Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.2301/2017 (+ 3021/2017) R.G.A.C.
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Massimo Palescandolo, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4947 dell'anno 2022 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1633/2022, vertente tra
(nato a [...] il 22/012/1979 - C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Castellammare di C.F._1
Stabia alla via Virgilio n. 110 presso lo studio dell'avv.
Aniello Guarnaccia C.F. dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello
- APPELLANTE-
E
in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in
Caserta alla via F. Renetta n. 88 presso lo studio dell'avv.
Lucia Piscitelli, rapp.to e difeso dagli avv.ti Erika Villanova
C.F. e l'avv. C.F._3
Yasmine Laachir C.F. dai quali è rapp.to e C.F._4 difeso in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-APPELLATA-
NONCHE'
in nome del legale rapp. te pro Controparte_2 Cont tempore, domiciliato presso l
-APPELLATA CONTUMACE–
NONCHE' Cont
, domiciliato presso l Controparte_4
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi
-APPELLATO CONTUMACE-
* * *
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO
TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO
TOTALE DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1°
OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO 2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL
DEPOSITO DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO,
ATTESO CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI
REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 20
GENNAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio 2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.07.2018,
[...]
conveniva in giudizio davanti al giudice di pace di Parte_1
Torre Annunziata, e al fine di Controparte_4 CP_5 sentir condannare quest'ultima, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti a seguito de sinistro verificatosi in data 15-8-2015 alle ore 23.00 circa in Castellammare di Stabia.
A tal fine premetteva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre l'istante stava percorrendo, a bordo del proprio autoveicolo Fiat Punto tg. CG360LG, la SS145 in direzione Castellammare di Stabia, veniva tamponata da un motociclo modello Honda SH 150 tg.CV93718, il quale, seguendola da tergo con medesima direzione di marcia, veniva a sua volta urtato, in corrispondenza della parte posteriore destra, dal veicolo Ford Focus tg.CC3859CK, di proprietà del CP_4
, che, provenendo da Via Acton, non si arrestava al
[...]
. 2 N. 4947/2022 R.G.A.C.
segnale di “Stop”, immettendosi sulla strada statale.
Aggiungeva che dall'impatto derivavano danni al veicolo Fiat
Punto quantificati nella misura di euro 1.897,73, e che la società convenuta provvedeva, a seguito di richiesta di risarcimento danni, a liquidare il danno per un importo pari ad euro 650,00 (di cui € 150,00 per competenze professionali), che veniva trattenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto.
Cont
Si costituiva in giudizio , che, contestando la domanda attorea eccepiva inoltre la prescrizione del diritto fatto valere. Concludeva chiedendo il rigetto in toto della domanda.
Espletata l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale e consulenza, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di legge.
Con sentenza n 1633/22 depositata in data 1° aprile 2022, il
Giudice di Pace di Torre Annunziata, rigettava la domanda attorea ritenendo prescritto il diritto al risarcimento, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Con atto notificato in data 28.09.2022 ha Parte_1 proposto appello con cui ha chiesto la riforma della sentenza de qua, e la condanna dell'appellato al pagamento CP_5 della somma di euro 1.897,73, al pagamento delle spese stragiudiziali nonché al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
A fondamento del gravame ha lamentato l'erronea valutazione della documentazione versata in atti e in particolare di aver ritenuto prescritto il diritto dell'attore al risarcimento del danno, essendo presente agli atti richiesta di risarcimento datata 16.07.2018, idonea a interrompere il termine prescrizionale.
Nel costituirsi in giudizio l'appellata compagnia di assicurazione ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 348 c.c. e nel merito rigettarsi lo stesso in quanto totalmente destituito di fondamento.
In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai
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capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello dovendosi evidenziare che il gravame proposto appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
Tanto premesso, l'appello è infondato e va, pertanto rigettato, ritenendo il tribunale prescritto il diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento del danno per il sinistro de qua.
Correttamente, invero, il giudice di prime cure ha applicato il termine prescrizionale di due anni contemplato dall'art. 2947 comma 2 c.c. alla fattispecie in esame concernente una richiesta di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli.
Nel caso di specie non risulta presente agli atti documentazione idonea ad attestare l'invio né la ricezione di un valido atto interruttivo. E invero, dalla documentazione esibita unicamente da parte convenuta, essendo rinvenuto agli
Cont atti unicamente la produzione di parte dell' si evince soltanto una richiesta di risarcimento danni notificata in data
28.09.2015, nonché un assegno inviato in data 14.01.2016.
Di conseguenza essendo il giudizio stato istaurato in data
16.7.2018 a fronte di una richiesta risarcitoria rinvenuta dalle compagnie di assicurazione rispettivamente in data
28.09.2015, il termine di prescrizione biennale, risulta, come correttamente affermato dal primo giudice, inesorabilmente decorso.
Non coglie nel segno, la difesa di parte appellante la quale, fa riferimento ad un ulteriore richiesta di risarcimento del
14.04.2017 di cui non vi è alcuna prova agli atti, ma una mera menzione nei verbali di causa del giudizio di primo grado.
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Di qui la conferma della dichiarata prescrizione del diritto e il rigetto del proposto appello.
Ritenendosi assorbente il rigetto del primo motivo di appello, risulta superfluo l'esame degli ulteriori motivi.
L'appello va, dunque rigettato, e le spese di questo grado del giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente e liquidate di ufficio come in dispositivo.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A. rigetta l'appello;
B. condanna l'appellante al pagamento delle Parte_1 spese processuali del secondo grado di giudizio in favore di che liquida in euro 1.701 per compenso CP_5 professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.;
C. dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente Pt_1
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, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115.
Torre Annunziata, 10 aprile 2025
Il giudice
Dott. Massimo Palescandolo
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