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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/11/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta:
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE REL./EST.
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE
DOTT.SSA ALESSANDRA PETROLO CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1781/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Serra San RU (VV) Parte_1
Corso Vittorio Emanuele III n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Gerardo Mario Graziano Drago, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in SA RI (CZ) alla Via Milano n. Controparte_1
8, presso e nello studio dell'Avv. Sabrina Apollinaro, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO;
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita, espletati i provvedimenti di rito, voglia accogliere le seguenti richieste e conclusioni
A) richiedere, tramite Cancelleria a quella del Giudice “a quo”, la trasmissione e quindi
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado iscritto al n. 11°7/2023 RGAC del Tribunale di Vibo Valentia;
B) dare atto, e disporre, che l'appellante, stante quanto dedotto, rilevato e richiamato sotto i precedenti punti I e II, reitera anche in questa sede quanto già richiesto nel primo grado del giudizio, e che, quindi, chiede l'adita Corte d'Appello accolga la richiesta di audizione delle figlie dell'appellante, ed , e soprattutto di tale ultima al fine di sentirla sui CP_2 CP_3
fatti di causa e consentirle, così, di meglio tutelare i suoi diritti sui quali si controverte, così come specificato sotto il precedente motivo di appello n. 2) del punto II, tenendo conto che, a riguardo, esistono anche diverse convenzioni tra Tribunali e COA, per esempio quella tra Tribunale e COA di Catanzaro - art.
9 - che prevedono l'audizione (all.1 doc.06);
C) ammettere la prova testimoniale, in quanto necessaria ai fini della decisione, con i testi
[...]
, residente in [...]al Corso Umberto I n.293 e Testimone_1 Testimone_2
, residente in [...]al Vico Sergente Albano n.7, sulle seguenti circostanze:
[...]
- “Vero che la signora convive con un nuovo compagno.”: Controparte_1
- “Vero che la signora non ha nessun rapporto con la IG , vive Controparte_1 CP_3
una vita per conto suo, mangia per conto suo, lavora per conto suo e si trova con entrambe le figlie;
, in continuo stato di tensione e di incomprensione”; Controparte_4 CP_3
- “vero che , tutt'ora, lavora come pizzaiola, presso un ristorante sito Controparte_5 in Serra San RU”.
D) riformare l'appellata sentenza n. 597 del Tribunale di Vibo Valentia, emessa in data
12.11.2024 e depositata in cancelleria in data 12.11.2024, pronunciata nella causa iscritta al
R.G.N. 1107/2023 disponendo
E) la revoca dell'assegno di mantenimento della IG;
CP_3
F) la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla signora;
Controparte_1
G) la revoca dell'assegno divorzile alla signora con contestuale condanna Controparte_1 alla restituzione delle somme, all'uopo, incassate ed incassande;
H) condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze legali del primo, riformando anche su detto capo l'appellata sentenza, nonché a quelle del presente secondo grado
2 del giudizio, disponendone la distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario costituito”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso spiegato e, comunque, nel merito rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto;
per l'effetto confermare la sentenza di divorzio laddove assegna la casa coniugale all'odierna appellata e laddove riconosce alla stessa l'assegno divorzile;
accogliere la spiegata domanda di modifica in aumento dell'assegno divorzile, riconoscendo un importo di € 300,00 atteso il peggioramento della situazione patrimoniale e salutare della Sig.ra ; Controparte_1
condannare parte appellante alle spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
ammettere le richieste istruttorie come sopra formulate”.
Per il P.G.: “Conclude per il rigetto dell'appello e chiede che la causa venga trattenuta per la decisione”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
, con ricorso depositato presso il Tribunale di Vibo Valentia in data Parte_1
9 settembre 2023 – premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1 in data 16 agosto 1998; che dall'unione nascevano due figlie (nata il 27 maggio CP_2
1999) e (nata il [...]), entrambe maggiorenni, la prima completamente CP_3
autonoma, la seconda ancora non autosufficiente;
di essere separato giusta sentenza n. 595/ 2020 del Tribunale di Vibo Valentia – ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, in considerazione dell'intervenuta maggiore età anche della IG minore;
revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IG minore ed esclusione dell'assegno divorzile in favore della resistente posta la concreta capacità lavorativa della moglie.
si è costituita in giudizio aderendo alla domanda principale, instando tuttavia Controparte_1 per l'assegno divorzile (in misura di € 600,00 mensili). La resistente ha contestato la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale essendo la secondogenita sì maggiorenne ma non autosufficiente e con lei convivente (unitamente alla IG economicamente CP_2 indipendente) e chiesto indi la conferma dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
Le parti depositavano ritualmente le rispettive memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 9 aprile 2024 preliminarmente veniva dichiarata l'improponibilità/ irrilevanza dell'eccezione relativa al difetto di titolarità della casa coniugale, indi le parti, esclusi margini di riconciliazione, rendevano libere dichiarazioni.
3 Con ordinanza emessa in pari data (non reclamata) il GI pronunciava i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. che di seguito pedissequamente si riportano: assegna alla resistente la casa familiare sita in Serra San RU al Corso Umberto I n.293 in quanto convivente con la IG maggiorenne ma non autonoma;
CP_3
- pone a carico del ricorrente, a decorrere dalla data dell'introduzione del presente giudizio,
l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore della moglie pari ad euro 150,00 mensili da versare, con modalità tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione come per legge;
- pone a carico del ricorrente, a decorrere dalla data dell'introduzione del presente giudizio,
l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG mediante corresponsione alla CP_3
stessa di euro 150,00 mensili da versare, con modalità tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione come per legge e al 50%delle spese straordinarie secondo termini e modalità indicati nel vigente Protocollo tra Tribunale e C.O.A di Vibo Valentia;
- onera il ricorrente al deposito della documentazione reddituale dell'ultimo triennio ex art
473bis.12 e 14 cpc – 116 cpc entro il 15 luglio 2024
- ritenuta alla stregua di quanto sopra l'inammissibilità \irrilevanza delle richieste istruttorie avanzate dalle parti”.
Indi, la causa è stata decisa con sentenza n. 597/2024 resa in data 11 novembre 2024 e pubblicata il 12 novembre 2024, con la quale l'adito Tribunale di Vibo Valentia ha così provveduto:
“A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Serra San RU il
16.8.1998 tra e – smg -; Parte_1 Controparte_1
B) pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della IG in € 150,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat\Foi oltre CP_3
al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo Tribunale \ COA di Vibo Valentia del
15.6.2023
C) Assegna la casa coniugale alla resistente in quanto convivente con la IG , CP_3
maggiorenne e non indipendente economicamente;
D) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore della resistente, nella misura di € 150,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat\Foi;
E) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serra San RU (VV) (R.A.M. anno 1998, parte II,
Serie A atto n. 23) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp att. c.p.c.;
4 F) Spese interamente compensate”.
§ 2. L'appello
Avverso suddetta sentenza, notificata il 13 novembre 2024, è insorto Parte_1
il quale ha interposto appello con ricorso presentato, telematicamente, in data 11
[...]
dicembre 2024, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Con decreto presidenziale di data 12 dicembre 2024 è stata fissata per la comparizione e la trattazione l'udienza del 26 giugno 2025.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame perché Controparte_1
inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto.
L'udienza del 26 giugno 2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Quindi, la Corte – viste le note – ha rinviato per la discussione all'udienza del 23 ottobre 2025, rimettendo al merito la valutazione delle richieste istruttorie.
L'udienza del 23 ottobre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte che le parti hanno ritualmente depositato e la Corte ha assegnato la causa in decisione, con ordinanza del 13 novembre 2025.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Motivo di appello sul capo afferente il contributo di mantenimento alla IG e l'assegnazione della casa familiare alla CP_3 convenuta in quanto convivente con la IG ”, censura CP_3 Parte_1
la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Vibo Valentia ha disposto l'assegnazione della casa coniugale a , affinché vi possa abitare con la IG Controparte_1
, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, ed ha posto a carico del padre un CP_3
assegno di mantenimento in favore della IG.
Rappresenta che, invero, il Tribunale ha così deciso fondando la sua motivazione su elementi e interpretazioni soggettive che non trovano alcun riscontro negli atti di causa. Il Tribunale, in particolare, ha chiaramente travisato le dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 10 aprile
2024 che, se correttamente interpretate, dimostrano che la IG : - ha terminato gli studi CP_3
conseguendo il diploma di ragioniera;
- si è già immessa nel mondo del lavoro lavorando nel 2023 presso un ristorante di Serra San RU con un contratto per l'occupazione giovanile per sei mesi;
- anche quest'anno (2024) fra qualche settimana incomincerà a lavorare in un ristorante in Serra
San RU con contratto a tempo determinato per un compenso di € 900-1.000. Tale ultima circostanza emerge dalle buste paga che la stessa IG ha inviato al padre qualche giorno fa (all.3).
5 3.2 Con il secondo motivo di appello, così rubricato: “Motivo di appello sul capo afferente
l'erroneo riconoscimento dell'assegno divorzile all'ex coniuge – odierna appellata”,
censura la sentenza nella parte in cui ha posto a carico del ricorrente Parte_1
l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore della resistente, nella misura di € 150,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat\Foi.
Rappresenta che, al contrario di quanto infondatamente assunto dal Giudice di prime cure, anche la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite civili, ha statuito che l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente l'assegno, mentre in passato si poneva l'onere di provare l'insussistenza delle relative condizioni a carico del coniuge potenzialmente obbligato (richiama Cass. civ., Sez. Un., n.18287 del 2018 e Cass. civ., n.24934 del 2019). Il Tribunale, inoltre, “pur applicando i nuovi criteri dettati dalla Suprema Corte in materia di assegno divorzile, ha omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, ha obliterato, in violazione anche dell'art.115 c.p.c., la circostanza, emergente dagli atti del giudizio e richiamata anche dalla difesa dell'odierno appellante nella sua memoria integrativa, che l'odierna appellata/richiedente, nel giudizio di separazione dei coniugi, non si è costituita e, pertanto, non ha mai richiesto l'assegno divorzile e sin dall'autorizzazione data ai coniugi dal Presidente del Tribunale per vivere separati, 27.12.2018, ha vissuto per ben 5 anni senza alcun assegno mantenimento/divorzile. Tale fatto doveva e deve essere preso in considerazione e valutato come indice di capacità lavorativa della richiedente – odierna appellata
(cfr.: C.C. Sez.VI-1 Ord. N.25646-2021)” (cfr. ricorso in appello, pag. 9). Non va, poi, obliterato l'aggravarsi della sua malattia cronica (diverticolite) e la circostanza che gli è stata riconosciuta una incapacità a lavorare pari al 66% (all. 6).
Il primo motivo è complessivamente fondato.
Com'è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, deve guardarsi al disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. che, introdotto dall'art. 55 d.lgs. n. 154 del 2013, riproduce quanto già stabilito all'art. 155, comma 4, c.c. a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 l. n. 54 del 2006 (così Cass. civ. 28 gennaio 2021, n. 2020 e Cass. civ., 16 settembre 2020, n. 19299). La norma, in particolare, prevede che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
6 convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Si deve, a questo proposito, considerare che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni.
Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati.
Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis, comma 1, c.c.). È per questo che l'art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1) e 2), c.c.).
I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stanno ancora insieme, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme. Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno. Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143, comma 3, c.c. che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo. In generale, l'art. 316 bis, comma 1, c.c. prevede, poi, che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
7 È evidente che gli elementi di giudizio appena elencati costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, ove le esigenze del figlio e il tenore tenuto durante la convivenza dei genitori indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi. In tale quadro si colloca la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, la quale ha più volte evidenziato che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori (Cass. civ., 10 febbraio 2023, n. 4145; Cass. civ., 16 settembre 2020, n. 19299). In ogni caso, anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli;
la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. civ., 24 agosto 2017, n. 39411).
Quanto agli oneri probatori, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, “è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume
l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (cfr. Cass. civ.,20 settembre 2023, n. 26875).
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, ribadito che la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia stato emesso dal giudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a carico del genitore non convivente, esso resta ultrattivo di per sé, sino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice;
e, dall'altro lato, qualora sussista una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della
8 maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto.
Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”: che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Ora, nel caso in esame, è emerso chiaramente che , IG secondogenita, ora di anni CP_3
ventidue – si è proficuamente attivata con ogni mezzo per la ricerca di una indipendenza economica.
Questa circostanza è pacificamente emersa nel corso dell'udienza del 9 aprile 2004, davanti al
Giudice Istruttore, avendo il ricorrente dichiarato che la IG ha completato il proprio CP_3
percorso di studi con il conseguimento del diploma di ragioniera;
che, dopo aver conseguito il titolo di studio, ha iniziato a lavorare presso alcuni ristoranti in Serra San RU, percependo, a titolo di retribuzione, importi di circa 900-1.000€.
Queste circostanze non sono state contestate dalla madre di , che ha confermato che la CP_3
IG ha lavorato nel periodo estivo (da giugno a settembre 2023) in un ristorante, ed ha, altresì, dichiarato di prendere atto “e mi fa piacere, che mia IG starebbe per riprendere a CP_3 lavorare;
non lo sapevo ma a volte con mia IG ci sono problemi caratteriali di comunicazione”
(cfr. verbale di udienza del 9 aprile 2024), con ciò non smentendo le affermazioni del ma, Pt_1
sostanzialmente, ammettendo incomprensioni con la IG.
D'altro canto, che abbia effettivamente lavorato dal maggio 2024 Controparte_5 emerge chiaramente dalle buste-paga in atti, così come il ha prodotto in appello Parte_1
ulteriore documentazione a sostegno della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento e, in particolare, copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato da Controparte_5
con la Il contratto prevede l'assunzione della ragazza, a far
[...] Parte_2 data dal 19 gennaio 2025, con la qualifica di “cameriera di ristorante”, per un compenso di
€7.976,00, regolarmente corrisposto, siccome è dato evincere dalle buste paga relative ai mesi da gennaio a settembre 2025.
Ebbene, non vi è dubbio che la IG abbia reperito una occupazione lavorativa stabile e continuativa, adeguatamente remunerata, sì da essersi resa economicamente autosufficiente.
9 A questi limitati fini reputa la Corte di poter valorizzare la missiva, sottoscritta da CP_2
e da – sottoscrizioni non contestate dalla sig.ra –, con la quale sono state inviate CP_3 CP_1 al D e il contratto di lavoro di cui si è detto. Nella missiva si dà atto Parte_3 che i soldi guadagnati a titolo di retribuzione da “sono sufficienti per le sue esigenze”. CP_3
Quanto detto giustifica la revoca dell'assegno di mantenimento e, di conseguenza, la revoca dell'assegnazione della casa familiare, noto essendo che “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del
1970 – analogamente a quanto previsto, in materia di separazione dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del
d.lgs. n. 154 del 2013 –, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela
l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass. civ., 7 febbraio 2018, n. 3015; conf.
Cass. civ., 24 giugno 2022, n. 20452).
La domanda di revoca dell'assegno divorzile non è fondata.
Con specifico riferimento all'assegno divorzile, l'art. 5, comma 6, legge 898/1970, come modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 74/1987, dispone che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
È indubbia, alla luce di tale disposizione la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. In tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del
10 maggio 2017, secondo cui il giudice del divorzio, richiesto l'assegno di cui all'art. 5, comma
6, legge 898/1970, come modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 74/1987, nel rispetto della
10 distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell' “an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di < adeguati>> o, comunque, impossibilità di <>), non con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ma con esclusivo riferimento alla “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali
“indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato di lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione, ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma (<>, <>, < economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune>>, <>) e valutare < anche in rapporto alla durata del matrimonio>> al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Con successiva pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018, le Sezioni Unite hanno precisato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla sua attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la natura perequativo-compensativa discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente
11 non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
In definitiva, “il giudice d merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale profilo assistenziale”(cfr. Cass. civ., 17 agosto 2022, n. 24826).
Come ulteriormente puntualizzato da Cass. civ., 17 febbraio 2021, n. 4215, posto che l'assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa-compensativa, il giudice: a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pari ordinati di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni Unite del 2018, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio;
b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione “dell'intera storia familiare”, in relazione al contesto specifico e, in particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente – anche sotto il profilo della prognosi futura – un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge, accerta previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte economiche di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due e verifica, infine, se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato, fermo che, nel patrimonio del coniuge richiedente l'assegno non devono computarsi anche gli importi
12 dell'assegno di separazione, percepiti dal medesimo in unica soluzione, in forza di azione esecutiva svolta con successo, in ragione dell'inadempimento dell'altro coniuge.
In definitiva, “occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno «perequativo», cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio
- al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa" (cfr. Cass. civ., 11 ottobre 2024, n. 26520).
Va poi aggiunto che secondo principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità ai fini del diritto all'assegno di mantenimento e della sua determinazione occorre considerare la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi e, quindi, tener conto, oltre che dei redditi in denaro, di ogni altra utilità economicamente valutabile (cfr. Cass civ., 11 aprile 2023, n. 9619: “In tema di determinazione dell'assegno divorzile, occorre considerare non soltanto gli introiti collegati allo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento di trattamenti
13 pensionistici o assistenziali, ma anche l'eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, le quali, acquisite in corso di convivenza o frutto di miglioramenti successivi della situazione economica dell'obbligato, purché costituenti sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta all'epoca, rilevano sia sotto il profilo statico, per l'immobilizzazione di capitali che tali forme d'investimento comportano, sia sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l'acquisto e la vendita, trattandosi di risorse economiche che esprimono la “ricchezza” complessivamente considerata di ciascuno dei coniugi ai fini dell'accertamento del significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti”).
Di questi principi di diritto il Tribunale di Vibo Valentia ha fatto corretta applicazione.
È opportuno trascrivere fedelmente la motivazione dell'impugnata sentenza in punto di accoglimento della domanda di assegno divorzile in favore di : Controparte_1
“…Tanto premesso, non essendo poste a sostegno né dimostrate scelte rinunciatarie operate in costanza di matrimonio, quel che viene qui in rilievo è esclusivamente la funzione assistenziale dell'invocato contributo.
Sul punto, ritiene il Collegio di confermare le statuizioni di cui all'ordinanza PTU del 11.4.2024, poiché le risultanze in atti hanno invero confermato l'attuale stato d'incolpevole inoccupazione della resistente la quale, successivamente alla separazione, ha svolto attività lavorativa seppur per brevi periodi e in maniera discontinua;
ha beneficiato sino al 2023 di sussidi statali;
si è impegnata in lavori occasionali (di recente presso un'attività ristorativa )con ciò dimostrando di essersi concretamente attivata per trovare un'occupazione.
Tuttavia ciò non è sufficiente ad integrare gli estremi e la prova della raggiunta indipendenza, tale da consentire alla resistente di condurre una vita sufficientemente autonoma e dignitosa poiché il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione sul punto, non emergendo né potendosi ritenere colpevolmente imputabile alla stessa, successivamente alla separazione, una totale inerzia nella ricerca di un'occupazione confacente alle proprie generiche capacità.
D'altra parte, non osta la capacità contributiva del ricorrente del quale è dato redditi mensili per circa € 1500,00 netti oltre a percepire altri emolumenti dallo stato belga (cfr. all. memorie conclusionali).
Alla stregua di tali risultanze in atti ritiene il Collegio che la condizione economica della resistente
– tenuto conto dei parametri di legge tra cui la durata del vincolo (nel caso di specie 20 anni fino alla separazione) - sia decisamente e incolpevolmente deteriore tale da non consentirle di condurre una esistenza dignitosa sicché, in applicazione dei richiamati principi di dignità e
14 solidarietà postconiugale e dei criteri ex art 5 co 6 L. Div., , si impone confermare il contributo economico da parte del ricorrente che, raffrontate le rispettive posizioni sopra sunteggiate, si reputa congruo fissare in euro 150,00 mensili oltre rivalutazione annuale” (cfr. sentenza, pag. 5).
Può osservarsi in primo luogo come il Tribunale abbia riconosciuto alla sig.ra un assegno CP_1
divorzile con funzione assistenziale, ma non anche compensativo-perequativa, con statuizione non censurata dalla beneficiaria.
Tanto ha fatto valorizzando, sostanzialmente, lo stato di incolpevole inoccupazione della resistente, che ha correttamente evinto da una serie di circostanze – l'avere, la resistente, svolto attività lavorativa seppur per brevi periodi e in maniera discontinua;
l'aver beneficiato sino al 2023 di sussidi statali;
l'essersi impegnata in lavori occasionali (di recente presso un'attività ristorativa)
– circostanze tutte indicative dell'essersi concretamente attivata per trovare un'occupazione.
D'altro canto, non vi è prova che l'aggravarsi della malattia cronica (diverticolite) che affligge il ricorrente e la circostanza che gli è stata riconosciuta una incapacità a lavorare pari al 66%, abbiano inciso riduttivamente, sulle sue condizioni economico-patrimoniali.
Da tanto consegue l'infondatezza delle doglianze dell'appellante in ordine all'assegno divorzile.
Va ora esaminata la “domanda di modifica in aumento dell'assegno di divorzio per sopraggiunti giustificati motivi di peggioramento dello stato patrimoniale e salutare dell'appellata in costanza della pendenza del giudizio di appello” proposta da , nella comparsa di Controparte_1
costituzione in appello. Più in dettaglio, costituendosi nel giudizio di appello, Controparte_1
ha chiesto l'aumento dell'assegno divorzile, da € 150,00 a € 300,00, allegando il sopravvenuto mutamento delle condizioni delle parti e, precisamente, il peggioramento delle proprie condizioni di salute e della situazione patrimoniale e, nel contempo, il miglioramento della situazione patrimoniale del ricorrente.
La domanda è certamente ammissibile conformemente all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi secondo cui la domanda di modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c. (e lo stesso è a dirsi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio) “è improponibile anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che pronunci la separazione stessa, poiché mancherebbe la stessa statuizione da modificare, ed il giudizio sarebbe privo di oggetto difettando il presupposto – v. S.U. n. 8389/1993, Cass. n.
5861/2002, n. 16398/2007. Inerisce alla natura ed alla funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza della separazione la possibilità di correlare l'ammontare del contributo alle condizioni patrimoniali o reddituali emergenti in corso di giudizio, “anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti
15 il verificarsi di dette variazioni nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda”. Ciò impone al giudice di prendere in considerazione tutte le circostanze sopravvenute nelle more del giudizio, per tutto il corso del giudizio, sino alla sua conclusione con sentenza definitiva” (cfr. Cass. civ., 14 ottobre 2010, n. 21245).
La resistente, in particolare, ha addotto: 1) di essere in cura presso la C.M.O. di Montepaone (CZ) perché affetta da “disturbo ansioso depressivo cronico” con trattamento farmacologico, patologia contemplata nella tabella ministeriale del 5 febbraio 1992, come patologia invalidante (all.1 al fascicolo di parte appellata); 2) è disoccupata e non percepisce più né il reddito di cittadinanza né il reddito di inclusione;
3) non ha beni patrimoniali o redditi (all. 2).
Viceversa, l'ex coniuge è divenuto proprietario esclusivo di un patrimonio immobiliare degno di nota (doc. 3); lavora in Belgio ove è socio di una società.
Ebbene, è evidente che delle circostanze addotte sub 1, 2 e 3 il Tribunale ha già tenuto conto per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile a causa dello stato di incolpevole inoccupazione della . In effetti, nella memoria integrativa ex art. 473 bis.17 c.p.c. , la CP_1 Parte_4
allegava tanto lo stato di disoccupazione della propria assistita che il suo stato di salute caratterizzato da ansia, depressione e attacchi di panico. E, a supporto delle allegazioni difensive, produceva certificato a firma dr. del 14 giugno 2024 nel quale si dà atto che Persona_1
è “affetta anche da sindrome ansiosa depressiva grave, in terapia Parte_5 farmacologica …”.
Egualmente, il Tribunale ha già valorizzato la condizione economica del e, in Parte_1 particolare, i redditi mensili per € 1.500,00 netti percepiti e gli alti emolumenti percepiti dallo stato belga, e, implicitamente, il patrimonio immobiliare di cui sarebbe divenuto proprietario esclusivo il , patrimonio di cui vi è ampio riferimento in primo grado, siccome agevolmente Parte_1
desumibile dal mero affronto tra le visure allegate al fascicolo di parte resistente in primo grado e al fascicolo di parte appellata.
Non è dato pertanto ravvisare, nel caso in esame, circostanze sopravvenute nelle more del giudizio idonee a comportare una modifica in aumento dell'assegno di divorzio stabilito dal Tribunale in €
150,00 che può pertanto essere confermato.
L'appello è, dunque, accolto limitatamente al primo motivo e rigettato nel resto.
4. Le spese di lite
4.1 La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
4.2 In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del d.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'art. 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della
16 insussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
ricorso presentato, telematicamente, in data 11 dicembre 2024, e avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 597/2024 resa in data 11 novembre 2024, pubblicata il 12 novembre 2024 e notificata il 13 novembre 2024, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca a fa data dalla presente sentenza l'assegno di mantenimento in favore di e l'assegnazione a della casa coniugale;
Controparte_5 Controparte_1
2) rigetta nel resto;
3) rigetta la “domanda di modifica in aumento dell'assegno di divorzio per sopraggiunti giustificati motivi di peggioramento dello stato patrimoniale e salutare dell'appellata in costanza della pendenza del giudizio di appello”, proposta da;
Controparte_1
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro del 13 novembre 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Maria Raschellà
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