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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente e Relatore
MARINAI GIANMARCO, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 903/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 173/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 2 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001DI0000005230001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza della Corte Tributaria di primo grado, di Lucca del 24 giugno 2024 veniva accolto parzialmente il ricorso avverso avviso di liquidazione di registro emesso in relazione al decreto ingiuntivo n. 523/2022, del Tribunale di Lucca del 15 aprile 2022, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 840,00 per omessa registrazione degli atti ai sensi degli artt. 22, 37, 40 e
54 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Il provvedimento era così motivato: “imposta di registro ai sensi del T.U.R. 131/86 artt. 37,22,40,54 - omessa registrazione atto: registrazione atto pari a euro 400,00: tassato con due aliquote fisse da euro
200,00; tassazione della scrittura privata enunciata: aliquota applicata dell'1% su euro per una imposta corrispondente di minimo euro 200,00 e relativa sanzione di euro 240,00: aliquota applicata del 120% su euro 200,00 – Resistente_1
Avendo il contribuente impugnato l'avviso suddetto eccependo sia la nullità per carenza di motivazione, sia profili di merito afferenti l'erroneità della tassazione, il giudice di primo grado, nella costituzione dell'agenzia che resisteva al ricorso, lo annullava parzialmente accogliendo il primo motivo di impugnazione con assorbimento degli altri.
Rilevava difatti che, tranne che per la tassazione diretta del decreto ingiuntivo, vi fosse carenza di motivazione non essendo comprensibili le ragioni delle altre riprese fiscali.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle entrate per i seguenti punti e motivi:
-La sentenza non ha tenuto conto che nell'atto erano richiamati i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della ripresa, che rendevano sufficiente la motivazione in base alla giurisprudenza di legittimità : era menzionato il decreto ingiuntivo cui doveva correlarsi il ricorso, atto noto al contribuente ed erano indicate le norme in base alle quali era stata effettuata la liquidazione , cioè gli articoli 22, 37, 40 e 54 del tur.
Ai sensi dell'articolo 22 era stato tassato l'atto enunciato: il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento della somma di circa 10.000 € per compensi professionali e nell'atto erano richiamati gli elementi sufficienti a identificare l'operazione negoziale, contratto di prestazione d'opera stipulato in forma orale, tanto con riferimento ai soggetti che al contenuto;
tale contratto costitutiva il titolo del pagamento della prestazione professionale. Conseguentemente risultavano tassabili tanto il contratto verbale di prestazione d'opera professionale non registrato, enunciato, che la ulteriore scrittura privata non registrata fra le parti.
Si trattava di fatti noti al contribuente parte del giudizio da cui proveniva la narrazione contenuta nel ricorso, il cui vincolo con il decreto ingiuntivo era stato costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza.
Si richiama al riguardo l'ordinanza SS. UU cass numero 14432 del 24 maggio 2003 con la quale si determinano i presupposti in materia di tassazione per enunciazione ex articolo 22 tur e che consistono nell'autonomia giuridica oggettuale dell'enunciazione, nell'identità delle parti dell'atto enunciante e dell'enunciato, nella permanenza degli effetti di quest'ultimo. Tutti requisiti presenti nel caso di specie.
-la parte appellante tuttavia espressamente dichiarava di limitava l'appello alla sola tassazione in misura fissa dell'atto enunciato, rinunciando alla iniziale pretesa sulla tassazione della scrittura privata.
Chiedeva quindi entro tali limiti, la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita a sua volta la parte appellata, prendendo atto della rinuncia, resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Secondo la parte appellata l'atto di liquidazione è carente in punto di motivazione e il chiarimento reso dall'agenzia in sede giudiziale non sarebbe valevole a sanare la lacuna.
In via subordinata sollevava contestazioni di merito osservando che la parte narrativa del ricorso non contiene alcuna enunciazione di contratto ma si richiama a un credito professionale senza altri riferimenti a titoli legittimanti. Il patrocinio professionale sarebbe solo un antecedente o un presupposto logico del credito, poiché non è citato l'incarico professionale né vi sono elementi atti a identificarne la natura e il contenuto.
Si cita giurisprudenza conforme concludendosi per la conferma della sentenza con limitazione dell'imposta di registro alla sola tassazione del decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza, premesso che, data la rinuncia di cui sopra, l'impugnazione è relativa solo alla tassazione in misura fissa dell'atto enunciato, si deve riconoscere la fondatezza dell'appello.
Le affermazioni in punto di nullità dell'atto per difetto di motivazione, alla base della sentenza di primo grado, non sono condivisibili.
Invero l'atto di liquidazione risulta, sia pur in modo succinto, compiutamente motivato in punto di ragioni della ripresa a tassazione, menzionandosi specificamente l'atto tassato, del quale fa parte integrante il ricorso introduttivo, e gli articoli di legge applicati, dai quali si evince che la ripresa aveva ad oggetto oltre al decreto ingiuntivo, anche l'atto enunciato ex art. 22. In definitiva la motivazione aveva posto il contribuente in grado di ben comprendere quale fossero l'oggetto e le ragioni della tassazione: che l'atto enunciato fosse il contratto verbale di prestazione d'opera professionale tra le parti, alla base del credito ingiunto, era ben desumibile dal ricorso.
La giurisprudenza è del tutto pacifica circa l'autosufficienza della motivazione in costanza di tali indicazioni.
Cfr. al riguardo per tutti la recente ordinanza n. 14582 del 30 maggio 2025 confermativa di consolidato precedente orientamento (cfr. Cass. . 11283/2022, 26340/2021, 30084/2021, 9344/2021 e 239/2021) secondo il quale “in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente”.
