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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6069/24 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi rispettivamente il Parte_1 Parte_2 primo dall'avv. Mancini Claudia e la seconda dall'avv. Filardi Roberto giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi e successivo divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 18/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 31/12/24 le parti hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione consensuale nonché la successiva cessazione degli effetti civili del loro matrimonio ( rectius il suo scioglimento, trattandosi nella specie di matrimonio celebrato con rito civile ). A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito civile in TO ( FR
) il 9/2/13; che dalla loro unione coniugale sono nate le figlie ( il 26/5/13 Per_1
) e ( il 30/9/16 ); che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di Per_2 qui la loro decisione di separarsi consensualmente ( e successivamente di divorziare ), essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della loro convivenza ed essendosi peraltro il già allontanato dall'abitazione familiare. Pt_1
Esponevano le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione:
“1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando al competente Ufficio di
Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
2.Affidare le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre. I genitori, s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il benessere, seguendone le naturali inclinazioni. I figli conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto.
3.Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. Parte_1 avrà facoltà di tenere con sé le figlie a week end alterni dal sabato mattina alla domenica sera e previo
[...] accordo con la madre nel corso della settimana concordando con la stessa gli orari e le modalità di frequentazione e visita, ameno due giorni durante la stessa settimana (esclusi quindi i periodi intesi durante il week-end). Si precisa che, previo accordo ed in base agli impegni di lavoro del padre, le minori durante i giorni feriali, potranno trascorrere le giornate con i nonni paterni, laddove il padre dovesse essere fuori per motivi di lavoro;
4.Il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo con la madre e previa comunicazione della località ove vengono trascorse le ferie.
Parimenti la madre potrà tenere con sé le i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo con il padre e previa comunicazione della località ove vengono trascorse le ferie Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i coniugi potranno concordare insieme.
5. Porre a carico del sig. un assegno di € Parte_1
300,00 a titolo di mantenimento dei figli (€ 150 per ciascun figlio) da corrispondere entro il giorno 25 di ogni mese.
6. Il SInor verserà alla SInora il 50% dell'assegno unico.
7. Il SInor Parte_1 Pt_2 [...]
si impegna a pagare il mutuo richiesto per acquistare l'immobile di TO (Fr) in Via Tufare, 33; 8. Parte_1 la SInora si impegna a pagare tutte le utenze e tasse relative alla casa di TO (Fr) sita in Via Pt_2
Tufare, 33. 9. I coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento. 10. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche, sportive e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese mediche mutuabili in conformità al Protocollo d'intesa per le spese straordinarie adottato dal Tribunale di Frosinone 11. Le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. 12. Il sig. Parte_1 trasferisce la sua residenza altrove e la SI.ra , lascerà la sua residenza a TO (Fr)
[...] Parte_2 in Via Tufare, 33 ove abiterà con le due figlie minori;
13. I coniugi reciprocamente danno atto di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra. 14.I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.”.
Col decreto di convocazione delle parti dell'11/1/25 il Giudice rel. rilevava le seguenti due criticità del ricorso: “1) le parti non hanno depositato il loro ricorso - anche - in formato nativo digitale ( editabile ); 2) le parti non hanno rispettato il disposto di cui all'art. 473-bis.51, co. 2,
c.p.c. di depositare la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. 3, c.p.c. ( requisito di forma della domanda giudiziale e come tale non derogabile dalle parti, neppure se concordi sul punto )”, alle quali le parti ponevano rimedio limitatamente al punto 2) con la memoria depositata il
14/2/25, con la quale provvedevano al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c..
All'udienza del 18/2/25 le parti, presenti anche personalmente, insistevano nella loro domanda congiunta relativa alla loro separazione consensuale richiamando in proposito le conclusioni già formulate in ricorso, impegnandosi altresì a sanare entro il giorno seguente la predetta residua criticità. Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c.. Con la successiva nota in data 19/2/25 le parti depositavano una copia del ricorso in formato nativo digitale, così sanando anche la criticità sub 1) di cui sopra.
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi complessivamente concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistere alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale alle condizioni complessivamente pattuite dai coniugi, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale delle loro figlie minorenni e . Per_1 Per_2
Con separata e contestuale ordinanza la causa va rimessa sul ruolo del Giudice rel. per la trattazione e decisione della residua domanda giudiziale delle parti
( divorzio congiunto ).
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo delle parti di omologa della loro separazione consensuale e di successivo loro divorzio congiunto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni da essi in proposito concordate nel ricorso congiunto e
[...] sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO ( FR ) in relazione all'Atto n. 1,
Parte I, anno 2013, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) rimette la causa sul ruolo del Giudice rel., nei sensi di cui sopra, con separata e contestuale ordinanza;
d) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Frosinone, l'11/3/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6069/24 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi rispettivamente il Parte_1 Parte_2 primo dall'avv. Mancini Claudia e la seconda dall'avv. Filardi Roberto giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi e successivo divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 18/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 31/12/24 le parti hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione consensuale nonché la successiva cessazione degli effetti civili del loro matrimonio ( rectius il suo scioglimento, trattandosi nella specie di matrimonio celebrato con rito civile ). A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito civile in TO ( FR
) il 9/2/13; che dalla loro unione coniugale sono nate le figlie ( il 26/5/13 Per_1
) e ( il 30/9/16 ); che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di Per_2 qui la loro decisione di separarsi consensualmente ( e successivamente di divorziare ), essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della loro convivenza ed essendosi peraltro il già allontanato dall'abitazione familiare. Pt_1
Esponevano le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione:
“1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando al competente Ufficio di
Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
2.Affidare le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre. I genitori, s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il benessere, seguendone le naturali inclinazioni. I figli conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto.
3.Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. Parte_1 avrà facoltà di tenere con sé le figlie a week end alterni dal sabato mattina alla domenica sera e previo
[...] accordo con la madre nel corso della settimana concordando con la stessa gli orari e le modalità di frequentazione e visita, ameno due giorni durante la stessa settimana (esclusi quindi i periodi intesi durante il week-end). Si precisa che, previo accordo ed in base agli impegni di lavoro del padre, le minori durante i giorni feriali, potranno trascorrere le giornate con i nonni paterni, laddove il padre dovesse essere fuori per motivi di lavoro;
4.Il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo con la madre e previa comunicazione della località ove vengono trascorse le ferie.
Parimenti la madre potrà tenere con sé le i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo con il padre e previa comunicazione della località ove vengono trascorse le ferie Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i coniugi potranno concordare insieme.
5. Porre a carico del sig. un assegno di € Parte_1
300,00 a titolo di mantenimento dei figli (€ 150 per ciascun figlio) da corrispondere entro il giorno 25 di ogni mese.
6. Il SInor verserà alla SInora il 50% dell'assegno unico.
7. Il SInor Parte_1 Pt_2 [...]
si impegna a pagare il mutuo richiesto per acquistare l'immobile di TO (Fr) in Via Tufare, 33; 8. Parte_1 la SInora si impegna a pagare tutte le utenze e tasse relative alla casa di TO (Fr) sita in Via Pt_2
Tufare, 33. 9. I coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento. 10. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche, sportive e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese mediche mutuabili in conformità al Protocollo d'intesa per le spese straordinarie adottato dal Tribunale di Frosinone 11. Le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. 12. Il sig. Parte_1 trasferisce la sua residenza altrove e la SI.ra , lascerà la sua residenza a TO (Fr)
[...] Parte_2 in Via Tufare, 33 ove abiterà con le due figlie minori;
13. I coniugi reciprocamente danno atto di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra. 14.I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.”.
Col decreto di convocazione delle parti dell'11/1/25 il Giudice rel. rilevava le seguenti due criticità del ricorso: “1) le parti non hanno depositato il loro ricorso - anche - in formato nativo digitale ( editabile ); 2) le parti non hanno rispettato il disposto di cui all'art. 473-bis.51, co. 2,
c.p.c. di depositare la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. 3, c.p.c. ( requisito di forma della domanda giudiziale e come tale non derogabile dalle parti, neppure se concordi sul punto )”, alle quali le parti ponevano rimedio limitatamente al punto 2) con la memoria depositata il
14/2/25, con la quale provvedevano al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c..
All'udienza del 18/2/25 le parti, presenti anche personalmente, insistevano nella loro domanda congiunta relativa alla loro separazione consensuale richiamando in proposito le conclusioni già formulate in ricorso, impegnandosi altresì a sanare entro il giorno seguente la predetta residua criticità. Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c.. Con la successiva nota in data 19/2/25 le parti depositavano una copia del ricorso in formato nativo digitale, così sanando anche la criticità sub 1) di cui sopra.
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi complessivamente concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistere alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale alle condizioni complessivamente pattuite dai coniugi, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale delle loro figlie minorenni e . Per_1 Per_2
Con separata e contestuale ordinanza la causa va rimessa sul ruolo del Giudice rel. per la trattazione e decisione della residua domanda giudiziale delle parti
( divorzio congiunto ).
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo delle parti di omologa della loro separazione consensuale e di successivo loro divorzio congiunto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni da essi in proposito concordate nel ricorso congiunto e
[...] sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO ( FR ) in relazione all'Atto n. 1,
Parte I, anno 2013, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) rimette la causa sul ruolo del Giudice rel., nei sensi di cui sopra, con separata e contestuale ordinanza;
d) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Frosinone, l'11/3/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )