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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/09/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
dott. ssa Federica Girfatti Giudice
dott. ssa Claudia Ummarino Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 4647 /2024
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Vertente tra
, nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 rapp.tata e difesa dall'avv. Esposito Antonio ricorrente
E
c.f , nato a [...] il [...] , rapp.to e difeso dall' CP_1 C.F._2 avv. Leone Felice resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza con scadenza al 22.09.2025, la ricorrente concludeva riportandosi ai propri scritti. RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.09.2024, la ricorrente di cui in epigrafe chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il giorno 24.01.2004 dalla cui unione nasceva il figlio . La ricorrente precisava in ricorso che con Sentenza nr 2190/2018 del Per_1
06.12.2018 il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione giudiziale tra le parti che dura ininterrotta da quell'epoca; chiedeva pertanto la conferma delle statuizioni rese, confermate in appello con Sentenza nr 4281/2019 CdA Napoli, ossia determinazione di un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autonomo economicamente nella misura di€ 200,00, condanna del resistente alla refusione delle spese di lite;
si riservava infine di agire in altra sede per il rilascio della casa coniugale di sua proprietà occupata dal nonché il recupero del credito maturato dal mancato CP_1 versamento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio.
In data 05.02.2025 si costituiva il resistente che, pur non opponendosi alla domanda sullo stato, chiedeva determinarsi a suo favore un assegno divorzile a carico della ricorrente nonché disporre in merito all'assegnazione alla permanenza del Sig. nella casa coniugale sita in CP_1
Sant'AS (NA) alla Via Piccioli n. 76.
Alla prima udienza di comparizione del 10.03.2025, venivano sentite entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi atti.
Il Presidente relatore, dato atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, invitava le parti a valorizzare una soluzione consensualizzata tenuto conto delle condizioni economiche delle parti pressoché identiche, del figlio avviato nel mondo del lavoro e che la questione relativa Per_1 al cespite di proprietà della , detenuto da sig. non era materia connessa al procedimento Pt_1 CP_1 divorzile;
dato atto che le parti non avevano svolto istanze istruttorie, fissava il termine ex art 473 bis
22 4 comma cpc con scadenza al 22.09.2025 per deposito di note.
In data 05.05.2025, il difensore di parte resistente depositava atto di rinuncia al mandato regolarmente notificato con invito a procurarsi altro difensore per l'udienza del 22.09.2025.
Con note telematiche ex art 127 cpc con scadenza al 22.09.2025 parte ricorrente si riportava al ricorso;
parte resistente non si muniva di nuovo difensore.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè Sentenza nr 2190/2018 emessa dal Tribunale di Nola del
06.12.2018. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nei termini di legge, atteso che risulta non contestato l'interruzione dello stato di separazione e stando alle risultanze anagrafiche in atti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì le parti espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale, preso atto del fatto che il resistente ha formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, osserva per la determinazione di assegno divorzile sono necessari due presupposti fondamentali:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente.
In particolare, in sede divorzile l'assolvimento di detto onere probatorio implica la precisa aderenza ai criteri determinativi disposti dall'art. 5 l.898/70 così come modificato da l.74/87: questo secondo i principi generali per i quali chi vanta un diritto deve in primis formulare la relativa domanda, in secundis deve dimostrare di avere i requisiti sostanziali per fondare il diritto preteso.
In sede divorzile la parte richiedente deve dimostrare la situazione economica e patrimoniale propria e dell'altro coniuge, al fine di consentire la prospettazione del proprio stato di necessità-bisogno caratterizzato anche dalla forte differenza di introiti ed in ogni caso deve dimostrare non solo di non avere mezzi adeguati al proprio sostentamento ma anche di non poterseli procurare per ragioni oggettive attraverso “tempestive, rituali e pertinenti” allegazioni e deduzioni.
Con la nota sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo il quale l'assegno di divorzio ha non solo natura assistenziale ma altresì compensativa e perequativa, teso a rafforzare la posizione dell'ex coniuge che ha dato un contributo non solo alla formazione del patrimonio familiare, ma altresì alla ricchezza dell'altro.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l'età dell'avente diritto.
Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Invero secondo la Suprema Corte il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
Alla luce di questa sentenza, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
Nel caso di specie, il sig. non offre prova alcuna della situazione economica e patrimoniale CP_1 propria e del coniuge così come carente è la dimostrazione all'attualità della propria mancanza di mezzi adeguati.
Allo stato, sulla base di quanto dichiarato dalle parti in sede di prima comparizione, deve escludersi una forte differenza di introiti atteso che la ricorrente ha dichiarato di aver svolto lavori come commessa in un supermercato e poi come badante, di essere al momento disoccupata e di percepire
Naspi di € 339,00, di vivere in fitto con canone di € 400, di avere un immobile di proprietà attualmente occupato dal deduce patologia invalidante di cui tuttavia non deposita CP_1 documentazione;
quanto al resistente, lo stesso dichiara di non lavorare da oltre 10 anni, in precedenza faceva il manuale e di percepire reddito di inclusione di € 541, di vivere nella casa coniugale di proprietà della ricorrente.
Sulla base di quanto dedotto dalle parti, deve escludersi pertanto una forte differenza di introiti atteso che entrambe le parti hanno e verosimilmente hanno sempre avuto una propria indipendenza economica sia pure modesta e precaria.
Nulla va pertanto riconosciuto a titolo di assegno divorzile a favore di CP_1
Quanto al mantenimento in favore del figlio maggiorenne, è notorio che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli, ex artt. 147 e 148 cc non cessa automaticamente con la maggiore età, ma si protrae sino a quando il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica (ex multis da ultimo proprio sul punto: Cass. Civ.Sez.I 1.12.2004 n.22500).
In termini processuali si ritiene che in sede di giudizio di divorzio (cfr. Cass. Civ.Sez. I 30.8.1999 n.
9109), a differenza di ciò che avviene in sede di giudizio di separazione, è il coniuge richiedente il mantenimento del figlio maggiorenne con cui convive, che è tenuto oltre che a formulare la domanda, anche a provare lo stato di mancanza di autonomia economica dello stesso, vigendo solo in sede di separazione una sorta di presunzione iuris et de iure che il figlio divenuto maggiorenne sia ancora a carico dei genitori, essendo quindi in tal senso sufficiente, in tale sede processuale, solo la domanda.
Ebbene nel caso di specie, risulta pacifica la circostanza, confermata da entrambe le parti, che il figlio
, terminato per sua scelta il percorso formativo, abbia iniziato a lavorare già dall'età di 17 Per_1 anni e mezzo e attualmente lavora presso un'officina meccanica con salario di circa € 1200; nulla va pertanto determinato quale contributo al mantenimento del figlio . Per_1
Quanto alla casa coniugale, il Tribunale osserva che alcuna statuizione può essere resa non essendo stati emessi provvedimenti in favore di prole minore o maggiorenne non autonoma.
Trattasi di vicende processuali che non attengono al procedimento divorzile sulle quali pertanto questo Collegio non può che prendere atto della riserva formulata da parte ricorrente al punto e) del ricorso.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile, rigettata e dichiarata inammissibile ogni altra domanda, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il giorno 24.01.2004 dai signori , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
17/10/1977 e c.f , nato a [...] il [...] ( CP_1 C.F._2 atto n. 3, P. II, s. A , anno 2004 );
2) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da CP_1
3) rigetta la domanda di contributo al mantenimento del figlio formulata da Per_1 Parte_1
[...]
4) prende atto che la sig.ra si riserva di agire in altra sede per il rilascio della casa coniugale Pt_1 sita in Sant'AS alla via Piccioli 76 occupata da nonché per il recupero del CP_1 credito maturato dal mancato versamento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
6) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 23/09/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca