TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 4918/24
promosso da
Avv. Keti MUZICA ), nella sua qualità di Amministratore di CodiceFiscale_1
Sostegno del GN , in forza a decreto di nomina del 29.9.2023 e TE giuramento di pari data (doc. 2), nella procedura iscritta presso il Tribunale di Trieste sub R.G.V.G. n. 1376/2007 assegnata alla Dott.ssa Gloria Carlesso che ha autorizzato la presente azione con decreto n. 1181 del 3.5.2024 Ricorrente
contro
( ), nato a [...] il [...] e residente TE CodiceFiscale_2 in Istrska Ulica n. 20/a a Brinje Kozina (Slovenia)
Resistente
e contro
in persona del Ministro pro tempore, corrente in piazza del Controparte_1
Viminale n. 1 a Roma, con domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato avente sede in piazza Dalmazia n. 3 a Trieste, indirizzo pec
Email_1
e contro
, in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, corrente in piazzale della Farnesina n. 1 a Roma, con domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato avente sede in piazza Dalmazia n. 3 a Trieste, indirizzo pec Email_1
e contro
CO , in persona del Sindaco pro tempore, corrente in piazza dell'Unità CP_3
d'Italia n. 4 a Trieste, indirizzo pec Email_2 con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: accertamento dello stato di cittadino italiano Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa AO NI, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.09.2024 il ricorrente chiede che venga accertato lo stato di cittadino italiano del GN previo annullamento dell'atto certificativo del TE
Console Italiano in Capodistria o previo annullamento/nullità della dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana, resa in data 12 settembre 2023 dal GN al TE
Console Italiano in Capodistria.
Il Sig. si è costituito chiedendo, in via pregiudiziale, che venga accertato TE
e dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a conoscere della presente causa in favore di quello sloveno, in via gradata, sempre in via pregiudiziale, che venga accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere della presente causa in favore del Giudice amministrativo;
nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte nei confronti del Sig. siccome infondate in fatto e in diritto. Controparte_4
Il Controparte_2 ed il si sono costituiti aderendo alle domande formulate dalla parte Controparte_5 ricorrente, chiedendo, in particolare, di accogliere in via principale la domanda di annullamento ex art. 412 co. 2 c.c. della dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana del GN
[...]
e dichiarare, conseguentemente, lo status di cittadino italiano del medesimo soggetto. TE
Il non si è costituito e pertanto se ne è dichiarata la contumacia. Controparte_6
All'udienza del 24.01.2025, il procedimento veniva rinviato all'udienza con trattazione scritta del 19.03.2025 concedendo a parte resistente, sig. , termine per replicare alla TE relazione di cui si è autorizzata la produzione da parte della ricorrente. All'udienza del
19.03.2025, tenutasi con trattazione scritta, i difensori si sono richiamati alle conclusioni di cui agli atti introduttivi, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“Contrariis reiectis, per tutte le ragioni dedotte alla superiore narrativa e visti gli artt. 412 cpv. e
1418 c.c. Voglia Codesto On.le Tribunale In via principale di merito: 1) Ritenuta l'illegittimità dell'atto accertativo del Console Generale d'Italia in Capodistria di data 12.9.2023 in relazione alla dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana del GN , dichiarare che il TE GN , nato a [...] il [...], è cittadino italiano;
In via gradata: 2) TE
Pronunciare l'annullamento ex art 412 cpv. c.c. della dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana del GN al Console Generale d'Italia in Capodistria in data TE
12.9.2023, perché resa in violazione dei decreti di nomina dell'amministratore di sostegno di data
24.11.2021; 25.5.2022; 29.9.2022 e 29.9.2023; In ulteriore subordine: 3) Dichiarare la nullità della rinuncia alla cittadinanza italiana resa dal GN il 12.9.2023 al Console TE
Generale d'Italia a Capodistria per contrarietà a norme penali imperative, in specie all'art 643 c.p.;
In ogni caso: 4) Accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano del GN , TE
e per l'effetto Ordinare: a) la cancellazione dell'atto di rinuncia alla cittadinanza italiana n. 621, parte unica, anno 2033, annotato nel Registro degli atti di cittadinanza del CO di Trieste e dell'atto n. 15-16/2023 annotato nel registro “atti di cittadinanza” del Consolato Generale d'Italia a
Capodistria; b) il ripristino dell'iscrizione del GN , cittadino italiano, nelle TE liste elettorali del e nel Registro AIRE dei cittadini italiani residenti all'estero. 6) Controparte_6
Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione”.
Parte resistente sig. TE
“voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice italiano a conoscere della presente causa in favore di quello sloveno;
in via gradata, sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere della presente causa in favore del Giudice amministrativo;
nel merito: rigettare tutte le domande proposte nei confronti del Sig. siccome infondate in fatto e in diritto Controparte_4 per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Parti intervenute: Controparte_2 ed il
[...] Controparte_5
“Si aderisce alle domande formulate dalla parte ricorrente, chiedendo all'Ill.mo Tribunale di Trieste, in particolare, di accogliere in via principale la domanda di annullamento ex art. 412 co. 2 c.c. della dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana del GN e dichiarare, TE conseguentemente, lo status di cittadino italiano del medesimo soggetto. Con integrale compensazione delle spese tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento la domanda di accertamento dello stato di cittadino italiano del sig. previo annullamento della dichiarazione della TE rinuncia alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 412 co. 2 c.c.
Preliminarmente, per quanto riguarda le questioni preliminari relative alla competenza si ritiene quanto segue.
Parte ricorrente con il ricorso introduttivo chiede che venga riconosciuta la cittadinanza italiana del sig. . L'art. 3, comma 2 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13, stabilisce che le TE sezioni specializzate, istituite presso i Tribunali ordinari dei luoghi ove hanno sede le Corti
d'Appello, sono competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana pertanto nel caso de quo il Giudice competente è il Giudice Italiano, nello specifico il Tribunale Ordinario di Trieste (posto che il soggetto di cui si chiede venga riconosciuto lo status di cittadino italiano è nato a [...] e da genitori nati a Trieste – doc. 21 parte ricorrente), sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Parte ricorrente chiede che venga riconosciuta la cittadinanza italiana del sig. TE previo annullamento dell'atto certificativo del Console Italiano. L'atto certificativo del Console
Italiano è un atto di accertamento privo di discrezionalità. Il Console infatti si limita a ricevere la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza del soggetto interessato ed a verificare che sia stata presentata tutta la documentazione necessaria, trasmette poi la dichiarazione all'Ufficiale di
Stato Civile del CO di residenza del soggetto. L'atto del Console non ha natura concessoria pertanto l'istante non è titolare di un interesse legittimo ma di un diritto soggettivo, da qui la competenza del Giudice Ordinario e non del Giudice Amministrativo.
Per quanto riguarda il merito del ricorso si rileva che il sig. in data TE
12.09.2023, presso il Consolato Generale d'Italia a Capodistria, rendeva la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana allegando, in luogo dell'atto di nascita, il certificato di nascita.
Tale erronea allegazione non ha permesso al Console di conoscere delle limitazioni alla capacità di agire del dichiarante derivanti dal decreto di nomina di amministratore di sostegno dd. 24.11.2021 (doc. 11 parte ricorrente), ribadito con decreto dd. 25.05.2022 e poi ulteriormente prorogato con decreto dd. 29.09.2022 (docc. 12, 13 parte ricorrente), in quanto solo a margine dell'atto di nascita vi è l'annotazione della nomina dell'Ads. Il Consolato Generale d'Italia a
Capodistria, informato dell'esistenza della misura di protezione e ricevuto l'estratto autentico dell'atto di nascita in data 18.10.2023, trasmetteva al un Attestazione Controparte_6
Consolare con la quale informava il CO che: ““ATTESTAZIONE CONSOLARE” con la quale informava il CO che “la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana presentata dal sig. a questo Consolato Generale presenta un vizio di sostanza a causa del quale non produce TE effetti giuridici” e chiedeva al CO di procedere all'annullamento delle trascrizioni intervenute (doc. 22 di parte ricorrente). Il non procedeva all'annullamento Controparte_6 della trascrizione ma chiedeva al Procuratore della Repubblica di promuovere un procedimento di rettifica dello Stato Civile ex art. 95 DPR 396/2000. Il Tribunale di Trieste rigettava la richiesta di rettifica promossa dal Procuratore della Repubblica ritenendo “che il procedimento di rettificazione degli atti di stato civile di cui agli artt. 95 e ss. è ammissibile solo per rimediare ai vizi formali dell'atto di stato, e non già per contestare la validità dell'atto giuridico sostanziale” (doc. 24 parte ricorrente).
Dalla ricostruzione dei fatti come provati e non contestati risulta che il Consolato
Generale d'Italia a Capodistria, se avesse visionato l'atto di nascita del sig. (e non il TE certificato di nascita) avrebbe ritenuto non sussistere le condizioni previste dalla legge affinchè la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza produca effetti. Il Console, infatti, ricevuto l'atto di nascita con relativa annotazione, emetteva l'Attestazione Consolare poi trasmessa al CO di
Trieste dove espressamente dichiara che la dichiarazione presentata dal sig. TE presenta “un vizio di sostanza a causa del quale non produce effetti giuridici”.
La difesa del sig. rileva che le limitazioni alla capacità di agire derivanti dal TE decreto di nomina dell'Ads dd. 24.11.2021 (poi prorogato) riguardano esclusivamente la sfera patrimoniale dell'amministrato compreso quanto disposto al punto 8 ove si prevede poteri esclusivi in capo all'Ads per:
“8. Presentare istanze , domande , dichiarazioni e simili a soggetti pubblici e privati (ad es.
CO , Provincia, Regione, Enti previdenziali, Stato Agenzia Entrate , INPS , INAIL , ENEL spa,
ACEGAS , ESTGAS, TELECOM o altro operatore telefonico , istituti di credito, Poste Italiane SPA ,
Banca d'Italia compagnie di assicurazione, ASL), in nome e per conto del soggetto amministrato rilasciando nel suo interesse dichiarazioni e sottoscrizioni dirette a ottenere ogni informazione sui valori attuali e passati del reddito , del patrimonio e in generale su ogni bene e rapporto giuridico di debito – credito anche al fine di relazionare il giudice tutelare”.
Pur evidenziando che la lettura complessiva del punto 8 non porta a ritenere con assoluta certezza che le limitazioni della capacità dell'amministrato nel presentare istanze e dichiarazioni agli enti pubblici (tra cui lo Stato), riguardino anche le dichiarazioni relative al suo status, si deve valutare in primis la circostanza che il Giudice Tutelare stesso, appreso della rinuncia alla cittadinanza da parte del sig. , informava il Consolato Generale d'Italia a Capodistria TE dell'esistenza della misura di protezione, ritenendola quindi limitativa della capacità di agire anche per quanto riguarda le dichiarazioni rese in tema di status. Inoltre la lettura del successivo decreto dd. 29.09.2023 del Giudice Tutelare, chiariva in modo inequivocabile che il sig.
non avrebbe potuto presentare la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza. TE L'intenzione quindi del Giudice Tutelare, autorità che ha emesso il decreto di nomina dell'Ads, è inequivocabilmente quella di limitare la capacità del sig. anche nel rendere le TE dichiarazioni relative al suo status di cittadino italiano.
Cont Appurato quindi che il decreto di nomina limitava la capacità di agire del sig. CP_1
anche in merito alle dichiarazioni dallo stesso rese relative alla rinuncia alla TE cittadinanza italiana, l'atto di rinuncia deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 412, comma 2, c.c. in quanto compiuto in violazione delle disposizioni contenute nel decreto che istituisce l'amministratore di sostegno.
Non si ritiene che nel caso de quo sia configurabile un vizio di illegittimità dell'atto posto in essere dal a Capodistria in quanto, come già osservato nelle Parte_2 premesse, l'atto adottato dal Console non è discrezionale e in sostanza si limita a ricevere le volontà del dichiarante ed a verificare la produzione documentale a sostegno. Vero è che il
Console non ha rilevato la produzione del certificato di nascita in luogo dell'atto di nascita ma a ben vedere, se il sig. non fosse destinatario di un provvedimento giudiziale che ne TE limita la capacità di agire un tanto non avrebbe determinato l'illegittimità dell'atto, quello che rende l'atto di rinuncia nullo è invece la dichiarazione resa da un soggetto privo della capacità di Cont agire e in violazione di quanto contenuto nel decreto di nomine dall'
Per quanto riguarda le ulteriori domande poste in via gradata, volte ad ottenere l'invalidità/nullità dell'atto di rinuncia alla cittadinanza sotto il profilo del vizio di autodeterminazione del sig. o per contrarietà a norme imperative si ritiene le TE questioni assorbite dall'accoglimento della domanda volta ad ottenere l'annullamento ai sensi dell'art. 412, comma 2, c.c. della dichiarazione di rinuncia.
In merito alle spese il Giudice ritiene vi siano i presupposti per la compensazione delle stesse tra le parti. Nello specifico si rileva che la posizione del del Controparte_6 [...]
e del non è oppositiva rispetto alle domande di parte Controparte_2 Controparte_1 ricorrente ed il loro intervento in causa è di mera partecipazione in quanto interessati all'esito della stessa dovendo recepire il provvedimento giudiziale. Per quanto attiene la posizioni della Cont parte ricorrente e della parte resistente, sig. , amministrato, si ritiene sussistere TE un unico centro di interesse tra le parti in quanto l'amministratore di sostegno agisce di fatto nell'interesse dell'amministrato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda di annullamento ex art. 412 co. 2 c.c. della dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana del sig. e per l'effetto, dichiara che il sig. TE è cittadino italiano;
TE
- ordina alle autorità competenti a) la cancellazione dell'atto di rinuncia alla cittadinanza italiana n. 621, parte unica, anno 2033, annotato nel Registro degli atti di cittadinanza del
CO di Trieste e dell'atto n. 15-16/2023 annotato nel registro “atti di cittadinanza” del
Consolato Generale d'Italia a Capodistria;
b) il ripristino dell'iscrizione del GN
[...]
, cittadino italiano, nelle liste elettorali del e nel Registro AIRE dei TE Controparte_6 cittadini italiani residenti all'estero.
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 24.04.2024
Il Giudice dott.ssa AO NI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 4918/24
promosso da
Avv. Keti MUZICA ), nella sua qualità di Amministratore di CodiceFiscale_1
Sostegno del GN , in forza a decreto di nomina del 29.9.2023 e TE giuramento di pari data (doc. 2), nella procedura iscritta presso il Tribunale di Trieste sub R.G.V.G. n. 1376/2007 assegnata alla Dott.ssa Gloria Carlesso che ha autorizzato la presente azione con decreto n. 1181 del 3.5.2024 Ricorrente
contro
( ), nato a [...] il [...] e residente TE CodiceFiscale_2 in Istrska Ulica n. 20/a a Brinje Kozina (Slovenia)
Resistente
e contro
in persona del Ministro pro tempore, corrente in piazza del Controparte_1
Viminale n. 1 a Roma, con domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato avente sede in piazza Dalmazia n. 3 a Trieste, indirizzo pec
Email_1
e contro
, in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, corrente in piazzale della Farnesina n. 1 a Roma, con domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato avente sede in piazza Dalmazia n. 3 a Trieste, indirizzo pec Email_1
e contro
CO , in persona del Sindaco pro tempore, corrente in piazza dell'Unità CP_3
d'Italia n. 4 a Trieste, indirizzo pec Email_2 con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: accertamento dello stato di cittadino italiano Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa AO NI, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.09.2024 il ricorrente chiede che venga accertato lo stato di cittadino italiano del GN previo annullamento dell'atto certificativo del TE
Console Italiano in Capodistria o previo annullamento/nullità della dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana, resa in data 12 settembre 2023 dal GN al TE
Console Italiano in Capodistria.
Il Sig. si è costituito chiedendo, in via pregiudiziale, che venga accertato TE
e dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a conoscere della presente causa in favore di quello sloveno, in via gradata, sempre in via pregiudiziale, che venga accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere della presente causa in favore del Giudice amministrativo;
nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte nei confronti del Sig. siccome infondate in fatto e in diritto. Controparte_4
Il Controparte_2 ed il si sono costituiti aderendo alle domande formulate dalla parte Controparte_5 ricorrente, chiedendo, in particolare, di accogliere in via principale la domanda di annullamento ex art. 412 co. 2 c.c. della dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana del GN
[...]
e dichiarare, conseguentemente, lo status di cittadino italiano del medesimo soggetto. TE
Il non si è costituito e pertanto se ne è dichiarata la contumacia. Controparte_6
All'udienza del 24.01.2025, il procedimento veniva rinviato all'udienza con trattazione scritta del 19.03.2025 concedendo a parte resistente, sig. , termine per replicare alla TE relazione di cui si è autorizzata la produzione da parte della ricorrente. All'udienza del
19.03.2025, tenutasi con trattazione scritta, i difensori si sono richiamati alle conclusioni di cui agli atti introduttivi, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“Contrariis reiectis, per tutte le ragioni dedotte alla superiore narrativa e visti gli artt. 412 cpv. e
1418 c.c. Voglia Codesto On.le Tribunale In via principale di merito: 1) Ritenuta l'illegittimità dell'atto accertativo del Console Generale d'Italia in Capodistria di data 12.9.2023 in relazione alla dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana del GN , dichiarare che il TE GN , nato a [...] il [...], è cittadino italiano;
In via gradata: 2) TE
Pronunciare l'annullamento ex art 412 cpv. c.c. della dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana del GN al Console Generale d'Italia in Capodistria in data TE
12.9.2023, perché resa in violazione dei decreti di nomina dell'amministratore di sostegno di data
24.11.2021; 25.5.2022; 29.9.2022 e 29.9.2023; In ulteriore subordine: 3) Dichiarare la nullità della rinuncia alla cittadinanza italiana resa dal GN il 12.9.2023 al Console TE
Generale d'Italia a Capodistria per contrarietà a norme penali imperative, in specie all'art 643 c.p.;
In ogni caso: 4) Accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano del GN , TE
e per l'effetto Ordinare: a) la cancellazione dell'atto di rinuncia alla cittadinanza italiana n. 621, parte unica, anno 2033, annotato nel Registro degli atti di cittadinanza del CO di Trieste e dell'atto n. 15-16/2023 annotato nel registro “atti di cittadinanza” del Consolato Generale d'Italia a
Capodistria; b) il ripristino dell'iscrizione del GN , cittadino italiano, nelle TE liste elettorali del e nel Registro AIRE dei cittadini italiani residenti all'estero. 6) Controparte_6
Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione”.
Parte resistente sig. TE
“voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice italiano a conoscere della presente causa in favore di quello sloveno;
in via gradata, sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere della presente causa in favore del Giudice amministrativo;
nel merito: rigettare tutte le domande proposte nei confronti del Sig. siccome infondate in fatto e in diritto Controparte_4 per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Parti intervenute: Controparte_2 ed il
[...] Controparte_5
“Si aderisce alle domande formulate dalla parte ricorrente, chiedendo all'Ill.mo Tribunale di Trieste, in particolare, di accogliere in via principale la domanda di annullamento ex art. 412 co. 2 c.c. della dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana del GN e dichiarare, TE conseguentemente, lo status di cittadino italiano del medesimo soggetto. Con integrale compensazione delle spese tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento la domanda di accertamento dello stato di cittadino italiano del sig. previo annullamento della dichiarazione della TE rinuncia alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 412 co. 2 c.c.
Preliminarmente, per quanto riguarda le questioni preliminari relative alla competenza si ritiene quanto segue.
Parte ricorrente con il ricorso introduttivo chiede che venga riconosciuta la cittadinanza italiana del sig. . L'art. 3, comma 2 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13, stabilisce che le TE sezioni specializzate, istituite presso i Tribunali ordinari dei luoghi ove hanno sede le Corti
d'Appello, sono competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana pertanto nel caso de quo il Giudice competente è il Giudice Italiano, nello specifico il Tribunale Ordinario di Trieste (posto che il soggetto di cui si chiede venga riconosciuto lo status di cittadino italiano è nato a [...] e da genitori nati a Trieste – doc. 21 parte ricorrente), sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Parte ricorrente chiede che venga riconosciuta la cittadinanza italiana del sig. TE previo annullamento dell'atto certificativo del Console Italiano. L'atto certificativo del Console
Italiano è un atto di accertamento privo di discrezionalità. Il Console infatti si limita a ricevere la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza del soggetto interessato ed a verificare che sia stata presentata tutta la documentazione necessaria, trasmette poi la dichiarazione all'Ufficiale di
Stato Civile del CO di residenza del soggetto. L'atto del Console non ha natura concessoria pertanto l'istante non è titolare di un interesse legittimo ma di un diritto soggettivo, da qui la competenza del Giudice Ordinario e non del Giudice Amministrativo.
Per quanto riguarda il merito del ricorso si rileva che il sig. in data TE
12.09.2023, presso il Consolato Generale d'Italia a Capodistria, rendeva la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana allegando, in luogo dell'atto di nascita, il certificato di nascita.
Tale erronea allegazione non ha permesso al Console di conoscere delle limitazioni alla capacità di agire del dichiarante derivanti dal decreto di nomina di amministratore di sostegno dd. 24.11.2021 (doc. 11 parte ricorrente), ribadito con decreto dd. 25.05.2022 e poi ulteriormente prorogato con decreto dd. 29.09.2022 (docc. 12, 13 parte ricorrente), in quanto solo a margine dell'atto di nascita vi è l'annotazione della nomina dell'Ads. Il Consolato Generale d'Italia a
Capodistria, informato dell'esistenza della misura di protezione e ricevuto l'estratto autentico dell'atto di nascita in data 18.10.2023, trasmetteva al un Attestazione Controparte_6
Consolare con la quale informava il CO che: ““ATTESTAZIONE CONSOLARE” con la quale informava il CO che “la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana presentata dal sig. a questo Consolato Generale presenta un vizio di sostanza a causa del quale non produce TE effetti giuridici” e chiedeva al CO di procedere all'annullamento delle trascrizioni intervenute (doc. 22 di parte ricorrente). Il non procedeva all'annullamento Controparte_6 della trascrizione ma chiedeva al Procuratore della Repubblica di promuovere un procedimento di rettifica dello Stato Civile ex art. 95 DPR 396/2000. Il Tribunale di Trieste rigettava la richiesta di rettifica promossa dal Procuratore della Repubblica ritenendo “che il procedimento di rettificazione degli atti di stato civile di cui agli artt. 95 e ss. è ammissibile solo per rimediare ai vizi formali dell'atto di stato, e non già per contestare la validità dell'atto giuridico sostanziale” (doc. 24 parte ricorrente).
Dalla ricostruzione dei fatti come provati e non contestati risulta che il Consolato
Generale d'Italia a Capodistria, se avesse visionato l'atto di nascita del sig. (e non il TE certificato di nascita) avrebbe ritenuto non sussistere le condizioni previste dalla legge affinchè la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza produca effetti. Il Console, infatti, ricevuto l'atto di nascita con relativa annotazione, emetteva l'Attestazione Consolare poi trasmessa al CO di
Trieste dove espressamente dichiara che la dichiarazione presentata dal sig. TE presenta “un vizio di sostanza a causa del quale non produce effetti giuridici”.
La difesa del sig. rileva che le limitazioni alla capacità di agire derivanti dal TE decreto di nomina dell'Ads dd. 24.11.2021 (poi prorogato) riguardano esclusivamente la sfera patrimoniale dell'amministrato compreso quanto disposto al punto 8 ove si prevede poteri esclusivi in capo all'Ads per:
“8. Presentare istanze , domande , dichiarazioni e simili a soggetti pubblici e privati (ad es.
CO , Provincia, Regione, Enti previdenziali, Stato Agenzia Entrate , INPS , INAIL , ENEL spa,
ACEGAS , ESTGAS, TELECOM o altro operatore telefonico , istituti di credito, Poste Italiane SPA ,
Banca d'Italia compagnie di assicurazione, ASL), in nome e per conto del soggetto amministrato rilasciando nel suo interesse dichiarazioni e sottoscrizioni dirette a ottenere ogni informazione sui valori attuali e passati del reddito , del patrimonio e in generale su ogni bene e rapporto giuridico di debito – credito anche al fine di relazionare il giudice tutelare”.
Pur evidenziando che la lettura complessiva del punto 8 non porta a ritenere con assoluta certezza che le limitazioni della capacità dell'amministrato nel presentare istanze e dichiarazioni agli enti pubblici (tra cui lo Stato), riguardino anche le dichiarazioni relative al suo status, si deve valutare in primis la circostanza che il Giudice Tutelare stesso, appreso della rinuncia alla cittadinanza da parte del sig. , informava il Consolato Generale d'Italia a Capodistria TE dell'esistenza della misura di protezione, ritenendola quindi limitativa della capacità di agire anche per quanto riguarda le dichiarazioni rese in tema di status. Inoltre la lettura del successivo decreto dd. 29.09.2023 del Giudice Tutelare, chiariva in modo inequivocabile che il sig.
non avrebbe potuto presentare la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza. TE L'intenzione quindi del Giudice Tutelare, autorità che ha emesso il decreto di nomina dell'Ads, è inequivocabilmente quella di limitare la capacità del sig. anche nel rendere le TE dichiarazioni relative al suo status di cittadino italiano.
Cont Appurato quindi che il decreto di nomina limitava la capacità di agire del sig. CP_1
anche in merito alle dichiarazioni dallo stesso rese relative alla rinuncia alla TE cittadinanza italiana, l'atto di rinuncia deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 412, comma 2, c.c. in quanto compiuto in violazione delle disposizioni contenute nel decreto che istituisce l'amministratore di sostegno.
Non si ritiene che nel caso de quo sia configurabile un vizio di illegittimità dell'atto posto in essere dal a Capodistria in quanto, come già osservato nelle Parte_2 premesse, l'atto adottato dal Console non è discrezionale e in sostanza si limita a ricevere le volontà del dichiarante ed a verificare la produzione documentale a sostegno. Vero è che il
Console non ha rilevato la produzione del certificato di nascita in luogo dell'atto di nascita ma a ben vedere, se il sig. non fosse destinatario di un provvedimento giudiziale che ne TE limita la capacità di agire un tanto non avrebbe determinato l'illegittimità dell'atto, quello che rende l'atto di rinuncia nullo è invece la dichiarazione resa da un soggetto privo della capacità di Cont agire e in violazione di quanto contenuto nel decreto di nomine dall'
Per quanto riguarda le ulteriori domande poste in via gradata, volte ad ottenere l'invalidità/nullità dell'atto di rinuncia alla cittadinanza sotto il profilo del vizio di autodeterminazione del sig. o per contrarietà a norme imperative si ritiene le TE questioni assorbite dall'accoglimento della domanda volta ad ottenere l'annullamento ai sensi dell'art. 412, comma 2, c.c. della dichiarazione di rinuncia.
In merito alle spese il Giudice ritiene vi siano i presupposti per la compensazione delle stesse tra le parti. Nello specifico si rileva che la posizione del del Controparte_6 [...]
e del non è oppositiva rispetto alle domande di parte Controparte_2 Controparte_1 ricorrente ed il loro intervento in causa è di mera partecipazione in quanto interessati all'esito della stessa dovendo recepire il provvedimento giudiziale. Per quanto attiene la posizioni della Cont parte ricorrente e della parte resistente, sig. , amministrato, si ritiene sussistere TE un unico centro di interesse tra le parti in quanto l'amministratore di sostegno agisce di fatto nell'interesse dell'amministrato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda di annullamento ex art. 412 co. 2 c.c. della dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana del sig. e per l'effetto, dichiara che il sig. TE è cittadino italiano;
TE
- ordina alle autorità competenti a) la cancellazione dell'atto di rinuncia alla cittadinanza italiana n. 621, parte unica, anno 2033, annotato nel Registro degli atti di cittadinanza del
CO di Trieste e dell'atto n. 15-16/2023 annotato nel registro “atti di cittadinanza” del
Consolato Generale d'Italia a Capodistria;
b) il ripristino dell'iscrizione del GN
[...]
, cittadino italiano, nelle liste elettorali del e nel Registro AIRE dei TE Controparte_6 cittadini italiani residenti all'estero.
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 24.04.2024
Il Giudice dott.ssa AO NI