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Sentenza 18 gennaio 2026
Sentenza 18 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 18/01/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 393/2026
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CABRINI FEDERICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6452/2023 depositato il 13/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229002858325 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120038650674000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130038662583000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140019659030000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150027271261000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160010676307000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
ADER insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe r.g. n. 6452/2023, notificato in data 15/5/2023 e depositato in data 13/10/2023, la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata (datata 15/4/2022 e asseritamente notificata in data 15/3/2023) e cinque delle cartelle di pagamento ivi richiamate aventi ad oggetto il mancato pagamento delle tasse automobilistiche relative agli anni 2006, 2008, 2009 e 2010.
Deduce:
1) la prescrizione triennale, stante la mancata notifica delle cartelle impugnate;
2) la decadenza;
3) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
4) l'indeterminatezza delle sanzioni;
5) la mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi;
6) l'incostituzionalità dell'aggio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio documentando l'avvenuta notifica dell'atto impugnato in data 1/3/2023.
Nulla ha opposto la parte ricorrente.
All'udienza del giorno 16/1/2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, contrariamente a quanto dichiarato dalla parte ricorrente, l'atto impugnato è stato notificato in data
1/3/2023 e non 15/3/2023 (come dichiarato, ma non comprovato dal ricorrente), ma il ricorso è stato notificato solo in data 15/5/2023 e quindi oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 21, c. 1, d.lgs. n. 546/1992.
Né ad avviso del Collegio rileva il fatto che la produzione della prova della notifica dell'atto impugnato sia avvenuta a cura di parte resistente solo in data 2/1/2026 e quindi oltre il termine di cui all'art. 32 d.lgs. n. n.
546/1992, atteso che la tardività del ricorso introduttivo è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed è onere del ricorrente documentare il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto impugnato ai fini della dimostrazione di aver impugnato entro i 60 giorni di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, decorrente da quell'esatto momento (così Cass. 28804/2025 e 15224/2024; v. anche Cass., s.u. n. 30883/2024 e Cass.
6218/2019, sull'inapplicabilità dell'art. 101 c.p.c. alle questioni di puro diritto, quale ad es. quella della tempestività dell'impugnazione).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, n.q. di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, in Euro 200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026.
Il Presidente
Dott.ssa Federica Cabrini
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CABRINI FEDERICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6452/2023 depositato il 13/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229002858325 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120038650674000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130038662583000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140019659030000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150027271261000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160010676307000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
ADER insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe r.g. n. 6452/2023, notificato in data 15/5/2023 e depositato in data 13/10/2023, la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata (datata 15/4/2022 e asseritamente notificata in data 15/3/2023) e cinque delle cartelle di pagamento ivi richiamate aventi ad oggetto il mancato pagamento delle tasse automobilistiche relative agli anni 2006, 2008, 2009 e 2010.
Deduce:
1) la prescrizione triennale, stante la mancata notifica delle cartelle impugnate;
2) la decadenza;
3) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
4) l'indeterminatezza delle sanzioni;
5) la mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi;
6) l'incostituzionalità dell'aggio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio documentando l'avvenuta notifica dell'atto impugnato in data 1/3/2023.
Nulla ha opposto la parte ricorrente.
All'udienza del giorno 16/1/2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, contrariamente a quanto dichiarato dalla parte ricorrente, l'atto impugnato è stato notificato in data
1/3/2023 e non 15/3/2023 (come dichiarato, ma non comprovato dal ricorrente), ma il ricorso è stato notificato solo in data 15/5/2023 e quindi oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 21, c. 1, d.lgs. n. 546/1992.
Né ad avviso del Collegio rileva il fatto che la produzione della prova della notifica dell'atto impugnato sia avvenuta a cura di parte resistente solo in data 2/1/2026 e quindi oltre il termine di cui all'art. 32 d.lgs. n. n.
546/1992, atteso che la tardività del ricorso introduttivo è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed è onere del ricorrente documentare il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto impugnato ai fini della dimostrazione di aver impugnato entro i 60 giorni di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, decorrente da quell'esatto momento (così Cass. 28804/2025 e 15224/2024; v. anche Cass., s.u. n. 30883/2024 e Cass.
6218/2019, sull'inapplicabilità dell'art. 101 c.p.c. alle questioni di puro diritto, quale ad es. quella della tempestività dell'impugnazione).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, n.q. di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, in Euro 200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026.
Il Presidente
Dott.ssa Federica Cabrini