TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/05/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3444/2023 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo C.F._1
studio dell'avvocato Luigi Pateri, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' , elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente,
rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Doa e Mariantonietta
Piras, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.10.2023 il signor ha Parte_1
convenuto in giudizio l per sentir accertare e dichiarare il proprio CP_1
diritto alla percezione della pensione di vecchiaia nella Gestione
Lavoratori Dipendenti e nel Fondo Minatori, nella misura e con la decorrenza di legge, da calcolarsi ai sensi dell'art. 18, quinto comma, della
pagina 1 legge n. 153 del 1969, e, per l'effetto, per sentir condannare l' al CP_1
pagamento di tutti i ratei maturati e non riscossi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha allegato di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_2
dal 1.3.1971, ininterrottamente quale minatore in sottosuolo, fino al
[...]
31.3.1999.
Pertanto, avendo egli maturato l'anzianità contributiva prevista dalle vigenti disposizioni di legge, dal 1.4.1999 gli veniva erogata la pensione di anzianità anticipata dell'A.G.O. di cui alla legge 5 gennaio 1960 n. 5 e successive modificazioni.
L' , tuttavia, era tenuto a riliquidare d'ufficio la pensione di CP_1
anzianità anticipata ai sensi dell'art. 18 legge 153 del 1969, mediante applicazione delle norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'art. 33 del D.P.R. n.488 del 27 aprile 1968, con le modifiche apportate dalla legge sopracitata.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la pensione in questione doveva essere ricalcolata in base all'anzianità contributiva maturata nell'A.G.O., maggiorata del periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di anzianità e quella di compimento del 60° anno di età,
oltre un anno di finestra e tre mesi di aspettativa di vita.
Conseguentemente, la pensione complessiva o pensione speciale spettante al ricorrente si componeva di due quote:
- la pensione di anzianità anticipata dell'A.G.O. calcolata su tutta la contribuzione versata al F.P.L.D.;
- la pensione di vecchiaia integrativa, calcolata sulla base delle retribuzioni utilizzate per il calcolo della pensione anticipata e dell'ulteriore anzianità contributiva maturata tra la decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di età, oltre un anno di finestra e tre mesi di aspettativa di vita.
pagina 2 L'art. 18 della Legge n.153/1969 prevede, infatti, che i soggetti che abbiano prestato lavoro sotterraneo per almeno 15 anni, anche discontinui,
hanno diritto ad una maggiorazione sia dei requisiti di assicurazione, sia di contribuzione, per un periodo massimo di 5 anni.
Il ricorrente, a mezzo del patronato , con domanda del CP_3
18.10.2021, aveva richiesto alla sede la pensione di vecchiaia, CP_1
avendo l' omesso la relativa liquidazione d'ufficio, come previsto CP_1
dalla vigente disciplina legislativa.
L' aveva tuttavia omesso di provvedere. CP_1
2. L' si è costituito in giudizio, resistendo all'avverso ricorso. CP_1
In via preliminare, ha eccepito la prescrizione di tutti i ratei pensionistici relativi a periodi antecedenti il quinquennio rispetto alla data di notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio o di un valido atto interruttivo nei confronti dell'Ente previdenziale.
Nel merito, ha osservato come nel caso di specie il ricorrente, titolare di pensione di anzianità minatori, tra il 2007 e il 2012 - e quindi, tra il 55° e il 60° anno di età – non avesse presentato domanda amministrativa volta alla riliquidazione della sua pensione di anzianità minatori in pensione di vecchiaia anticipata minatori.
Per quanto concerneva la pensione di vecchiaia ordinaria, ha rilevato che l'eventuale riliquidazione avrebbe dovuto tener conto della prescrizione formalmente eccepita dall' , con riferimento alla CP_1
domanda amministrativa del 18.10.2021.
3. In corso di causa, l' ha prodotto il provvedimento emesso in CP_1
data 7.6.2024, con il quale è stata disposta la riliquidazione in favore del ricorrente della pensione vecchiaia n. 013-170042120812 Cat. VOMIN,
con decorrenza dal 1° ottobre 2013.
Ha altresì prodotti il cedolino del mese di luglio 2024, attestante il pagamento della pensione di vecchiaia e dei relativi arretrati.
Con le note di trattazione scritta da ultimo depositate, parte ricorrente ha richiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con
pagina 3 vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4. Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti a tale riguardo, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Per effetto della liquidazione della pensione di vecchiaia di cui si è
detto, si è verificata una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti, determinando la caducazione del rispettivo interesse ad agire e a contraddire.
5. Deve procedersi al regolamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
A tal proposito si rileva che la liquidazione della prestazione oggetto di causa, pur a fronte della domanda amministrativa presentata nell'anno
2021, è avvenuto soltanto in corso di causa, nel mese di giugno 2024, ed il relativo pagamento, comprensivo degli arretrati, è avvenuto soltanto a decorrere dal luglio 2024, con data valuta 1.7.2024 (come risulta dal cedolino allegato).
In considerazione di quanto osservato, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto. CP_1
L' deve essere quindi condannato alla rifusione in favore della CP_1
parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa (da euro 5.200,01 a euro
26.000,00) in rapporto al valore della prestazione e degli arretrati, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che sostanzialmente non si è svolta (ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”), e con liquidazione dei compensi per le altre fasi ai valori prossimi a quelli minimi, in ragione della natura seriale e non complessa della controversia e della limitata attività processuale svolta.
pagina 4 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle CP_1
spese processuali, che liquida in euro 1.900,00 per compenso di avvocato,
oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Luigi Pateri.
Cagliari, 7.5.2024.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 5