Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00190/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01412/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2025, proposto da
NE AL, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Aloi, Giorgia Guarneri, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Aloi in Genova, via Alla Porta degli Archi 10/12;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 29 dicembre 2024, n.1104.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. UC LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe AL NE agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 29.12.2024, n. 1104, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per il valore corrispondente alle annualità oggetto di ricorso (aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024).
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’istruzione e del merito.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso.
Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta , da individuarsi nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.
Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, sussistono altresì i presupposti per la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta .
Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore dei difensori antistatari, anche in considerazione del carattere seriale della controversia e dell’assimilazione, a questi fini, del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari (Cons. di St., III, 25.3.2016, n. 1247).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 29.12.2024, n. 1104, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente con l’accredito delle somme corrispondenti all’annualità oggetto di ricorso, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore della ricorrente della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura e con le modalità specificate in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento//00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC LI, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
AN LL, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UC LI |
IL SEGRETARIO