Ordinanza cautelare 3 febbraio 2023
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00157/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00072/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2023, proposto da
Erreti Rettifiche di AS GI & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferruccio Orlandi e Alessandra Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foresto Sparso, non costituito in giudizio;
nei confronti
EN OG, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto identificato al n. di protocollo 5575/2022 del Servizio Tecnico del Comune di Foresto Sparso del 21/10/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota depositata il 22.12.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. DO TI, nessuno presente per le parti come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 23-28.12.2022 e depositato il 20.1.2023 la Erreti Rettifiche di AS GI & C. ha impugnato il provvedimento comunale di cui in epigrafe di diffida e diniego alla realizzazione delle opere oggetto di SCIA presentata dal ricorrente stesso per i seguenti motivi:
1) Illegittimità per violazione dell’art. 62 del vigente regolamento edilizio del Comune di Foresto Sparso.
2. Illegittimità per violazione dell’art. 878 c.c.
3) Violazione di legge: omessa adozione dell’art. 45, comma 5, del Regolamento Edilizio di Foresto Sparso.
Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.
Alla camera di consiglio dell’1.2.2023, con ordinanza n. 63 pubblicata l’1.2.2023 è stata rigettata l’istanza cautelare.
Fissata la trattazione del merito, con memoria del 22.12.2025 parte ricorrente ha comunicato che nelle more del giudizio è venuto meno l’interesse a proseguire nell’azione, avendo la stessa ricorrente trovato una soluzione diversa da quella originariamente programmata che comunque garantisce l’assenza di rumori eccedenti la normale tollerabilità nella proprietà del controinteressato, ragion per cui chiede l’estinzione del giudizio senza pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione delle controparti.
All’udienza di smaltimento del 6.2.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
Il ricorso è improcedibile.
Per giurisprudenza consolidata “ Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.3.2025, n.2235).
Nella fattispecie, l’espressa dichiarazione di parte ricorrente contenuta nella suddetta memoria depositata il 22.12.2025 palesa la carenza di un suo interesse alla coltivazione del ricorso, circostanza che, per il principio dispositivo della domanda cui il processo amministrativo si informa, rende il gravame improcedibile.
La natura in rito e le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE SA NG, Presidente FF
DO TI, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO TI | BE SA NG |
IL SEGRETARIO