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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 19/12/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI ORISTANO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. EF PO a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 304 2024 R.G., tra:
(c.f. e partita IVA ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Gavoi, Viale Repubblica n. 109, in persona del legale rappresentante sig. nato a Parte_1
Gavoi il 2.04.1965 (c.f. ) rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Varone C.F._1
(c.f. – fax 0789/608106 – pec e AN MA CodiceFiscale_2 Email_1
AS (c.f. ) per mandato in atti CodiceFiscale_3
- ATTRICE
Controparte_1
(C.F. e P.I. ) con sede legale in Oristano, via Cagliari n. 276, e sede
[...] P.IVA_2 amministrativa in Cagliari, via Caprera n.8, in persona del Direttore Generale e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. Anna Lisa Noce (C.F.:
) C.F._4
- CONVENUTA
*****
Oggetto: revoca contributi pubblici
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTRICE
“respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- previa disapplicazione degli atti amministrativi impugnati dinanzi al Tar Sardegna col ricorso n. 953/2017 e precisamente:
- della nota prot. 0044303.14-09-2017 del 14.09.2017 del direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese dell' avente ad oggetto ―POR Sardegna 2000 – 2006, Misura 4.9/G CP_1 comparto suinicolo, annualità 2006 – trasmissione deter-minazione n. 2621 del 04/08/2017 di revoca della concessione n. 4662/09 del 30/09/2009 – con la quale è Parte_2 stata comunicata la revoca della concessione n. 4662/09 del 30/09/2009 (doc. 1);
- della determinazione n° 0002621.04-08-2017 del direttore del Servizio Territo-riale dell'Oristanese dell' avente ad oggetto ―P. 2000-2006, Misura 4.9/G comparto suinicolo, CP_1 CP_2 annualità 2006. Segnalazione della Guardia di Finanza per danno erariale. Revoca della determinazione di concessione e liquida-zione finale del contributo n. 4662/09 del 30/09/2009- 1 con la quale è stata disposta la revoca del finanziamento ed è Parte_2 stata disposta la restituzione delle somme erogate alla ricorrente (doc. 2);
- per quanto occorrer possa, della nota del direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese dell' prot. 29378 del 23.06.2017, avente ad oggetto ―P. 2000-2006, Misura CP_1 CP_2
4.9/G comparto suinicolo, annualità 2006. Se-gnalazione della Guardia di Finanza per danno erariale. Preavviso di revoca della de-terminazione di concessione e liquidazione finale del contributo n. 4662/09 del 30/09/2009, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, Parte_1
(doc. 3).
[...]
- di ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale.
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca adottato da nei confronti CP_1 dell' Parte_2
- accertare e dichiarare l'esatto adempimento dell' di tutte le obbligazioni Parte_2 assunte per l'erogazione del contributo;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell di trattenere presso di sé Parte_2 il contributo percepito pari ad € 14.662,13, già integral-mente, contabilizzato e utilizzato come da documentazione prodotta;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
CONVENUTA Si chiede che l'Illustrissimo Tribunale voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a) Dichiarare la piena legittimità ed esecutività degli atti impugnati;
b) Respinga le domande conclusive tutte formulate da parte attrice in riassunzione in quanto infondate in fatto e diritto avendo l'Amministrazione resistente correttamente operato in termini di verifica della sussistenza o meno dei requisiti per il mantenimento del contributo erogato sulla base della documentazione acquisita e, per l'effetto, dichiarare essere parte attrice in riassunzione tenuta alla restituzione della somma ingiunta in quanto percepita indebitamente. c) Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di giudizio.
*****
FATTO
Con ricorso notificato e iscritto al ruolo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna al n. 953/2017, l' adiva il giudice amministrativo per Parte_1 ottenere l'annullamento dei provvedimenti con i quali aveva disposto la revoca del CP_1 contributo concesso con determinazione n. 4662/09 del 30 settembre 2009, avente ad oggetto un finanziamento finalizzato alla realizzazione di una porcilaia nell'azienda agricola sita in agro di Aidomaggiore, località Tuvamene. Il ricorso aveva ad oggetto, in particolare, la nota prot. 0044303 del 14 settembre 2017, recante la comunicazione della revoca, la determinazione n. 2621 del 4 agosto 2017, con la quale la revoca era stata formalmente disposta e si era proceduto alla richiesta di restituzione delle somme erogate, nonché la nota prot. 29378 del 23 giugno 2017 di preavviso di revoca ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, oltre a ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale
Nel ricorso introduttivo l' esponeva diffusamente le vicende relative alla domanda di Parte_2 finanziamento presentata nel 2006 nell'ambito del POR Sardegna 2000-2006, Misura 4.9/G comparto suinicolo, alla positiva istruttoria svolta dall'amministrazione concedente, alla realizzazione delle opere finanziate e al successivo accertamento finale eseguito da , culminato nell'erogazione CP_1
2 del contributo pari a euro 14.662,13. L'atto introduttivo dava quindi conto della successiva segnalazione della Guardia di Finanza e dell'avvio del procedimento di revoca, evidenziando come l'amministrazione avesse fondato il proprio operato esclusivamente sul contenuto della segnalazione stessa. Sulla base di tali premesse, l' ricorrente deduceva l'illegittimità dei provvedimenti Pt_2 impugnati, prospettando vizi di difetto di motivazione, erroneità e falsità del presupposto, mancato svolgimento di un'istruttoria autonoma da parte di e violazione delle garanzie partecipative CP_1 procedimentali, sostenendo che la revoca fosse stata adottata senza alcuna verifica diretta e in assenza di un accertamento definitivo dei fatti contestati
Nel giudizio amministrativo si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e CP_1 sollevando, in via preliminare, eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nel prosieguo del giudizio, le parti depositavano ulteriori memorie difensive. In particolare, l' Pt_2 insisteva per l'accoglimento delle domande, mentre , con memoria depositata il 4
[...] CP_1 maggio 2023, ribadiva l'eccezione di difetto di giurisdizione e, pur dando atto che le opere oggetto del finanziamento risultavano integralmente realizzate e collaudate, richiamava a fondamento del provvedimento di revoca gli accertamenti della Guardia di Finanza, precisando di non aver svolto in via autonoma verifiche ulteriori sulla regolarità delle fatture presentate dal beneficiario. Seguiva memoria di replica del 18 maggio 2023 da parte dell' All'udienza dell'8 giugno 2023 Parte_2 la causa veniva trattenuta in decisione e il TAR Sardegna pronunciava la sentenza n. 427/2023, con la quale dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, individuando nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione sulla controversia e disponendo la rimessione delle parti davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con compensazione delle spese di lite
A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, l' Parte_1 riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Oristano con atto di riassunzione ex art. 11 c.p.a. e art. 59 della legge n. 69 del 2009, notificato, secondo quanto risulta dagli atti di parte convenuta, in data 12 aprile 2024. Con tale atto, l'attrice riproponeva le domande già avanzate in sede amministrativa, chiedendo al giudice ordinario, previa disapplicazione degli atti amministrativi impugnati innanzi al TAR Sardegna con il ricorso n. 953/2017, di accertare l'illegittimità della revoca del contributo disposta da e dei conseguenti atti di recupero delle somme erogate. Nell'atto CP_1 di riassunzione venivano nuovamente richiamati i provvedimenti costituiti dalla nota prot. 0044303 del 14 settembre 2017, dalla determinazione n. 2621 del 4 agosto 2017 e dalla nota prot. 29378 del 23 giugno 2017 di preavviso di revoca, nonché ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale, ribadendo che la revoca era stata adottata sulla base di presupposti contestati e senza un'autonoma istruttoria da parte dell'amministrazione concedente.
Nel giudizio di riassunzione si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, CP_1 nella quale l'Amministrazione contestava integralmente le domande attoree, richiamava la sentenza del TAR n. 427/2023 e sosteneva la legittimità dell'operato amministrativo. In particolare, CP_1 deduceva che la vicenda atteneva alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e che la CP_1 revoca del contributo costituiva l'esito di una verifica ex post attivata a seguito della segnalazione della Guardia di Finanza, finalizzata alla verifica della regolarità della documentazione giustificativa presentata dal beneficiario. L'Amministrazione ribadiva che, pur non essendo in contestazione l'effettiva realizzazione delle opere finanziate, la revoca trovava fondamento nella ritenuta irregolarità delle fatture prodotte e nella conseguente violazione delle condizioni di mantenimento del finanziamento già erogato
Nel prosieguo del giudizio civile, depositava memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. n. 1 CP_1 in data 21 febbraio 2025 e successiva seconda memoria integrativa riferita all'udienza del 7 aprile
3 2025, nella quale ribadiva espressamente tutte le difese, domande, deduzioni e produzioni documentali già svolte nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 settembre 2024, insistendo per il rigetto delle domande attrici e per la decisione della causa sulla base delle prove documentali ritenute sufficienti ai fini del decidere .
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
La posizione giuridica dell' è costruita sull'assunto che il Parte_1 provvedimento di revoca adottato da sia illegittimo perché fondato su presupposti CP_1 non accertati, in assenza di un'istruttoria autonoma e in contrasto con gli esiti positivi dell'istruttoria originaria svolta dalla stessa amministrazione concedente. Secondo l'attrice, il rapporto di sovvenzione si è regolarmente svolto sino alla fase finale di liquidazione del contributo, essendo pacifico che l'investimento finanziato sia stato integralmente realizzato e positivamente accertato da mediante sopralluogo, verbale di accertamento finale e certificato di regolare esecuzione, CP_1 culminati nell'erogazione del contributo. In tale prospettiva, la successiva revoca viene qualificata dall'attrice come un esercizio illegittimo del potere di autotutela, in quanto basato esclusivamente sulla segnalazione della Guardia di Finanza, recepita in modo acritico dall'amministrazione, senza alcuna verifica diretta e senza una valutazione autonoma delle circostanze contestate.
L' sostiene che la segnalazione della Guardia di Finanza costituisse una mera ipotesi Parte_2 accusatoria, priva di carattere definitivo e non assistita da un accertamento giudiziale, e che CP_1 abbia erroneamente attribuito a tale segnalazione un valore oggettivo e conclusivo, prescindendo dall'esito del procedimento penale e senza svolgere alcun approfondimento istruttorio. In tal senso, l'attrice contesta la correttezza giuridica dell'assunto secondo cui l'amministrazione potesse considerare “acclarate” le irregolarità segnalate dalla Guardia di Finanza, evidenziando come la stessa abbia ammesso, negli atti difensivi, di non aver effettuato verifiche autonome sulla regolarità CP_1 delle fatture, limitandosi a richiamare gli accertamenti dell'organo di polizia giudiziaria.
Sul piano sostanziale, l'attrice valorizza la circostanza che la contestazione mossa da non CP_1 riguarda l'inesistenza materiale dell'investimento, né la mancata realizzazione delle opere finanziate, ma esclusivamente la presunta falsità soggettiva delle fatture, ossia l'asserita difformità tra il soggetto che avrebbe eseguito i lavori e il soggetto emittente le fatture. Secondo la prospettazione dell' Pt_2
tale profilo sarebbe giuridicamente irrilevante ai fini della legittimità del contributo, poiché
[...] il bando richiedeva la realizzazione dell'investimento e la sua rendicontazione mediante fatture quietanzate, requisiti che sarebbero stati integralmente rispettati e inizialmente ritenuti sufficienti dalla stessa in sede di liquidazione. La revoca del contributo, in presenza di un'opera CP_1 incontestabilmente realizzata, collaudata e utilizzata, viene quindi rappresentata come sproporzionata e irragionevole, oltre che fondata su un presupposto ritenuto falso o comunque indimostrato.
