Articolo 3 della Legge 7 dicembre 1970, n. 1047
Articolo 2
Versione
12 gennaio 1971
Art. 3.

Il Governo e' autorizzato ad emanare, per tutta la durata dell'Accordo di associazione, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme per dare esecuzione alle decisioni del consiglio di associazione previste dall'articolo 23 dell'accordo stesso, nonche' le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal paragrafo secondo dell'articolo 36 dell'accordo stesso.

Entrata in vigore il 12 gennaio 1971