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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 20/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2052/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Filomena Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2052 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione, avente ad oggetto Opposizione avverso decreto ingiuntivo, promossa da
I signori (codice fiscale: ), nato a [...] C.F._1
LE (CB) il 23/05/1952, residente a [...], contrada Colle del Gallo n. 1, e
(codice fiscale: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
10/05/1958, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Salvatore Prattichizzo (codice fiscale: , presso il C.F._3 quale sono elettivamente domiciliati in San Severo (FG), Viale Giacomo Matteotti n. 28
Attori-Opponenti
CONTRO
Nell'interesse della (già , con sede legale in Controparte_1 CP_1
Milano, Via Caldera, n. 21, P.I. , C.F. procuratrice della società P.IVA_1 P.IVA_2
on sede legale in Milano Galleria del Corso n. 2, codice fiscale n. CP_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù della P.IVA_3 procura stesa in calce al presente atto, dagli Avv.ti Alessandro Barbaro (c.f.
[...]
e Luigi Tinuzzo (c.f. , ed elettivamente domiciliata in C.F._4 C.F._5
Campobasso – 86100, via G. Mazzini n. 180 presso lo studio dell'Avv Giuseppe Terriaca,
(C.F. , C.F._6
-Convenuta Opposta
Nonche'
Contro
:
(già con sede legale in Milano, Via Caldera, n. 21, Controparte_1 CP_1
P.I. , C.F. , in persona dei legali rappresentanti Procuratori P.IVA_1 P.IVA_2
speciali, e rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_3 Parte_4 disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Barbaro (c.f. e Luigi CodiceFiscale_4
Tinuzzo (c.f. ); C.F._5
Interveniente ex art. 111 cpc
Oggetto : opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 494/2022 - 1536/2022 RG emesso in data 6/10/2022 dal Tribunale di Campobasso notificato in data 24/10/2022.
Concise Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed hanno Parte_1 Pt_2
convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Campobasso, la societa' CP_2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo loro notificato ed hanno rassegnato le seguenti testuali conclusioni:“ … a) annullare, revocare, rendere inefficace o comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 494/2022 - 1536/2022 RG emesso in data 6/10/2022 dal
Tribunale di Campobasso, per tutti i motivi sopra esposti;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare non dovute alla convenuta opposta le somme nella misura da essa pretesa e rideterminare il saldo effettivo del rapporto sopra specificato e, per l'effetto, dichiarare la nullità, o comunque, l'inefficacia anche solo parziale del suddetto contratto, in ogni caso, laddove dovute, da compensarsi totalmente o parzialmente con quanto richiesto al capo c), d) e e) delle conclusioni;
c) previo accertamento della responsabilità contrattuale e extra contrattuale imputabile alla convenuta opposta e conseguente declaratoria, per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, condannare l'opposta al versamento in favore degli opponenti di quella somma che dovesse emergere a seguito dell'espletanda istruttoria o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
d) condannare la convenuta opposta al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di giustizia anche in base alle risultanze probatorie che saranno acquisite nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni arrecati agli attori, nelle rispettive qualità, per le causali sopra spiegate, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
e) in ogni caso, condannare la convenuta opposta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dagli opponenti a causa dell'illegittima segnalazione nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio, ovvero in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
f) in ogni caso, condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese, dei diritti e delle competenze del presente giudizio, con onorario degli avvocati, da distrarsi al sottoscritto procuratore, antistatario;
g) munire la profferenda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione, così come per legge.”
L'opposta si e' costituita in giudizio con comparsa di risposta del 29.05.2023 rassegnando le seguenti testuali conclusioni : “… a) in via preliminare, autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione del fatto che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
b) nel merito, disattendere tutte le contestazioni e le domande avversarie, perchè inammissibili e infondate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
c) in ogni caso, e solo in via subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, si chiede che il Tribunale condanni gli opponenti in solido tra loro a pagare in favore della banca odierna opposta la somma di €.11.511,69, oltre gli interessi e gli altri accessori al tasso convenuto e a far tempo dalla domanda al soddisfo, o l'importo che sarà eventualmente accertato in corso di causa (comunque maggiorato degli interessi e degli altri accessori convenuti, fino al soddisfo); d) disattendere tutte le richieste istruttorie avversarie;
e) Con vittoria di spese e compensi di causa…”
Radicatasi la lite, rigettata l'istanza cautelare di sospensione, concessi ed espletati i termini ex art. 183 6°co. Cpc, con l'ordinanza del 21/12/2023 la causa veniva rinviata al
12/07/2024 per precisazione delle conclusioni, rilevando il Tribunale, di dover esaminare e decidere l'eccezione preliminare di legittimatio ad causam.
Con comparsa depositata telematicamente in data 12.01.2024 , si e' costituita in giudizio la in proprio chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, in via Controparte_1
subordinata, “per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, si chiede che il Tribunale condanni gli opponenti, in solido tra loro, a pagare in favore della la somma di €.11.511,69, Controparte_1 oltre gli interessi e gli altri accessori al tasso convenuto e a far tempo dalla domanda al soddisfo, o l'importo che sarà eventualmente accertato in corso di causa (comunque maggiorato degli interessi e degli altri accessori convenuti, fino al soddisfo).”
Alla predetta udienza del 12.07.2024, precisate le conclusioni venivano concessi i chiesti termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
******
In primis et ante omnia deve essere esaminata l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente in quanto assorbente ed idonea a definire il giudizio.
Gli opponenti, ed , hanno rilevato, preliminarmente,la Parte_1 Pt_2
carenza di legittimazione in capo alla società per non essere la stessa titolare CP_2
del credito azionato, non essendovi alcuna prova che i diritti di credito nascenti dal contratto di finanziamento originariamente sottoscritto tra la e gli odierni CP_1
opponenti, siano stati trasferiti dalla predetta mutuante all'attuale parte opposta.
Gli odierni opponenti hanno contestato, in primo luogo, la legittimazione sostanziale dell'intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante alla in forza di contratto di cessione CP_1
non prodotto nel presente giudizio.
Nel merito, poi, hanno contestato la fondatezza e la legittimità della pretesa creditoria vantata nei loro confronti.
L'eccezione formulata dagli opponenti attiene alla carenza di legittimazione attiva per mancata prova della cessione di credito nonché della mancanza di prova dell'inclusione dello specifico credito oggetto di contestazione nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari/finanziari.
Ebbene, rispetto a detta eccezione, l'opposta, creditore procedente, ha sostenuto che sia sufficiente e probante, ai fini dell'esistenza del contratto di cessione- quivi non prodotto- e del suo contenuto, l'essere la cessione derivata da un atto di natura pubblica oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo la speciale disciplina dell'art. 58 del T.u.b. e di cui produce il relativo avviso. Ma il suddetto assunto non e' condivisibile.
Invero, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale ha il solo scopo di sostituire, ad ogni effetto, la notificazione dell'atto ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, ai fini della efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.
Ed infatti, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione del credito (in blocco) è sufficiente a dispensare il cessionario dall'obbligo della notificazione ex art. 1264
c.c. nei confronti del debitore (Cass. ord. 20495/2020), ma non anche a provare la legittimazione processuale, poiché "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. ord. N. 24798/2020).
In buona sostanza, il disposto normativo di cui al comma 2 dell'art. 58 T.U. bancario ha l'unico effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco, agevolando la pubblicità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti;
nulla dice, per contro, in merito alla legittimazione sostanziale e processuale della banca cessionaria. Pertanto, i due profili, quello dell'avviso della cessione e quello della prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto, debbono rimanere distinti e, nel caso di specifica contestazione, come nel caso in esame, la relativa prova deve essere assolta dal creditore procedente, mediante la produzione del contratto di cessione che, nel caso in esame, non risulta prodotto.
La giurisprudenza sia della S.C. ( ex multis: cfr. Cassazione Civ. Sez. III, 22.06.2023, n.
179441, cfr. già in precedenza Cass. Civ. sez. I, 06.09.2021, 240472; Cass. Civ. 24798/2020;
Cass. civ. 31.01.2019, n. 27803; Cass. Sez. III, Ordinanza n. 22151 del 05.09.2019; Cass., Sez.
III, 13 settembre 2018 n. 22268; Cass. Civ. sez. I, 02.03.2016, n. 41164; Cass. Sez. I, n. 5997
del 17.03.2006), che dei tribunali di merito((Corte Appello sez. II Ancona, 25.01.2023 n.
1985; Corte Appello Genova sez. III, 01/08/2023, n.9386; Corte Appello Palermo,
05.10.2023, 17017; Tribunale Napoli Nord, 14.04.2023, n. 1576; Tribunale sez. II, Lecce,
03.10.2023, n. 2621; Tribunale Bari sez. IV, 18/09/2023, n.3521; Tribunale Cassino,
15/11/2022; Trib. Ancona, 14.09.2022 n. 1007, n. 1528; Tribunale Firenze, 01/08/2022, n.
2314; Tribunale di Perugia, sez. II, 16.09.2021 n. 1240; Tribunale Napoli, 22/4/2021;
Tribunale Locri, 10/06/2021, n. 461; Tribunale Civitavecchia, 08/01/2021; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Catanzaro, 22/11/2020; Tribunale Avezzano,
03/07/2020) e' consolidata sul punto ed ha piu' volte ribadito che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell' art. 58, comma 2 (T.U.B.) ha gli stessi effetti della notificazione della cessione ex art. 1264 cod. civ., ma non costituisce, ex se, prova della cessione e che la parte che agisca affermandosi, come nella specie,
successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù della predetta operazione, sia tenuta a provare, con qualunque altro mezzo, sia l'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito), sia la riconducibilità in concreto del credito controverso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco:“ In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché
non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola,
anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non prova l'esistenza di quest'ultima"
(così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: " D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e,
segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale " (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798
del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01) (cfr.
Cassazione Civ. Sez. III, 22.06.2023, n. 17944). Ed ancora nello stesso senso:“ È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una società che assuma di averne incorporata un'altra,
cessionaria di crediti bancari in blocco, ma non produca, nonostante l'avversa esplicita contestazione, neppure successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell' articolo 372 c.p.c., alcun documento idoneo a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1998,
avendo l'impugnante, che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione ” (cfr. Cass. Civ. sez.
I, 06.09.2021, 24047);“questa Corte ha già avuto modo di precisare che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n.
11650-06, citata dalla corte bresciana, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito) (cfr. Cass. civ., 31.01.2019, n. 2780; si veda ancora in senso conforme Cass. Civ.
24798/2020; Cass., Sez. III, 13 settembre 2018 n. 22268); “è stato dalle Sezioni Unite di questa
Corte affermato il condivisibile principio secondo cui la società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 cod. proc. civ., a meno che il resistente non l'abbia nel controricorso esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione (v. Sez. un. n. 11650-06). Al
principio non fa eccezione il caso dell'incorporazione di società asseritamente cessionaria di crediti bancari in blocco. Difatti, nel trasferimento di un'azienda bancaria (o di un ramo di azienda) il cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 cod. proc. civ., nelle controversie aventi a oggetto rapporti compresi in quell'azienda (o ramo). Ed è onere di chi assuma di aver in tal modo ottenuto la legittimazione a impugnare (o anche, eventualmente, la legittimazione attiva ordinaria) allegare e dimostrare l'effettiva estensione del suo titolo di acquisto sul piano oggettivo, in relazione ai rapporti e ai crediti che si assumono essere stati in tal modo acquistati. La stessa cosa vale in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385, art. 58 norma che non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione,
quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacchè in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. E laddove la legittimazione sia allegata in dipendenza dell'incorporazione della cessionaria, anche alla prova dell'incorporazione” (cfr. Cass. Civ. sez. I, 02.03.2016, n. 4116).
Dello stesso tenore la giurisprudenza di merito:
“La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione del credito (in blocco) è
sufficiente a dispensare il cessionario dall'obbligo della notificazione ex art. 1264 c.c. nei confronti del debitore (Cass. ord. 20495/2020), ma non anche a provare la legittimazione processuale, poiché
"la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385
del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. ord. N.
24798/2020)”(cfr. Corte Appello sez. II Ancona, 25.01.2023 n. 198); “ Nel caso di cessioni in blocco di crediti (c.d. "cartolarizzazione"), la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione ha solo la funzione di esonerare dalla notifica stabilita dall'art. 1264 c.c., ma non ha efficacia costitutiva dell'operazione di cessione, per cui il cessionario ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'elenco di quelli ceduti, dimostrando in tal modo la propria legittimazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Corte Appello Genova sez.
III, 01/08/2023, n.938);
“Nell'ipotesi di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, a norma dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione in G.U. tiene luogo ed ha gli stessi effetti della notificazione della cessione ex art. 1264 cod. civ., sicché -di per sé- non dimostra la cessione. Se l'esistenza di quest'ultima viene specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà,
quindi, dare adeguata prova e, in tal ipotesi, la suddetta pubblicazione potrà essere valutata -al più-
assieme ad altri elementi quale indizio. Peraltro, qualora l'esistenza della cessione di crediti in blocco non sia in sé contestata, ma sia contestata soltanto la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in considerazione per verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tale ipotesi,
la legittimazione potrà essere affermata soltanto se il credito in lite sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco in base alle succitate caratteristiche mentre se siffatte indicazioni non risultano sufficientemente specifiche la dimostrazione della sua inclusione nell'operazione dovrà essere data dal cessionario in altra maniera” (cfr. Corte Appello Palermo,
05.10.2023, 1701); In tema di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. dell'art. 58
T.U.B., la questione afferente alla ricomprensione del credito fra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudicante di merito, riguardando il fondamento della domanda proposta dal cessionario;
la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, è tenuta anche a provare l'inclusione del credito stesso in questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
(Tribunale Bari sez. IV, 18/09/2023, n.3521);
“In ordine all'effettività della cessione, la Suprema Corte, invero, ha reiteratamente affermato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù
di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.lgs. 385/1998, sia tenuta a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (cfr. Cass. Civ.
4116/2016; Cass. Civ. 24798/2020). La relativa prova passa necessariamente dalla produzione del contratto di cessione (…) nel caso di specie la società cessionaria non ha adempiuto a tale onere probatorio, essendosi limitata a produrre in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale inerente la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti pro soluto in favore della società CP_3
(cfr. Tribunale sez. II, Lecce, 03.10.2023, n. 2621; conforme ex multis Trib Ancona,
[...]
14.09.2022 n. 1007, Trib. Civitavecchia, 08.01.2021, n. 17).
Trasponendo i sovraesposti principi al caso in esame consegue che la societa' cessionaria,
odierna opposta, non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente,
omettendo di dimostrare sia l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e,
quindi, l'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo, sia la riconducibilità, con certezza, del credito in contestazione tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Ed invero, essa opposta, inoltre, nel tentativo di comprovare l'effettiva stipulazione del riferito contratto di cessione si è limitata a produrre in giudizio l'estratto della Gazzetta
Ufficiale inerente la pubblicazione dell'avviso di cessione il quale, peraltro, neppure indica l'elenco dei crediti ceduti riportante l'identificativo del credito.
Difetta, pertanto, non solo la prova della riferita cessione, ma non risulta depositata agli atti del giudizio alcuna prova che dimostri che il credito, sulla cui base parte opposta agisce, abbia taluna delle generiche caratteristiche proprie dei crediti oggetto di cessione nella operazione di cartolarizzazione indicata nella G.U. Gazzetta Ufficiale Parte Seconda
n.119 dell'11.10.2018.
Grava, infatti, sulla società ingiungente, affermatasi successore del contraente originario,
anche in virtù di cessione di crediti in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'avvenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.
24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n.
1384). Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non puo' ritenersi assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così recentemente Cass. civ.,
05/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento
7/8/2018 n. 1384).
Nella fattispecie in esame, considerato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n.119 dell'11.10.2018 fa riferimento ai crediti conferiti, genericamente indicati, e a numerosi criteri utilizzati per la individuazione dei crediti ceduti e di quelli esclusi dalla cessione e che non risulta prodotto il contratto di cessione dei crediti, né altra documentazione dalla quale poter desumere che il credito per cui è causa rientra tra quelli ceduti (né del resto sono state allegate e provate le circostanze in base alle quali poter stabilire che il credito di cui si discute è compreso tra quelli ceduti in base ai criteri indicati nell'estratto della GU prodotto), si ritiene che l'eccezione sollevata dagli opponenti sia fondata.
Non e' fondata la tesi sostenuta dall'opposta secondo cui “l'azione monitoria è stata intrapresa dall'odierna deducente ( nella duplice veste di originaria creditrice Parte_5
cedente e di procuratrice della società cessionaria ( ” (cfr. pag.
