Ordinanza cautelare 20 gennaio 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 4149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4149 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04149/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03188/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3188 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ernesto Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi emesso ex art. 39 TULPS in data 05-11-2024 dal Prefetto della Provincia di Milano, prot. n. -OMISSIS-notificato a mani dell’interessato in data 08-11-2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RI Di PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato il 29 novembre 2024, il ricorrente ha impugnato il decreto prot.n. -OMISSIS- datato 5 novembre 2924, con il quale il Prefetto di Milano ha disposto nei confronti dello stesso il divieto di detenzione delle armi ai sensi dell’art. 39 TULPS.
2. Il procedimento amministrativo era stato avviato dalla Prefettura in ragione della nota del 13 ottobre 2021, con la quale la Questura di Milano aveva segnalato di aver denunciato il ricorrente per aver tentato di spedire all’estero un’arma antica, con conseguente sequestro penale dell’arma e ritiro cautelativo delle restanti armi detenute dal ricorrente. Tuttavia, la Prefettura di Milano aveva ritenuto di sospendere il procedimento fino alla definizione del procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Milano, dove – in data 8 maggio 2024 – veniva formalizzata una richiesta di archiviazione.
3. Nel frattempo, la Tenenza dei Carabinieri di Cologno Monzese aveva segnalato alla Prefettura che, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata il 29 agosto 2024, il ricorrente era stato nuovamente deferito all’A.G. per i reati di cui agli artt. 695 e 697 c.p. (fabbricazione o commercio non autorizzato di armi e detenzione illegale di armi), in quanto presso l’abitazione del ricorrente erano state ritrovate numerose armi da fuoco, verosimilmente antiche o di interesse storico, nonché numerose armi bianche e munizioni, sottoposte a sequestro.
4. Sicché la Prefettura, riavviato il procedimento, in data 9 settembre 2024 adottava il divieto di detenzione armi qui impugnato.
5. Il ricorso, corredato di domanda cautelare, è affidato ad un unico motivo di illegittimità con il quale il ricorrente deduce l’errata applicazione dell’art. 39 TULPS in relazione all’art. 32 L. n. 110/1975, all’art. 38 TULPS e al D.M. 14 aprile 1982.
6. In sintesi, il ricorrente ha domandato l’annullamento parziale del decreto prefettizio, limitatamente alla detenzione delle armi da collezione; a suo dire, il divieto di detenzione non potrebbe riferirsi alle armi storiche in quanto sottoposte a diversa disciplina, sicché il divieto doveva riferirsi solo alle armi comuni da sparo da lui regolarmente detenute.
7. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione per resistere al ricorso, depositando documenti, memoria e replica.
8. L’Amministrazione ha innanzitutto dedotto il difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Milano, essendo quest’ultima un organo periferico del Ministero dell’Interno, non già un soggetto da esso distinto, quindi andrebbe dichiarato il difetto di legittimazione passiva; inoltre, ha difeso la legittimità del provvedimento impugnato adottato in ragione del venir meno dei requisiti di buona condotta e di affidabilità del ricorrente nell’uso e nella custodia delle armi.
9. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-pubblicata il 20 gennaio 2025, questo Collegio ha respinto la domanda cautelare avendo << Ritenuto che, ad un primo sommario esame tipico della presente fase cautelare, non si ravvisa nella vicenda in esame il dedotto periculum in mora, atteso che la paventata rottamazione delle armi antiche ritirate dai Carabinieri di Cologno Monzese non trova riscontro nel provvedimento impugnato, disponendo quest’ultimo che le armi vengano cedute ad un’armeria o ad una persona appositamente designata, in possesso del nulla osta del Questore o di porto d’armi >>.
10. In data 7 ottobre 2025 il ricorrente ha versato in giudizio copia delle dichiarazioni di cessione a terzi delle armi antiche e delle armi comuni.
11. Il ricorso è palesemente infondato e, pertanto, va respinto.
12. Preliminarmente, il Collegio osserva che la Prefettura di Milano non si è costituita in giudizio, sicché l’eccezione dedotta dall’Amministrazione resistente non ha pregio.
13. Nel merito, si osserva che il ricorrente contesta il decreto prefettizio in quanto non avrebbe limitato gli effetti del divieto alla detenzione delle armi comuni, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (n. 4919/2024) che ha ritenuto illegittima l’estensione del divieto alla collezione di armi storiche, artistiche e rare.
14. La tesi di parte ricorrente è inapplicabile al caso di specie.
14.1. Innanzitutto, la motivazione del provvedimento impugnato si basa su condotte penalmente rilevanti poste in essere dal ricorrente, che hanno riguardato non solo le armi comuni ma anche le armi antiche, da sparo e bianche, condotte che hanno inciso negativamente sulla permanenza dei presupposti normativi della buona condotta e dell’affidabilità nell’uso delle armi di cui agli artt. 11 e 39 del TULPS.
14.2. È infatti evidente che il recente procedimento penale, allo stato pendente, per i reati di cui agli artt. 695 e 697 c.p. (fabbricazione o commercio non autorizzato di armi e detenzione illegale di armi), cioè per reati specifici in materia di armi, esclude in radice la sussistenza dei citati requisiti.
14.3. Occorre rammentare che l'art. 39 del TULPS attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti qualora vengano a mancare le condizioni alle quali è subordinato il rilascio del titolo di polizia ex art. 11 o i relativi destinatari risultino capaci di abusarne.
14.4. Ai sensi degli artt. 10,11,42 e 43 del TULPS, l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nell'apprezzare se la persona richiedente il titolo abilitativo alla detenzione o al porto delle armi sia meritevole di tale titolo, e ciò per le evidenti e preminenti ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con la conseguenza che il giudizio di non affidabilità è per certi versi più stringente rispetto a quello di pericolosità sociale, giustificando per esempio il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni denotanti genericamente la mancanza di buona condotta (Consiglio di Stato, sez. III, 28 dicembre 2021, n. 8701; Consiglio di Stato, sez. III, 27 aprile 2022, n. 3329).
14.5. Va infatti rammentato che per la costante giurisprudenza la detenzione delle armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando invece un'eccezione al normale divieto, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività, essendo il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza conseguentemente connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2022, n. 8078; TAR Parma, 27 luglio 2022, n. 232; T.A.R. Umbria, Sez. I, 27 dicembre 2017, n. 813; T.A.R. Bari, Sez. III, 18 luglio 2017).
14.6. Al riguardo, la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che " il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse ". Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che " dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti ”.
15. Ciò detto, nel caso di specie, l’Autorità ha legittimamente e correttamente ritenuto il ricorrente non più in possesso dei requisiti normativi necessari per la detenzione delle armi in ragione della reiterazione di condotte penalmente rilevanti e integranti specifiche fattispecie di illeciti in materia di armi da parte dello stesso ricorrente.
16. Concludendo, il provvedimento si sottrae alle censure dedotte dal ricorrente avendo fatto corretta applicazione delle norme giuridiche e degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.
17. Le spese di lite, che seguono il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT UE, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
RI Di PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI Di PA | NT UE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.