Provvedimento: Nella disciplina anteriore alla legge 27 luglio 1978 n. 392, l'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253 - il quale consente al locatore di far cessare la proroga legale della locazione di immobili a qualunque uso adibiti per l'urgente ed improrogabile necessità di destinarli ad abitazione propria ovvero dei propri figli o genitori - non trova applicazione con riguardo alle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, tenuto conto dell'esclusione espressamente posta dall'art. 46 della richiamata legge n. 253 del 1950 e della circostanza che, per le locazioni alberghiere, […]
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