Di contro, la posizione giuridica di è incentrata sulla qualificazione della CP_1 controversia come attinente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e al rispetto delle condizioni di mantenimento del contributo già erogato. L'Amministrazione sostiene che la revoca non costituisca una rivalutazione discrezionale dell'originaria ammissione al finanziamento, bensì l'esito di una verifica ex post, attivata a seguito della segnalazione della Guardia di Finanza, finalizzata ad accertare la regolarità della documentazione giustificativa prodotta dal beneficiario. In tale ottica, afferma che, una volta emerse irregolarità nella rendicontazione delle spese, CP_1
l'amministrazione sarebbe tenuta a procedere alla revoca del contributo, indipendentemente dall'effettiva realizzazione delle opere finanziate.
4 riconosce espressamente che l'investimento è stato realizzato e che tale circostanza non è CP_1 oggetto di contestazione, ma ritiene che ciò non sia sufficiente a legittimare il mantenimento del contributo in presenza di fatture ritenute false o riferite a operazioni non esistenti sotto il profilo soggettivo. Secondo la tesi dell'Amministrazione, le previsioni del bando imponevano non solo la realizzazione dell'opera, ma anche la corretta rendicontazione delle spese mediante fatture quietanzate e dichiarazioni liberatorie veritiere;
la presentazione di documentazione attestante operazioni non esistenti, anche se relative a lavori effettivamente eseguiti da soggetti diversi, integrerebbe una violazione delle condizioni essenziali per il mantenimento del finanziamento.
In tale prospettiva, attribuisce alla segnalazione della Guardia di Finanza un valore di CP_1 accertamento oggettivo dell'irregolarità, ritenendo che le risultanze dell'attività di polizia giudiziaria possano essere poste a fondamento del provvedimento amministrativo di revoca a prescindere dall'esito del giudizio penale. L'Amministrazione sostiene che la presentazione di fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti configuri una falsa dichiarazione rilevante ai fini della normativa di settore e dei regolamenti comunitari richiamati, con conseguente indebito percepimento di denaro pubblico e obbligo di restituzione delle somme erogate.
In conclusione, il contrasto tra le parti si incentra, da un lato, sulla tesi dell' secondo Parte_2 cui la corretta realizzazione dell'opera e la mancanza di un'istruttoria autonoma renderebbero illegittima la revoca, e, dall'altro lato, sulla tesi di secondo cui la violazione delle regole di CP_1 rendicontazione, accertata sulla base della segnalazione della Guardia di Finanza, sarebbe di per sé sufficiente a giustificare la revoca del contributo e il recupero delle somme, indipendentemente dall'effettiva esecuzione dell'investimento.
Lo scrivente non ritiene di poter condividere la tesi della convenuta, pur nella consapevolezza dell'esistenza di pronunce giurisprudenziali che assegnano peso decisivo alle “segnalazioni” della GDF.
Così in particolare la Sentenza Corte Di Appello Di Roma N. 4849 2025 – N. R.G. 00001581 2021 muove dalla qualificazione del provvedimento di revoca del contributo come atto dovuto conseguente all'accertamento della mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio, in particolare della idoneità della documentazione di spesa. La Corte afferma che la realizzazione materiale delle opere non è sufficiente, di per sé, a giustificare il mantenimento del contributo, qualora le fatture prodotte siano soggettivamente inesistenti e non dimostrino che il beneficiario abbia effettivamente sostenuto i costi dichiarati. Viene ritenuto legittimo il fondamento del provvedimento sugli accertamenti della Guardia di Finanza, considerati idonei a prescindere dall'esito del procedimento penale.
Va peraltro osservato che la decisione in parola non risulta trasferibile sic et simpliciter al caso in esame, in ragione di decisive differenze fattuali e procedimentali che connotano la presente controversia.
Nel caso oggetto del presente giudizio, infatti, non si verte in un'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia accertato sin dall'origine, o comunque in sede di verifica immediatamente successiva all'esecuzione dell'intervento, la mancanza o l'inidoneità della documentazione giustificativa delle spese sostenute dal beneficiario.
Al contrario, dagli atti risulta che , all'esito di una compiuta istruttoria tecnica e CP_1 amministrativa, ha effettuato un sopralluogo in data 13 maggio 2009, ha redatto verbale di accertamento finale e certificato di regolare esecuzione e ha approvato la contabilità finale dei lavori, attestando espressamente la realizzazione degli investimenti “a regola d'arte”, la loro conformità al
5 progetto approvato e la regolarità della spesa rendicontata, con conseguente liquidazione del contributo.
Tale sequenza procedimentale assume rilievo dirimente, poiché segna il consolidamento di una valutazione positiva dell'Amministrazione concedente non solo in ordine alla realizzazione delle opere, ma anche in relazione alla documentazione di spesa prodotta, la quale è stata esaminata, ritenuta congrua e posta a fondamento dell'erogazione del beneficio.
In questo contesto, la successiva determinazione di revoca non si innesta su una originaria carenza documentale, bensì interviene a distanza di anni sulla base esclusiva di una segnalazione della Guardia di Finanza, senza che abbia proceduto ad alcuna rinnovazione dell'istruttoria tecnica CP_1
o contabile né abbia rimesso in discussione, con valutazioni autonome, gli accertamenti già compiuti e formalmente cristallizzati nei propri atti conclusivi.
Ne consegue che la fattispecie in esame si differenzia radicalmente da quelle in cui la giurisprudenza ha ritenuto legittima la revoca del contributo per difetto originario o radicale della prova dei costi sostenuti, giacché, nel presente caso, la prova della spesa è stata non solo fornita dal beneficiario, ma anche verificata e validata dall'Amministrazione procedente, la quale ha espressamente attestato la regolarità della contabilità e delle fatture prodotte. In tale prospettiva, la mera emersione successiva di contestazioni di natura fiscale o tributaria, riferite alla qualificazione soggettiva delle operazioni fatturate, non può automaticamente travolgere gli esiti di un'istruttoria amministrativa già conclusa con esito favorevole, in assenza di una puntuale dimostrazione dell'inesistenza dei costi o della falsità materiale delle opere rendicontate.
Diversamente opinando, si perverrebbe a una sostanziale elisione del valore degli accertamenti finali compiuti dall'Amministrazione concedente e alla trasformazione della revoca in uno strumento di riesame retroattivo illimitato di valutazioni già consolidate, in contrasto con i principi di certezza dei rapporti giuridici, di affidamento del beneficiario e di coerenza dell'azione amministrativa, tanto più laddove, come nel caso di specie, l'Amministrazione stessa ha ammesso di non aver svolto alcuna istruttoria autonoma ulteriore rispetto alla segnalazione ricevuta.
Gli atti conclusivi del procedimento erogativo non costituiscono meri passaggi endoprocedimentali, ma rappresentano l'espressione di una valutazione tecnica e amministrativa definitiva, idonea a fondare nel destinatario del contributo un legittimo affidamento qualificato, tanto più in un contesto in cui l'investimento è stato integralmente realizzato, destinato in modo stabile all'esercizio dell'attività agricola e non risulta in alcun modo reversibile sul piano materiale. In presenza di siffatti accertamenti, il beneficiario è indotto a confidare, in modo ragionevole e incolpevole, nella stabilità del rapporto di sovvenzione e nella definitività della valutazione positiva espressa dall'Amministrazione concedente.
In tale prospettiva, la successiva revoca del contributo, intervenuta a distanza di anni e fondata esclusivamente su una segnalazione esterna, senza una rinnovazione dell'istruttoria tecnica e senza una confutazione puntuale degli accertamenti già compiuti, finisce per incidere retroattivamente su una situazione giuridica ormai consolidata, svuotando di contenuto la funzione stessa degli accertamenti finali e compromettendo l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. L'Amministrazione, dopo aver attestato la regolarità dell'intervento e aver erogato il contributo, non può limitarsi a disconoscere i propri precedenti accertamenti sulla base di valutazioni meramente indiziarie o di rilievi di natura diversa e successiva, senza dimostrare in modo rigoroso l'inesistenza dei costi o la radicale inattendibilità della documentazione già verificata.
6 Ne deriva che, nel caso in esame, la revoca non può essere giustificata come semplice atto dovuto conseguente al venir meno dei presupposti del beneficio, poiché tali presupposti erano stati espressamente accertati e positivamente valutati dall'Amministrazione stessa. In assenza di un accertamento nuovo, specifico e autonomo che dimostri l'erroneità o la falsità degli atti conclusivi del procedimento originario, la rimozione del contributo si pone in contrasto con il principio di tutela dell'affidamento del privato e con il canone di coerenza e leale collaborazione che deve informare l'azione amministrativa, soprattutto quando essa incide su investimenti già realizzati e non più suscettibili di restituzione in forma specifica.
D'altro canto, la Guardia di Finanza pur qualificando talune fatture come soggettivamente inesistenti sotto il profilo dell'identità dell'emittente, non contiene alcuna contestazione in ordine a una partecipazione consapevole o fraudolenta del beneficiario al meccanismo di fatturazione ritenuto illecito. Dal documento non risulta, infatti, che l' abbia concorso alla Parte_2 formazione delle fatture, né che fosse a conoscenza della loro eventuale inesistenza soggettiva, né che abbia posto in essere condotte simulatorie o collusive con i fornitori. In tale contesto, l'estensione automatica degli effetti dell'irregolarità riscontrata in capo ai terzi fornitori alla posizione del beneficiario del contributo finisce per introdurre, in via surrettizia, una forma di responsabilità per fatto altrui, non ancorata ad alcun accertamento espresso sull'elemento soggettivo del destinatario del provvedimento, e non desumibile dalla segnalazione posta a fondamento della revoca.
Parimenti significativo è il fatto che la Guardia di Finanza non contesta in alcun modo la congruità degli importi fatturati rispetto ai lavori eseguiti. Dalla segnalazione non emergono rilievi di sovrafatturazione, né valutazioni di sproporzione economica tra il valore delle opere realizzate e le somme indicate nelle fatture, né stime alternative dei costi effettivamente sostenuti. La contestazione si arresta, dunque, sul piano della qualificazione soggettiva delle operazioni documentate, senza porre in discussione l'esistenza materiale delle opere né il loro valore economico. In assenza di una contestazione sulla congruità della spesa e sulla corrispondenza degli importi ai lavori effettivamente realizzati, la revoca del contributo finisce per colpire un costo che non è mai stato ritenuto eccessivo, fittizio o sproporzionato, ma soltanto documentato mediante fatture ritenute soggettivamente non idonee.
Tali elementi, considerati congiuntamente, evidenziano come il provvedimento impugnato non si fondi su un accertamento della indebita percezione del contributo in termini sostanziali, ma su una traslazione automatica delle irregolarità ascritte ai fornitori in capo al beneficiario, in assenza sia di una dimostrazione della sua responsabilità personale sia di una contestazione sulla reale entità della spesa sostenuta, con conseguente criticità della misura adottata sotto il profilo della correttezza del presupposto e della coerenza dell'azione amministrativa.
*****
La domanda va dunque accolta
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. La controversia, infatti, presenta profili di oggettiva complessità, sia in fatto sia in diritto, ed è stata originata da una vicenda nella quale l'Amministrazione aveva inizialmente svolto un'istruttoria completa, conclusa con accertamenti finali positivi e con l'erogazione del contributo, successivamente rimessi in discussione a distanza di anni sulla base di accertamenti esterni. Tale peculiare evoluzione procedimentale, unitamente alla natura delle questioni giuridiche trattate e alla non univocità del quadro interpretativo di riferimento, giustifica la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
7 *****
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 304/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
A. accoglie la domanda attrice e, per l'effetto,
1. disapplica la determinazione n. 2621 del 4 agosto 2017 di revoca della concessione n. 4662/09 del 30 settembre 2009, nonché la nota prot. n. 0044303 del 14 settembre 2017 e la nota prot. n. 29378 del 23 giugno 2017 di preavviso di revoca, e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
2. accerta e dichiara l'illegittimità della revoca del contributo pubblico disposto in danno dell' ; Parte_1
3. dichiara l'inesistenza dell'obbligo restitutorio in capo all'attrice in relazione alle somme oggetto del provvedimento di revoca. B. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Oristano, 19.12.2025
Il Giudice
EF PO
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SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 304 2024 R.G., tra:
(c.f. e partita IVA ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Gavoi, Viale Repubblica n. 109, in persona del legale rappresentante sig. nato a Parte_1
Gavoi il 2.04.1965 (c.f. ) rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Varone C.F._1
(c.f. – fax 0789/608106 – pec e AN MA CodiceFiscale_2 Email_1
AS (c.f. ) per mandato in atti CodiceFiscale_3
- ATTRICE
Controparte_1
(C.F. e P.I. ) con sede legale in Oristano, via Cagliari n. 276, e sede
[...] P.IVA_2 amministrativa in Cagliari, via Caprera n.8, in persona del Direttore Generale e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. Anna Lisa Noce (C.F.:
) C.F._4
- CONVENUTA
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Oggetto: revoca contributi pubblici
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTRICE
“respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- previa disapplicazione degli atti amministrativi impugnati dinanzi al Tar Sardegna col ricorso n. 953/2017 e precisamente:
- della nota prot. 0044303.14-09-2017 del 14.09.2017 del direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese dell' avente ad oggetto ―POR Sardegna 2000 – 2006, Misura 4.9/G CP_1 comparto suinicolo, annualità 2006 – trasmissione deter-minazione n. 2621 del 04/08/2017 di revoca della concessione n. 4662/09 del 30/09/2009 – con la quale è Parte_2 stata comunicata la revoca della concessione n. 4662/09 del 30/09/2009 (doc. 1);
- della determinazione n° 0002621.04-08-2017 del direttore del Servizio Territo-riale dell'Oristanese dell' avente ad oggetto ―P. 2000-2006, Misura 4.9/G comparto suinicolo, CP_1 CP_2 annualità 2006. Segnalazione della Guardia di Finanza per danno erariale. Revoca della determinazione di concessione e liquida-zione finale del contributo n. 4662/09 del 30/09/2009- 1 con la quale è stata disposta la revoca del finanziamento ed è Parte_2 stata disposta la restituzione delle somme erogate alla ricorrente (doc. 2);
- per quanto occorrer possa, della nota del direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese dell' prot. 29378 del 23.06.2017, avente ad oggetto ―P. 2000-2006, Misura CP_1 CP_2
4.9/G comparto suinicolo, annualità 2006. Se-gnalazione della Guardia di Finanza per danno erariale. Preavviso di revoca della de-terminazione di concessione e liquidazione finale del contributo n. 4662/09 del 30/09/2009, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, Parte_1
(doc. 3).
[...]
- di ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale.
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca adottato da nei confronti CP_1 dell' Parte_2
- accertare e dichiarare l'esatto adempimento dell' di tutte le obbligazioni Parte_2 assunte per l'erogazione del contributo;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell di trattenere presso di sé Parte_2 il contributo percepito pari ad € 14.662,13, già integral-mente, contabilizzato e utilizzato come da documentazione prodotta;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
CONVENUTA Si chiede che l'Illustrissimo Tribunale voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a) Dichiarare la piena legittimità ed esecutività degli atti impugnati;
b) Respinga le domande conclusive tutte formulate da parte attrice in riassunzione in quanto infondate in fatto e diritto avendo l'Amministrazione resistente correttamente operato in termini di verifica della sussistenza o meno dei requisiti per il mantenimento del contributo erogato sulla base della documentazione acquisita e, per l'effetto, dichiarare essere parte attrice in riassunzione tenuta alla restituzione della somma ingiunta in quanto percepita indebitamente. c) Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di giudizio.
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FATTO
Con ricorso notificato e iscritto al ruolo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna al n. 953/2017, l' adiva il giudice amministrativo per Parte_1 ottenere l'annullamento dei provvedimenti con i quali aveva disposto la revoca del CP_1 contributo concesso con determinazione n. 4662/09 del 30 settembre 2009, avente ad oggetto un finanziamento finalizzato alla realizzazione di una porcilaia nell'azienda agricola sita in agro di Aidomaggiore, località Tuvamene. Il ricorso aveva ad oggetto, in particolare, la nota prot. 0044303 del 14 settembre 2017, recante la comunicazione della revoca, la determinazione n. 2621 del 4 agosto 2017, con la quale la revoca era stata formalmente disposta e si era proceduto alla richiesta di restituzione delle somme erogate, nonché la nota prot. 29378 del 23 giugno 2017 di preavviso di revoca ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, oltre a ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale
Nel ricorso introduttivo l' esponeva diffusamente le vicende relative alla domanda di Parte_2 finanziamento presentata nel 2006 nell'ambito del POR Sardegna 2000-2006, Misura 4.9/G comparto suinicolo, alla positiva istruttoria svolta dall'amministrazione concedente, alla realizzazione delle opere finanziate e al successivo accertamento finale eseguito da , culminato nell'erogazione CP_1
2 del contributo pari a euro 14.662,13. L'atto introduttivo dava quindi conto della successiva segnalazione della Guardia di Finanza e dell'avvio del procedimento di revoca, evidenziando come l'amministrazione avesse fondato il proprio operato esclusivamente sul contenuto della segnalazione stessa. Sulla base di tali premesse, l' ricorrente deduceva l'illegittimità dei provvedimenti Pt_2 impugnati, prospettando vizi di difetto di motivazione, erroneità e falsità del presupposto, mancato svolgimento di un'istruttoria autonoma da parte di e violazione delle garanzie partecipative CP_1 procedimentali, sostenendo che la revoca fosse stata adottata senza alcuna verifica diretta e in assenza di un accertamento definitivo dei fatti contestati
Nel giudizio amministrativo si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e CP_1 sollevando, in via preliminare, eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nel prosieguo del giudizio, le parti depositavano ulteriori memorie difensive. In particolare, l' Pt_2 insisteva per l'accoglimento delle domande, mentre , con memoria depositata il 4
[...] CP_1 maggio 2023, ribadiva l'eccezione di difetto di giurisdizione e, pur dando atto che le opere oggetto del finanziamento risultavano integralmente realizzate e collaudate, richiamava a fondamento del provvedimento di revoca gli accertamenti della Guardia di Finanza, precisando di non aver svolto in via autonoma verifiche ulteriori sulla regolarità delle fatture presentate dal beneficiario. Seguiva memoria di replica del 18 maggio 2023 da parte dell' All'udienza dell'8 giugno 2023 Parte_2 la causa veniva trattenuta in decisione e il TAR Sardegna pronunciava la sentenza n. 427/2023, con la quale dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, individuando nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione sulla controversia e disponendo la rimessione delle parti davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con compensazione delle spese di lite
A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, l' Parte_1 riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Oristano con atto di riassunzione ex art. 11 c.p.a. e art. 59 della legge n. 69 del 2009, notificato, secondo quanto risulta dagli atti di parte convenuta, in data 12 aprile 2024. Con tale atto, l'attrice riproponeva le domande già avanzate in sede amministrativa, chiedendo al giudice ordinario, previa disapplicazione degli atti amministrativi impugnati innanzi al TAR Sardegna con il ricorso n. 953/2017, di accertare l'illegittimità della revoca del contributo disposta da e dei conseguenti atti di recupero delle somme erogate. Nell'atto CP_1 di riassunzione venivano nuovamente richiamati i provvedimenti costituiti dalla nota prot. 0044303 del 14 settembre 2017, dalla determinazione n. 2621 del 4 agosto 2017 e dalla nota prot. 29378 del 23 giugno 2017 di preavviso di revoca, nonché ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale, ribadendo che la revoca era stata adottata sulla base di presupposti contestati e senza un'autonoma istruttoria da parte dell'amministrazione concedente.
