Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 426/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 426/2025 promossa con ricorso depositato il 31/01/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...], il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Antonella De Peri;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Giancarlo Beraldo;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GE (VA), in data 11 giugno 2011 (anno 2011 atto n. 1 parte II serie A); separati con sentenza n 714/2021 del
Tribunale di Varese pubblicata il 26.07.2021 passata in giudicato il 18/10/2021; con i seguenti pagina 1 di 4
20.02.20215.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 31 gennaio 2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Per_ 1. i figli e rimarranno affidati in via esclusiva alla madre alle condizioni Per_1
dettate nella Sentenza del Tribunale di Varese n. 714/2021 pubblicata il 26.07.2021.
2. Non vengono indicate le modalità di visita da parte del padre, poiché la programmazione degli incontri tra padre e figli è determinata dal Servizio Sociale competente per il Comune di Cocquio Trevisago (VA), come disposto nella richiamata
Sentenza 714/2021.
3. Il Sig. si impegna a contribuire al mantenimento dei figli mediante il Pt_2 versamento di un assegno mensile di €. 325,00 per ciascun figlio (per un totale di
€ 650,00) rivalutabili ISTAT in via annuale, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate con applicazione del protocollo adottato dal Tribunale di Varese, al quale le parti fanno espresso rinvio a far tempo dal deposito del presente ricorso.
4. Le parti danno atto di aver raggiunto un accordo per la vendita dell'immobile ex casa coniugale, sito in Cocquio Trevisago – Strada Gaggetto n. 14 identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Cocquio Trevisago al foglio 4 particella 3457, sub. 9, cat. A7, classe 05, vani 7,5 - sub 10 cat. C/6 , classe 07 – mq. 29 e sub 18 mq. 12 cat. C/6, classe
02 e si impegnano a sottoscrivere, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, il mandato di durata semestrale all'Agenzia Immobiliare Di Forti Servizi Immobiliari di Di
Forti Devis, Castiglione Olona: il prezzo stabilito dalle parti per la vendita dell'immobile è
€ 290.000,00. È inteso che in assenza di acquirente il suddetto Mandato sarà rinnovato alla medesima Agenzia per ulteriori sei mesi. Decorso inutilmente anche questo ulteriore termine, le parti congiuntamente sceglieranno l'Agenzia Immobiliare alla quale affideranno il nuovo mandato, fissando (sempre congiuntamente) il prezzo di vendita;
nel caso di disaccordo sul prezzo di vendita, le parti affideranno ad un tecnico (Geometra-Architetto), scelto congiuntamente, la determinazione del valore di mercato del bene.
pagina 2 di 4 Si obbligano irrevocabilmente sin da ora ad accettare l'offerta che dovesse pervenire anche per un valore inferiore del prezzo di vendita sino ad un importo minimo di euro
260.000,00 ove la vendita non si perfezionasse entro il 31.12.2025. Il ricavato sarà suddiviso nella pari misura del 50%.
5. A decorrere dal mese successivo alla vendita dell'immobile coniugale, il padre, sgravato dal rateo di mutuo, contribuirà al mantenimento dei figli tramite assegno mensile di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), rivalutabili ISTAT in via annuale, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre, fermo il regime delle spese extrassegno come pattuito sub condizione nr. 3) del ricorso.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 19/02/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
, nata a [...], il [...], e nato a
[...] Parte_2
Milano il 21/10/1974, contratto dai coniugi in data 11.06.2011 in GE (VA), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GE (anno 2011, atto n. 1, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 3 di 4 3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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