4
47.915.00 oltre € 1.958,35 di interessi ed € 11,55 per le spese di notifica per un totale di € 49.884,90.
La ricorrente contestava, preliminarmente, la erronea identificazione dello status di occupante essendo, la stessa, succeduta nella detenzione dell'immobile alla madre, sig.ra Persona_1 deceduta in data 25/04/2013, che con il Comune di aveva stipulato regolare contratto in data CP_3
18/09/1989.
Nel merito, eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento perché carente sotto il profilo motivazionale, l'intervenuta prescrizione del credito, e l'errata rivalutazione del canone locatizio CP_ mensile, nonché l'omesso espletamento di lavori di manutenzione da parte dell' titolare del bene.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, si chiede la sospensione dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale
n° 2023/5 del 29/05/23 Cod. Ident. 39, anche inaudita altera parte, per tutto quanto evidenziato in parte motiva.
2. Sempre in via preliminare, si chiede di identificare lo status di conduttrice, in virtù di regolare contratto stipulato in data 18/09/1989, dalla sig.ra , madre della sig.ra Persona_1 Pt_1
e non di occupante come erroneamente viene identificata dal Comune di . CP_3
3. Nel merito, si chiede di disporre la nullità dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale
n° 2023/5 del 29/05/23 Cod. Ident. 39 così come notificato, poiché non sufficientemente motivato.
4. Nel merito, si chiede di accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei canoni di locazione dal
01/01/2004 al 31/10/2013 per tutti i motivi descritti nel capo 3) del presente ricorso.
5. In subordine, si chiede di accertare e dichiarare l'errata rivalutazione del canone di locazione mensile sulla base dei parametri “OMI”, in virtù di quanto evidenziato nel capo 4) del presente ricorso, e per l'effetto determinare il canone di locazione base in euro oltre agli aumenti annuali su base ISTAT;
6. In via conclusionale si chiede di accertare e dichiarare l'inadempienza del Controparte_3 riguardo la manutenzione degli alloggi nella qualità di locatario”.
3 Costituitasi la contestava le deduzioni di parte ricorrente in merito alla dedotta Controparte_2 nullità dell'avviso di accertamento e, in relazione alle questioni inerenti il merito della pretesa creditoria dell'ente, eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva.
Tanto premesso, così concludeva:
“In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto non ricorrendone
i presupposti
Nel merito
-rigettare l'opposizione nei confronti del concessionario per vizi formali dell'atto impugnato;
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario in riferimento alle contestazioni di merito esposte dalle parti debitrici riferibili al solo Ente impositore;
-condannare in ogni caso parte opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
Controparte_2
In subordine, in caso di accoglimento della opposizione compensare le spese di lite della presente procedura nei confronti del concessionario della riscossione per palese carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione opponibili al solo ente impositore”.
Il costituitosi contestava le deduzioni di parte ricorrente, in particolare osservava Controparte_3 che l'eccezione di prescrizione era da ritenersi superata da provvedimento di sgravio in autotutela adottato dall'ente con determina n. 152 del 30.12.2021 per tutte le annualità fino al 31.12.2012, affermava la correttezza del criterio di ricalcolo dei canoni applicato dal secondo i parametri CP_3
O.M.I. e, infine, contestava l'eccezione di mancata manutenzione dell'immobile.
Tanto premesso chiedeva di:
“rigettare la richiesta di sospensione dell'impugnata ordinanza;
rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto”.
Preliminarmente rigettata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato, come da ordinanza del 30.11.2023, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 23.1.2024.
Ammessa ed espletata CTU tecnica al fine di determinare il canone locativo figurativo dell'immobile per cui è causa, tenuto conto della natura di alloggio di edilizia residenziale pubblica del medesimo e delle condizioni in cui versa a partire dal 25.10.2013 e fino al 31.12.2021; mutata la persona fisica del giudicante, all'udienza del 03.06.2025 tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda va accolta in virtù della preliminare e assorbente eccezione di nullità dell'accertamento esecutivo impugnato.
4 Va osservato che il tratto caratterizzante dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, commi da 784 a 815, I. n. 160/2019 è dato dalla circostanza che si tratta di un atto che reca sia le caratteristiche dell'accertamento della sussistenza della pretesa che quelle di titolo esecutivo al fine di fondare l'azione esecutiva intrapresa per il recupero della somma accertata.