Nel giudizio di riassunzione si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, CP_1 nella quale l'Amministrazione contestava integralmente le domande attoree, richiamava la sentenza del TAR n. 427/2023 e sosteneva la legittimità dell'operato amministrativo. In particolare, CP_1 deduceva che la vicenda atteneva alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e che la CP_1 revoca del contributo costituiva l'esito di una verifica ex post attivata a seguito della segnalazione della Guardia di Finanza, finalizzata alla verifica della regolarità della documentazione giustificativa presentata dal beneficiario. L'Amministrazione ribadiva che, pur non essendo in contestazione l'effettiva realizzazione delle opere finanziate, la revoca trovava fondamento nella ritenuta irregolarità delle fatture prodotte e nella conseguente violazione delle condizioni di mantenimento del finanziamento già erogato
Nel prosieguo del giudizio civile, depositava memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. n. 1 CP_1 in data 21 febbraio 2025 e successiva seconda memoria integrativa riferita all'udienza del 7 aprile
3 2025, nella quale ribadiva espressamente tutte le difese, domande, deduzioni e produzioni documentali già svolte nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 settembre 2024, insistendo per il rigetto delle domande attrici e per la decisione della causa sulla base delle prove documentali ritenute sufficienti ai fini del decidere .
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La posizione giuridica dell' è costruita sull'assunto che il Parte_1 provvedimento di revoca adottato da sia illegittimo perché fondato su presupposti CP_1 non accertati, in assenza di un'istruttoria autonoma e in contrasto con gli esiti positivi dell'istruttoria originaria svolta dalla stessa amministrazione concedente. Secondo l'attrice, il rapporto di sovvenzione si è regolarmente svolto sino alla fase finale di liquidazione del contributo, essendo pacifico che l'investimento finanziato sia stato integralmente realizzato e positivamente accertato da mediante sopralluogo, verbale di accertamento finale e certificato di regolare esecuzione, CP_1 culminati nell'erogazione del contributo. In tale prospettiva, la successiva revoca viene qualificata dall'attrice come un esercizio illegittimo del potere di autotutela, in quanto basato esclusivamente sulla segnalazione della Guardia di Finanza, recepita in modo acritico dall'amministrazione, senza alcuna verifica diretta e senza una valutazione autonoma delle circostanze contestate.
L' sostiene che la segnalazione della Guardia di Finanza costituisse una mera ipotesi Parte_2 accusatoria, priva di carattere definitivo e non assistita da un accertamento giudiziale, e che CP_1 abbia erroneamente attribuito a tale segnalazione un valore oggettivo e conclusivo, prescindendo dall'esito del procedimento penale e senza svolgere alcun approfondimento istruttorio. In tal senso, l'attrice contesta la correttezza giuridica dell'assunto secondo cui l'amministrazione potesse considerare “acclarate” le irregolarità segnalate dalla Guardia di Finanza, evidenziando come la stessa abbia ammesso, negli atti difensivi, di non aver effettuato verifiche autonome sulla regolarità CP_1 delle fatture, limitandosi a richiamare gli accertamenti dell'organo di polizia giudiziaria.
Sul piano sostanziale, l'attrice valorizza la circostanza che la contestazione mossa da non CP_1 riguarda l'inesistenza materiale dell'investimento, né la mancata realizzazione delle opere finanziate, ma esclusivamente la presunta falsità soggettiva delle fatture, ossia l'asserita difformità tra il soggetto che avrebbe eseguito i lavori e il soggetto emittente le fatture. Secondo la prospettazione dell' Pt_2
tale profilo sarebbe giuridicamente irrilevante ai fini della legittimità del contributo, poiché
[...] il bando richiedeva la realizzazione dell'investimento e la sua rendicontazione mediante fatture quietanzate, requisiti che sarebbero stati integralmente rispettati e inizialmente ritenuti sufficienti dalla stessa in sede di liquidazione. La revoca del contributo, in presenza di un'opera CP_1 incontestabilmente realizzata, collaudata e utilizzata, viene quindi rappresentata come sproporzionata e irragionevole, oltre che fondata su un presupposto ritenuto falso o comunque indimostrato.
Di contro, la posizione giuridica di è incentrata sulla qualificazione della CP_1 controversia come attinente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e al rispetto delle condizioni di mantenimento del contributo già erogato. L'Amministrazione sostiene che la revoca non costituisca una rivalutazione discrezionale dell'originaria ammissione al finanziamento, bensì l'esito di una verifica ex post, attivata a seguito della segnalazione della Guardia di Finanza, finalizzata ad accertare la regolarità della documentazione giustificativa prodotta dal beneficiario. In tale ottica, afferma che, una volta emerse irregolarità nella rendicontazione delle spese, CP_1
l'amministrazione sarebbe tenuta a procedere alla revoca del contributo, indipendentemente dall'effettiva realizzazione delle opere finanziate.
4 riconosce espressamente che l'investimento è stato realizzato e che tale circostanza non è CP_1 oggetto di contestazione, ma ritiene che ciò non sia sufficiente a legittimare il mantenimento del contributo in presenza di fatture ritenute false o riferite a operazioni non esistenti sotto il profilo soggettivo. Secondo la tesi dell'Amministrazione, le previsioni del bando imponevano non solo la realizzazione dell'opera, ma anche la corretta rendicontazione delle spese mediante fatture quietanzate e dichiarazioni liberatorie veritiere;
la presentazione di documentazione attestante operazioni non esistenti, anche se relative a lavori effettivamente eseguiti da soggetti diversi, integrerebbe una violazione delle condizioni essenziali per il mantenimento del finanziamento.
In tale prospettiva, attribuisce alla segnalazione della Guardia di Finanza un valore di CP_1 accertamento oggettivo dell'irregolarità, ritenendo che le risultanze dell'attività di polizia giudiziaria possano essere poste a fondamento del provvedimento amministrativo di revoca a prescindere dall'esito del giudizio penale. L'Amministrazione sostiene che la presentazione di fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti configuri una falsa dichiarazione rilevante ai fini della normativa di settore e dei regolamenti comunitari richiamati, con conseguente indebito percepimento di denaro pubblico e obbligo di restituzione delle somme erogate.
In conclusione, il contrasto tra le parti si incentra, da un lato, sulla tesi dell' secondo Parte_2 cui la corretta realizzazione dell'opera e la mancanza di un'istruttoria autonoma renderebbero illegittima la revoca, e, dall'altro lato, sulla tesi di secondo cui la violazione delle regole di CP_1 rendicontazione, accertata sulla base della segnalazione della Guardia di Finanza, sarebbe di per sé sufficiente a giustificare la revoca del contributo e il recupero delle somme, indipendentemente dall'effettiva esecuzione dell'investimento.
Lo scrivente non ritiene di poter condividere la tesi della convenuta, pur nella consapevolezza dell'esistenza di pronunce giurisprudenziali che assegnano peso decisivo alle “segnalazioni” della GDF.
Così in particolare la Sentenza Corte Di Appello Di Roma N. 4849 2025 – N. R.G. 00001581 2021 muove dalla qualificazione del provvedimento di revoca del contributo come atto dovuto conseguente all'accertamento della mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio, in particolare della idoneità della documentazione di spesa. La Corte afferma che la realizzazione materiale delle opere non è sufficiente, di per sé, a giustificare il mantenimento del contributo, qualora le fatture prodotte siano soggettivamente inesistenti e non dimostrino che il beneficiario abbia effettivamente sostenuto i costi dichiarati. Viene ritenuto legittimo il fondamento del provvedimento sugli accertamenti della Guardia di Finanza, considerati idonei a prescindere dall'esito del procedimento penale.
Va peraltro osservato che la decisione in parola non risulta trasferibile sic et simpliciter al caso in esame, in ragione di decisive differenze fattuali e procedimentali che connotano la presente controversia.
Nel caso oggetto del presente giudizio, infatti, non si verte in un'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia accertato sin dall'origine, o comunque in sede di verifica immediatamente successiva all'esecuzione dell'intervento, la mancanza o l'inidoneità della documentazione giustificativa delle spese sostenute dal beneficiario.
Al contrario, dagli atti risulta che , all'esito di una compiuta istruttoria tecnica e CP_1 amministrativa, ha effettuato un sopralluogo in data 13 maggio 2009, ha redatto verbale di accertamento finale e certificato di regolare esecuzione e ha approvato la contabilità finale dei lavori, attestando espressamente la realizzazione degli investimenti “a regola d'arte”, la loro conformità al
5 progetto approvato e la regolarità della spesa rendicontata, con conseguente liquidazione del contributo.
Tale sequenza procedimentale assume rilievo dirimente, poiché segna il consolidamento di una valutazione positiva dell'Amministrazione concedente non solo in ordine alla realizzazione delle opere, ma anche in relazione alla documentazione di spesa prodotta, la quale è stata esaminata, ritenuta congrua e posta a fondamento dell'erogazione del beneficio.
In questo contesto, la successiva determinazione di revoca non si innesta su una originaria carenza documentale, bensì interviene a distanza di anni sulla base esclusiva di una segnalazione della Guardia di Finanza, senza che abbia proceduto ad alcuna rinnovazione dell'istruttoria tecnica CP_1
o contabile né abbia rimesso in discussione, con valutazioni autonome, gli accertamenti già compiuti e formalmente cristallizzati nei propri atti conclusivi.
Ne consegue che la fattispecie in esame si differenzia radicalmente da quelle in cui la giurisprudenza ha ritenuto legittima la revoca del contributo per difetto originario o radicale della prova dei costi sostenuti, giacché, nel presente caso, la prova della spesa è stata non solo fornita dal beneficiario, ma anche verificata e validata dall'Amministrazione procedente, la quale ha espressamente attestato la regolarità della contabilità e delle fatture prodotte. In tale prospettiva, la mera emersione successiva di contestazioni di natura fiscale o tributaria, riferite alla qualificazione soggettiva delle operazioni fatturate, non può automaticamente travolgere gli esiti di un'istruttoria amministrativa già conclusa con esito favorevole, in assenza di una puntuale dimostrazione dell'inesistenza dei costi o della falsità materiale delle opere rendicontate.
Diversamente opinando, si perverrebbe a una sostanziale elisione del valore degli accertamenti finali compiuti dall'Amministrazione concedente e alla trasformazione della revoca in uno strumento di riesame retroattivo illimitato di valutazioni già consolidate, in contrasto con i principi di certezza dei rapporti giuridici, di affidamento del beneficiario e di coerenza dell'azione amministrativa, tanto più laddove, come nel caso di specie, l'Amministrazione stessa ha ammesso di non aver svolto alcuna istruttoria autonoma ulteriore rispetto alla segnalazione ricevuta.
Gli atti conclusivi del procedimento erogativo non costituiscono meri passaggi endoprocedimentali, ma rappresentano l'espressione di una valutazione tecnica e amministrativa definitiva, idonea a fondare nel destinatario del contributo un legittimo affidamento qualificato, tanto più in un contesto in cui l'investimento è stato integralmente realizzato, destinato in modo stabile all'esercizio dell'attività agricola e non risulta in alcun modo reversibile sul piano materiale. In presenza di siffatti accertamenti, il beneficiario è indotto a confidare, in modo ragionevole e incolpevole, nella stabilità del rapporto di sovvenzione e nella definitività della valutazione positiva espressa dall'Amministrazione concedente.
In tale prospettiva, la successiva revoca del contributo, intervenuta a distanza di anni e fondata esclusivamente su una segnalazione esterna, senza una rinnovazione dell'istruttoria tecnica e senza una confutazione puntuale degli accertamenti già compiuti, finisce per incidere retroattivamente su una situazione giuridica ormai consolidata, svuotando di contenuto la funzione stessa degli accertamenti finali e compromettendo l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. L'Amministrazione, dopo aver attestato la regolarità dell'intervento e aver erogato il contributo, non può limitarsi a disconoscere i propri precedenti accertamenti sulla base di valutazioni meramente indiziarie o di rilievi di natura diversa e successiva, senza dimostrare in modo rigoroso l'inesistenza dei costi o la radicale inattendibilità della documentazione già verificata.
6 Ne deriva che, nel caso in esame, la revoca non può essere giustificata come semplice atto dovuto conseguente al venir meno dei presupposti del beneficio, poiché tali presupposti erano stati espressamente accertati e positivamente valutati dall'Amministrazione stessa. In assenza di un accertamento nuovo, specifico e autonomo che dimostri l'erroneità o la falsità degli atti conclusivi del procedimento originario, la rimozione del contributo si pone in contrasto con il principio di tutela dell'affidamento del privato e con il canone di coerenza e leale collaborazione che deve informare l'azione amministrativa, soprattutto quando essa incide su investimenti già realizzati e non più suscettibili di restituzione in forma specifica.
D'altro canto, la Guardia di Finanza pur qualificando talune fatture come soggettivamente inesistenti sotto il profilo dell'identità dell'emittente, non contiene alcuna contestazione in ordine a una partecipazione consapevole o fraudolenta del beneficiario al meccanismo di fatturazione ritenuto illecito. Dal documento non risulta, infatti, che l' abbia concorso alla Parte_2 formazione delle fatture, né che fosse a conoscenza della loro eventuale inesistenza soggettiva, né che abbia posto in essere condotte simulatorie o collusive con i fornitori. In tale contesto, l'estensione automatica degli effetti dell'irregolarità riscontrata in capo ai terzi fornitori alla posizione del beneficiario del contributo finisce per introdurre, in via surrettizia, una forma di responsabilità per fatto altrui, non ancorata ad alcun accertamento espresso sull'elemento soggettivo del destinatario del provvedimento, e non desumibile dalla segnalazione posta a fondamento della revoca.
Parimenti significativo è il fatto che la Guardia di Finanza non contesta in alcun modo la congruità degli importi fatturati rispetto ai lavori eseguiti. Dalla segnalazione non emergono rilievi di sovrafatturazione, né valutazioni di sproporzione economica tra il valore delle opere realizzate e le somme indicate nelle fatture, né stime alternative dei costi effettivamente sostenuti. La contestazione si arresta, dunque, sul piano della qualificazione soggettiva delle operazioni documentate, senza porre in discussione l'esistenza materiale delle opere né il loro valore economico. In assenza di una contestazione sulla congruità della spesa e sulla corrispondenza degli importi ai lavori effettivamente realizzati, la revoca del contributo finisce per colpire un costo che non è mai stato ritenuto eccessivo, fittizio o sproporzionato, ma soltanto documentato mediante fatture ritenute soggettivamente non idonee.
Tali elementi, considerati congiuntamente, evidenziano come il provvedimento impugnato non si fondi su un accertamento della indebita percezione del contributo in termini sostanziali, ma su una traslazione automatica delle irregolarità ascritte ai fornitori in capo al beneficiario, in assenza sia di una dimostrazione della sua responsabilità personale sia di una contestazione sulla reale entità della spesa sostenuta, con conseguente criticità della misura adottata sotto il profilo della correttezza del presupposto e della coerenza dell'azione amministrativa.
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La domanda va dunque accolta
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. La controversia, infatti, presenta profili di oggettiva complessità, sia in fatto sia in diritto, ed è stata originata da una vicenda nella quale l'Amministrazione aveva inizialmente svolto un'istruttoria completa, conclusa con accertamenti finali positivi e con l'erogazione del contributo, successivamente rimessi in discussione a distanza di anni sulla base di accertamenti esterni. Tale peculiare evoluzione procedimentale, unitamente alla natura delle questioni giuridiche trattate e alla non univocità del quadro interpretativo di riferimento, giustifica la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 304/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
A. accoglie la domanda attrice e, per l'effetto,
1. disapplica la determinazione n. 2621 del 4 agosto 2017 di revoca della concessione n. 4662/09 del 30 settembre 2009, nonché la nota prot. n. 0044303 del 14 settembre 2017 e la nota prot. n. 29378 del 23 giugno 2017 di preavviso di revoca, e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
2. accerta e dichiara l'illegittimità della revoca del contributo pubblico disposto in danno dell' ; Parte_1
3. dichiara l'inesistenza dell'obbligo restitutorio in capo all'attrice in relazione alle somme oggetto del provvedimento di revoca. B. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Oristano, 19.12.2025
Il Giudice
EF PO
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