2 - comparsa CP_2
conclusionale di parte opposta), la tanto nella fase monitoria( cfr. Controparte_1
ricorso per decreto ingiuntivo: “…La (già , (doc. 2), con Controparte_1 CP_1
sede legale in Milano, Via Caldera, n. 21, P.I. , C.F. , in persona dei P.IVA_1 P.IVA_2
legali rappresentanti Procuratori speciali, e in forza di verbale di Parte_3 Parte_4
consiglio di amministrazione del 29/01/2021 (doc. 3), procuratrice della società CP_4
”)quanto nella presente fase di opposizione a cognizione piena(comparsa di
[...]
costituzione e risposta datata 25/05/2023 e depositata il 29.5.2023: “…nell'interesse della
(già , (doc. 2), con sede legale in Milano, Via Caldera, n. 21, Controparte_1 CP_1
P.I. , C.F. , in persona dei legali rappresentanti Procuratori speciali, P.IVA_1 P.IVA_2
e in forza di verbale di consiglio di amministrazione del 29/01/2021 Parte_3 Parte_4
(doc. 3), procuratrice della società ), ha sempre dichiarato di agire ed ha CP_4
agito quale procuratrice della e mai in proprio o nella veste di originaria CP_2
creditrice cedente. Ne' vale a superare la suddetta eccezione la successiva costituzione, con comparsa di risposta depositata il 15/01/2024, con cui la dichiarando di avere Controparte_1
“riacquistato” dalla il credito oggetto di causa, si è costituita nel presente CP_2
giudizio in qualità di successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c..
Cio' in quanto innanzitutto viene meramente allegato che ha Controparte_1
riacquistato, in data 23/10/2022, e, quindi, addirittura prima della costituzione della nel presente giudizio, i crediti presuntivamente ceduti, tra cui sarebbe CP_2
ricompreso anche quello vantato nei confronti degli odierni opponenti. Ed e' evidente che siffatta allegazione, se provata, costituirebbe un ulteriore elemento a conferma della fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione della CP_2
Inoltre, si rileva che il documento allegato alla memoria di intervento ex art. 111 cpc ed affoliato al n.3 (cfr. all. n.
3 - comparsa di costituzione del 12.01.2024) Controparte_1
della e denominato “Lettera di riacquisto” e' privo di data certa, ha, Controparte_1
principalmente, ad oggetto la informativa di protezione dei dati personali e non puo'
costituire prova sufficiente ed idonea in ordine all'asserito “riacquisto” del credito degli odierni opponenti da parte della . Difetta, quindi, la prova Controparte_1
dell'asserito avvenuto “riacquisto” del credito da parte della intervenuta CP_1
[...]
Ma, in ogni caso, si osserva al riguardo che : il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione risulta richiesto dalla quale procuratrice ed emesso in Controparte_1
favore della asseritamente cessionaria del credito;
inoltre, o si considera che la CP_2
era sin dal 23/10/2022 titolare del credito per cui è causa, con Controparte_1
conseguente difetto di legittimazione della oppure si considera quest'ultima CP_2 come parte del presente giudizio in qualità di convenuta-opposta, la quale, tuttavia, pur essendone onerata ex lege, non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante offrendo prova della titolarità del diritto dedotto in giudizio.
Tanto premesso in diritto, alla luce degli elementi fattuali e documentali emersi in giudizio, deve ritenersi non raggiunta la prova della legittimazione attiva di CP_2
in relazione al credito portato nel decreto ingiuntivo opposto
Consegue a quanto innanzi l'accoglimento della eccezione preliminare assorbente il merito.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del D.M. 55/2014, applicati i parametri medi, in relazione allo scaglione di valore della causa, sulla base dell'attivita'
effettivamente svolta dalle parti, applicata una congrua riduzione del 50% per l'accoglimento in mero rito della opposizione e per l'assenza di particolari difficolta'
oltreche' per la limitazione della fase istruttoria alla mera produzione documentale
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,
ogni altra eccezione e domanda assorbita e /o respinta, così provvede:
Accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 494/2022 - 1536/2022 RG emesso in data 06/10/2022 dal Tribunale di Campobasso e notificato in data 24/10/2022;
Per l'effetto, accertata la carenza di legittimazione attiva in capo alla società CP_2
per non aver provato di essere la stessa titolare del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, revoca il decreto ingiuntivo n. 494/2022 - 1536/2022 RG emesso in data 6/10/2022 dal Tribunale di Campobasso notificato in data 24/10/2022; Condanna l'opposta e la intervenuta in solido, alla CP_2 Controparte_1
refusione delle spese di lite in favore degli opponenti che liquida in favore dell 'avv. Fabio
Salvatore Prattichizzo, dichiaratosi antistatario, in euro 145,00 per esborsi ed euro 2.540,00
per compenso professionale oltre 15% di rimborso forfetario nonche' accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Campobasso il 10 febbraio 2025.
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi