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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/11/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice del Lavoro, dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 25 novembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. ) rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Nicolino Musacchio e Michele Giglio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Larino alla P.zza dei Frentani n. 25
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in carica. CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, docente a tempo determinato presso l'amministrazione resistente, proponeva ricorso addì 5.1.2024 presso il Tribunale intestato per il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche) dell'importo nominale di € 500,00
(cinquecento/00) annui, in relazione agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, eccependo la violazione dei principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento dei lavoratori come sanciti dagli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola.
Non si costituiva in giudizio il , che veniva quindi dichiarato Controparte_1 contumace.
Ritenuta la controversia istruita allo stato degli atti, la causa perveniva per la discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Il ricorso è fondato.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di Euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire "i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121".
Ebbene, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Ed ancora: il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.
Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
I citati decreti hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato, in tal modo escludendo dall'accesso al beneficio i docenti precari.
Tuttavia, è intervenuta nel 2023 la Suprema Corte di Cassazione Sez. L., Sentenza n. 29961 del
27/10/2023 (Rv. 669340 - 03) (anche in seguito all'ordinanza della Corte di Giustizia Europea VI
Sezione del 18 maggio 2022), la quale ha affermato che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore. (…) L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4,
c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece,
l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico”.
Ad abundantiam, risolutiva sulla diatriba esistente in Giurisprudenza sulla possibilità degli insegnanti precari di ottenere la Carta del docente nel caso di supplenze brevi, è nuovamente intervenuta la Corte di Giustizia Europea, con sentenza depositata il 3 luglio 2025. La sentenza C-
268/24 ha infatti stabilito che la comparabilità delle mansioni tra docenti a tempo determinato e indeterminato deve essere valutata sulla base delle funzioni svolte, non della durata del contratto;
che i docenti precari brevi sono anch'essi soggetti agli stessi doveri formativi e didattici dei docenti stabili;
che la sola natura temporanea del rapporto non costituisce una “ragione oggettiva” sufficiente a giustificare l'esclusione da un beneficio volto alla formazione continua ed ha affermato il seguente principio di diritto: “La clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della Carta elettronica ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, escludendo i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie ed alla luce della giurisprudenza riportata, deve ritenersi violata la clausola 4 dell'accordo quadro: tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
In base a quanto esposto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, relativamente all'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo nominale totale di
€ 1.000,00 (mille/00), con conseguente condanna della parte resistente a mettere a disposizione di detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di Parte_1 legge, essendo detto importo “finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali come previsto dai commi 121-124 dell'art 1 della legge n.
107/2015”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, in riferimento alle fasi espletate (esclusa istruttoria) secondo i parametri ridotti della metà, tenuto conto del carattere seriale e non complesso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di totali € 1.000,00 e condanna la parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
2. Condanna il , in persona del a pagare in Controparte_1 CP_3 favore di le spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00 per compensi, € 21,50 Parte_1 per spese documentate, oltre spese generali al 15%, iva e CPA come per legge, con distrazione ai procuratori antistatari.
Larino, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Silvia Cucchiella