Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 18/01/2026, n. 393
CGT1
Sentenza 18 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte ha rilevato che il ricorso è stato notificato in data 15/5/2023, mentre l'atto impugnato era stato notificato in data 1/3/2023, superando quindi il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21, c. 1, d.lgs. n. 546/1992. La produzione della prova della notifica da parte del resistente in data successiva non inficia la tardività del ricorso, essendo onere del ricorrente dimostrare la tempestività della propria impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 18/01/2026, n. 393
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 393
    Data del deposito : 18 gennaio 2026

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