In tal senso è inequivoco il tenore letterale dell'art. 1, comma 792, I. n. 160/2019, a mente del quale decorso inutilmente il termine per impugnare l'atto di accertamento, quest'ultimo assume ipso facto valore di titolo esecutivo;
cioè, di atto idoneo a fondare l'esecuzione forzata nelle speciali forme disciplinata dal d.p.r. n. 602 del 1973, senza che sia necessaria la preventiva notifica di una cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.
L'atto de quo è innanzitutto un atto di accertamento della sussistenza del rapporto sostanziale nonché della esistenza di una relazione di credito/debito inerente al rapporto medesimo, che non abbia avuto uno svolgimento fisiologico, deve ritenersi che lo stesso debba essere adeguatamente motivato e cioè richiamare - sia pure per relationem - le ragioni poste a fondamento dell'accertamento compiuto.
In ciò si apprezza la distinzione del modello in esame rispetto a quello tradizionale basato sulla iscrizione a ruolo, sulla scorta di un titolo formato dall'amministrazione, e della conseguente emissione di una cartella di pagamento, la quale ultima assolve alla funzione che, nell'esecuzione
“codicistica”, è svolta dalla notificazione del titolo esecutivo (necessaria perché il ruolo è atto plurale e si deve quindi provvedere ad estrapolare dallo stesso la posizione concernente uno specifico debitore) e del precetto (contenente l'intimazione ad adempiere sotto minaccia dell'esecuzione forzata).
La cartella, in altre parole, non contiene alcun accertamento ma è mero atto preliminare all'esecuzione e come tale non deve contenere alcuna motivazione (salvo che per le somme
“accertate” per la prima volta con la stessa cartella, come gli interessi;
e quest'ultimo aspetto costituisce, a ben vedere, una conferma del discorso che si va qui compiendo).
Nel caso specifico, l'avviso (atto di accertamento) riporta le seguenti diciture: a) “descrizione: entrate patrimoniali 2018 (senza ulteriore specificazione); b) l'indicazione dell'immobile in questione, nonché del periodo di riferimento “2018-2021” e, infine il richiamo a due precedenti avvisi, il primo n. 4750/29 del 23/10/2018 ed il secondo n. 411/28 del 24/01/2019, i quali non contengono alcuna precisazione delle annualità o del tributo a cui fanno riferimento;
c) l'importo complessivo da pagare, senza alcuna distinzione di quanto dovuto per i diversi periodi, trattandosi di canone/indennità di occupazione.
Dai detti elementi non è possibile comprendere: a) a quale specifico titolo sia dovuta la somma, contenendo l'avviso solo un generico riferimento alle “entrate patrimoniali” ed all''immobile in questione;
b) quale sia il periodo di riferimento in relazione al quale il credito sarebbe maturato,
5 siccome in un punto si fa riferimento alle “entrate patrimoniali 2018”, in un altro al “periodo 2018-
2021”, in un altro ancora alle entrate patrimoniali dal 2004 al 2018; c) il contenuto essenziale degli atti prodromici richiamati.
In merito a tale ultimo punto può ricordarsi: da un lato, quanto ritenuto sul piano dei principi generali dalla giurisprudenza amministrativa, e cioè che “l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, come previsto dall'art. 3 l. n. 241 del 1990, può essere soddisfatto mediante il richiamo ad un altro atto” ma che “in assenza di un rinvio esplicito ad atti chiaramente identificabili, il provvedimento impugnato risulta viziato per mancanza di istruttoria e motivazione insufficiente”
(sul punto v. da ultimo Tar Puglia, n. 549/2024); dall'altro lato, quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia tributaria, laddove, a proposito della cartella, si specifica che, relativamente alla posta degli interessi, la stessa debba contenere la base normativa relativa agli interessi reclamati
(...) e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti (v. sul punto Cass. n. 35343/2022).
In definitiva, sulla scorta del contenuto dell'avviso di accertamento la ricorrente non è stata posta in condizione di comprendere le ragioni giustificatrici della pretesa, i criteri di calcolo adottati, il che rende, nella sua parte “accertativa”, l'atto in questione del tutto inidoneo allo scopo (che è in prima battuta quello di consentire al debitore di pagare discernendo le ragioni per cui è richiesto di pagare)
e quindi irrimediabilmente nullo.
Ogni altra questione assorbita dalla presente pronuncia.
In merito alle spese di lite esse seguono la soccombenza del e della Controparte_3 CP_2
Difatti, secondo la Suprema Corte “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (Cfr. Cass. Sez. 6, n. 2570, 31/1/2017, Rv.
642743); ulteriormente precisandosi che le spese di lite, in base al principio di causalità, vanno poste solidalmente a carico, dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo” (Cfr.: Cass. 2
Ordinanza n. 24678 del 08.10.2018; Cass. Sez. 6, n. 1070, 18/1/2017, Rv. 642562).
6 Tale orientamento coniuga l'esigenza di tenere indenne dalle spese di causa il litigante risultato vincitore nei confronti di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, contrastavano la sua pretesa, e, ad un tempo, l'esigenza di assicurare, nel riparto interno fra i litiganti soccombenti e obbligati solidali, che il costo del contenzioso possa potersi scaricare sul solo soggetto fonte dell'erronea formazione del titolo posto in riscossione (nella specie il . Controparte_3
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto sono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara nullo l'avviso di accertamento esecutivo n. 2023/5 del 29/05/23
Cod. Ident. 39 così come notificato in data 5.6.2023;
2) Condanna la resistente ed il in solido alla refusione delle spese CP_2 Controparte_3 in favore della ricorrente Sig. che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali Parte_1 ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
3) Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dei resistenti e Controparte_2 Controparte_3
Così deciso in Aversa, 03.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 6380/2023
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 3 giugno 2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
c/
CP_1
L'Avv. BOSCO ROSA per parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta in data
29.05.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Proc. n. 6380/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 6380 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
, (C.F. ), nata ad [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via San Lorenzo n. 75, ed ivi elettivamente domiciliata alla Via F. Saporito n. 58 presso lo studio dell'Avv. Rosa Bosco (C.F. ), che la rappresenta e difende come da procura C.F._2 in atti
- ricorrente e
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., con sede in GR AN (NA) alla Controparte_2 P.IVA_1
Piazza Cirillo n. 5 ed elettivamente domiciliata in CA (Na) alla Via Gramsci n. 35 presso lo studio dell'Avv. Roberto Russo (C.F. ), che la rappresenta e difende come da C.F._3 procura in atti;
- resistente e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con sede in in Controparte_3 P.IVA_2 CP_3
Piazza Municipio, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pignetti (C.F. ) C.F._4
e dall' Avv. Giuseppe Nerone (C.F. ) tutti elettivamente domiciliati presso la C.F._5 sede dell'ente come da delibera di incarico in atti
- resistente
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
2 Con ricorso depositato in data 4.7.2023 la sig.ra proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di accertamento esecutivo n. 2023/5 del 29/05/23 Cod. Ident. 39, notificatole in data
5.6.2023 dalla in qualità di concessionaria della riscossione dell'ente impositore Controparte_2
avente ad oggetto la richiesta di riscossione delle Entrate Patrimoniali 2018 Controparte_3 relative al Complesso Immobiliare sito in Via I San Lorenzo 75 per il periodo 2018-2021- Fabb.
[...]
C- avv. prot. 4750/29 del 23/10/2018 e con prot. 411/28 del 24/01/2019, per la somma di € CP_4
47.915.00 oltre € 1.958,35 di interessi ed € 11,55 per le spese di notifica per un totale di € 49.884,90.
La ricorrente contestava, preliminarmente, la erronea identificazione dello status di occupante essendo, la stessa, succeduta nella detenzione dell'immobile alla madre, sig.ra Persona_1 deceduta in data 25/04/2013, che con il Comune di aveva stipulato regolare contratto in data CP_3
18/09/1989.
Nel merito, eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento perché carente sotto il profilo motivazionale, l'intervenuta prescrizione del credito, e l'errata rivalutazione del canone locatizio CP_ mensile, nonché l'omesso espletamento di lavori di manutenzione da parte dell' titolare del bene.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, si chiede la sospensione dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale
n° 2023/5 del 29/05/23 Cod. Ident. 39, anche inaudita altera parte, per tutto quanto evidenziato in parte motiva.
2. Sempre in via preliminare, si chiede di identificare lo status di conduttrice, in virtù di regolare contratto stipulato in data 18/09/1989, dalla sig.ra , madre della sig.ra Persona_1 Pt_1
e non di occupante come erroneamente viene identificata dal Comune di . CP_3
3. Nel merito, si chiede di disporre la nullità dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale
n° 2023/5 del 29/05/23 Cod. Ident. 39 così come notificato, poiché non sufficientemente motivato.
4. Nel merito, si chiede di accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei canoni di locazione dal
01/01/2004 al 31/10/2013 per tutti i motivi descritti nel capo 3) del presente ricorso.
5. In subordine, si chiede di accertare e dichiarare l'errata rivalutazione del canone di locazione mensile sulla base dei parametri “OMI”, in virtù di quanto evidenziato nel capo 4) del presente ricorso, e per l'effetto determinare il canone di locazione base in euro oltre agli aumenti annuali su base ISTAT;
6. In via conclusionale si chiede di accertare e dichiarare l'inadempienza del Controparte_3 riguardo la manutenzione degli alloggi nella qualità di locatario”.
3 Costituitasi la contestava le deduzioni di parte ricorrente in merito alla dedotta Controparte_2 nullità dell'avviso di accertamento e, in relazione alle questioni inerenti il merito della pretesa creditoria dell'ente, eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva.
Tanto premesso, così concludeva:
“In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto non ricorrendone
i presupposti
Nel merito
-rigettare l'opposizione nei confronti del concessionario per vizi formali dell'atto impugnato;
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario in riferimento alle contestazioni di merito esposte dalle parti debitrici riferibili al solo Ente impositore;
-condannare in ogni caso parte opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
Controparte_2
In subordine, in caso di accoglimento della opposizione compensare le spese di lite della presente procedura nei confronti del concessionario della riscossione per palese carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione opponibili al solo ente impositore”.
Il costituitosi contestava le deduzioni di parte ricorrente, in particolare osservava Controparte_3 che l'eccezione di prescrizione era da ritenersi superata da provvedimento di sgravio in autotutela adottato dall'ente con determina n. 152 del 30.12.2021 per tutte le annualità fino al 31.12.2012, affermava la correttezza del criterio di ricalcolo dei canoni applicato dal secondo i parametri CP_3
O.M.I. e, infine, contestava l'eccezione di mancata manutenzione dell'immobile.
Tanto premesso chiedeva di:
“rigettare la richiesta di sospensione dell'impugnata ordinanza;
rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto”.
Preliminarmente rigettata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato, come da ordinanza del 30.11.2023, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 23.1.2024.
Ammessa ed espletata CTU tecnica al fine di determinare il canone locativo figurativo dell'immobile per cui è causa, tenuto conto della natura di alloggio di edilizia residenziale pubblica del medesimo e delle condizioni in cui versa a partire dal 25.10.2013 e fino al 31.12.2021; mutata la persona fisica del giudicante, all'udienza del 03.06.2025 tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda va accolta in virtù della preliminare e assorbente eccezione di nullità dell'accertamento esecutivo impugnato.
4 Va osservato che il tratto caratterizzante dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, commi da 784 a 815, I. n. 160/2019 è dato dalla circostanza che si tratta di un atto che reca sia le caratteristiche dell'accertamento della sussistenza della pretesa che quelle di titolo esecutivo al fine di fondare l'azione esecutiva intrapresa per il recupero della somma accertata.
In tal senso è inequivoco il tenore letterale dell'art. 1, comma 792, I. n. 160/2019, a mente del quale decorso inutilmente il termine per impugnare l'atto di accertamento, quest'ultimo assume ipso facto valore di titolo esecutivo;
cioè, di atto idoneo a fondare l'esecuzione forzata nelle speciali forme disciplinata dal d.p.r. n. 602 del 1973, senza che sia necessaria la preventiva notifica di una cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.
L'atto de quo è innanzitutto un atto di accertamento della sussistenza del rapporto sostanziale nonché della esistenza di una relazione di credito/debito inerente al rapporto medesimo, che non abbia avuto uno svolgimento fisiologico, deve ritenersi che lo stesso debba essere adeguatamente motivato e cioè richiamare - sia pure per relationem - le ragioni poste a fondamento dell'accertamento compiuto.
In ciò si apprezza la distinzione del modello in esame rispetto a quello tradizionale basato sulla iscrizione a ruolo, sulla scorta di un titolo formato dall'amministrazione, e della conseguente emissione di una cartella di pagamento, la quale ultima assolve alla funzione che, nell'esecuzione
“codicistica”, è svolta dalla notificazione del titolo esecutivo (necessaria perché il ruolo è atto plurale e si deve quindi provvedere ad estrapolare dallo stesso la posizione concernente uno specifico debitore) e del precetto (contenente l'intimazione ad adempiere sotto minaccia dell'esecuzione forzata).
La cartella, in altre parole, non contiene alcun accertamento ma è mero atto preliminare all'esecuzione e come tale non deve contenere alcuna motivazione (salvo che per le somme
“accertate” per la prima volta con la stessa cartella, come gli interessi;
e quest'ultimo aspetto costituisce, a ben vedere, una conferma del discorso che si va qui compiendo).
Nel caso specifico, l'avviso (atto di accertamento) riporta le seguenti diciture: a) “descrizione: entrate patrimoniali 2018 (senza ulteriore specificazione); b) l'indicazione dell'immobile in questione, nonché del periodo di riferimento “2018-2021” e, infine il richiamo a due precedenti avvisi, il primo n. 4750/29 del 23/10/2018 ed il secondo n. 411/28 del 24/01/2019, i quali non contengono alcuna precisazione delle annualità o del tributo a cui fanno riferimento;
c) l'importo complessivo da pagare, senza alcuna distinzione di quanto dovuto per i diversi periodi, trattandosi di canone/indennità di occupazione.
Dai detti elementi non è possibile comprendere: a) a quale specifico titolo sia dovuta la somma, contenendo l'avviso solo un generico riferimento alle “entrate patrimoniali” ed all''immobile in questione;
b) quale sia il periodo di riferimento in relazione al quale il credito sarebbe maturato,
5 siccome in un punto si fa riferimento alle “entrate patrimoniali 2018”, in un altro al “periodo 2018-
2021”, in un altro ancora alle entrate patrimoniali dal 2004 al 2018; c) il contenuto essenziale degli atti prodromici richiamati.
In merito a tale ultimo punto può ricordarsi: da un lato, quanto ritenuto sul piano dei principi generali dalla giurisprudenza amministrativa, e cioè che “l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, come previsto dall'art. 3 l. n. 241 del 1990, può essere soddisfatto mediante il richiamo ad un altro atto” ma che “in assenza di un rinvio esplicito ad atti chiaramente identificabili, il provvedimento impugnato risulta viziato per mancanza di istruttoria e motivazione insufficiente”
(sul punto v. da ultimo Tar Puglia, n. 549/2024); dall'altro lato, quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia tributaria, laddove, a proposito della cartella, si specifica che, relativamente alla posta degli interessi, la stessa debba contenere la base normativa relativa agli interessi reclamati
(...) e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti (v. sul punto Cass. n. 35343/2022).
In definitiva, sulla scorta del contenuto dell'avviso di accertamento la ricorrente non è stata posta in condizione di comprendere le ragioni giustificatrici della pretesa, i criteri di calcolo adottati, il che rende, nella sua parte “accertativa”, l'atto in questione del tutto inidoneo allo scopo (che è in prima battuta quello di consentire al debitore di pagare discernendo le ragioni per cui è richiesto di pagare)
e quindi irrimediabilmente nullo.
Ogni altra questione assorbita dalla presente pronuncia.
In merito alle spese di lite esse seguono la soccombenza del e della Controparte_3 CP_2
Difatti, secondo la Suprema Corte “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (Cfr. Cass. Sez. 6, n. 2570, 31/1/2017, Rv.
642743); ulteriormente precisandosi che le spese di lite, in base al principio di causalità, vanno poste solidalmente a carico, dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo” (Cfr.: Cass. 2
Ordinanza n. 24678 del 08.10.2018; Cass. Sez. 6, n. 1070, 18/1/2017, Rv. 642562).
6 Tale orientamento coniuga l'esigenza di tenere indenne dalle spese di causa il litigante risultato vincitore nei confronti di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, contrastavano la sua pretesa, e, ad un tempo, l'esigenza di assicurare, nel riparto interno fra i litiganti soccombenti e obbligati solidali, che il costo del contenzioso possa potersi scaricare sul solo soggetto fonte dell'erronea formazione del titolo posto in riscossione (nella specie il . Controparte_3
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto sono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara nullo l'avviso di accertamento esecutivo n. 2023/5 del 29/05/23
Cod. Ident. 39 così come notificato in data 5.6.2023;
2) Condanna la resistente ed il in solido alla refusione delle spese CP_2 Controparte_3 in favore della ricorrente Sig. che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali Parte_1 ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
3) Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dei resistenti e Controparte_2 Controparte_3
Così deciso in Aversa, 03.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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