Vendo al secondo motivo di merito e affrontando la questione ritenuta assorbita in primo grado, occorre muovere dalla previsione dell'art.22 TUR d.P.R. n. 131 del 1986, secondo il quale : «1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.
3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37,
l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.»
L'art. 22 del TUR pone il principio in forza del quale, ricorrendo certi presupposti, ed anche nel caso in cui l'atto enunciante promani dall'Autorità giudiziaria, la registrazione di questo comporta la tassazione dell'atto enunciato. Per la giurisprudenza di legittimità in base al citato art. 22, comma 1,“se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate (v. Cass. n. 32516/2019; n. 18454/2016; n. 22243/2015; n. 4096/2012).
Orbene nella parte narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo si afferma che il creditore istante aveva prestato la sua opera professionale in favore della società ingiunta fornendo assistenza in una particole controversia specificamene ivi indicata, con un residuo credito del quale si chiedeva l'ingiunzione.
Ne consegue che nell'atto è contenuta chiaramente la prova della esistenza di un contratto verbale di prestazione professionale alla base del credito maturato, piuttosto che di un semplice rapporto di natura professionale come vorrebbe parte appellata.
Dal contenuto del decreto ingiuntivo ( e dal correlato ricorso) si ricavano tutti gli elementi necessari secondo la giurisprudenza di legittimità che riguardano la indicazione delle parti ( le medesime del decreto ingiuntivo) il tempo e il luogo su cui si basa la pretesa azionata;
Tali indicazioni “sono autosufficienti a fornire la certezza dell'esistenza nei tratti essenziali e caratterizzanti, di quel negozio giuridico alla base del credito azionato, che deve considerarsi quindi enunciato e tassabile. Cfr. sul punto
Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11180 Anno 2024 e Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 2443 Anno 2024
Va quindi, in accoglimento dell'appello, parzialmente riformata la sentenza nei sensi di cui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara la legittimità della ripresa a tassazione relativa all'atto enunciato, condanna la parte soccombente alle spese che liquida in euro 400,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente e Relatore
MARINAI GIANMARCO, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 903/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 173/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 2 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001DI0000005230001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza della Corte Tributaria di primo grado, di Lucca del 24 giugno 2024 veniva accolto parzialmente il ricorso avverso avviso di liquidazione di registro emesso in relazione al decreto ingiuntivo n. 523/2022, del Tribunale di Lucca del 15 aprile 2022, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 840,00 per omessa registrazione degli atti ai sensi degli artt. 22, 37, 40 e
54 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Il provvedimento era così motivato: “imposta di registro ai sensi del T.U.R. 131/86 artt. 37,22,40,54 - omessa registrazione atto: registrazione atto pari a euro 400,00: tassato con due aliquote fisse da euro
200,00; tassazione della scrittura privata enunciata: aliquota applicata dell'1% su euro per una imposta corrispondente di minimo euro 200,00 e relativa sanzione di euro 240,00: aliquota applicata del 120% su euro 200,00 – Resistente_1
Avendo il contribuente impugnato l'avviso suddetto eccependo sia la nullità per carenza di motivazione, sia profili di merito afferenti l'erroneità della tassazione, il giudice di primo grado, nella costituzione dell'agenzia che resisteva al ricorso, lo annullava parzialmente accogliendo il primo motivo di impugnazione con assorbimento degli altri.
Rilevava difatti che, tranne che per la tassazione diretta del decreto ingiuntivo, vi fosse carenza di motivazione non essendo comprensibili le ragioni delle altre riprese fiscali.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle entrate per i seguenti punti e motivi:
-La sentenza non ha tenuto conto che nell'atto erano richiamati i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della ripresa, che rendevano sufficiente la motivazione in base alla giurisprudenza di legittimità : era menzionato il decreto ingiuntivo cui doveva correlarsi il ricorso, atto noto al contribuente ed erano indicate le norme in base alle quali era stata effettuata la liquidazione , cioè gli articoli 22, 37, 40 e 54 del tur.
Ai sensi dell'articolo 22 era stato tassato l'atto enunciato: il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento della somma di circa 10.000 € per compensi professionali e nell'atto erano richiamati gli elementi sufficienti a identificare l'operazione negoziale, contratto di prestazione d'opera stipulato in forma orale, tanto con riferimento ai soggetti che al contenuto;
tale contratto costitutiva il titolo del pagamento della prestazione professionale. Conseguentemente risultavano tassabili tanto il contratto verbale di prestazione d'opera professionale non registrato, enunciato, che la ulteriore scrittura privata non registrata fra le parti.
Si trattava di fatti noti al contribuente parte del giudizio da cui proveniva la narrazione contenuta nel ricorso, il cui vincolo con il decreto ingiuntivo era stato costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza.
Si richiama al riguardo l'ordinanza SS. UU cass numero 14432 del 24 maggio 2003 con la quale si determinano i presupposti in materia di tassazione per enunciazione ex articolo 22 tur e che consistono nell'autonomia giuridica oggettuale dell'enunciazione, nell'identità delle parti dell'atto enunciante e dell'enunciato, nella permanenza degli effetti di quest'ultimo. Tutti requisiti presenti nel caso di specie.
-la parte appellante tuttavia espressamente dichiarava di limitava l'appello alla sola tassazione in misura fissa dell'atto enunciato, rinunciando alla iniziale pretesa sulla tassazione della scrittura privata.
Chiedeva quindi entro tali limiti, la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita a sua volta la parte appellata, prendendo atto della rinuncia, resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Secondo la parte appellata l'atto di liquidazione è carente in punto di motivazione e il chiarimento reso dall'agenzia in sede giudiziale non sarebbe valevole a sanare la lacuna.
In via subordinata sollevava contestazioni di merito osservando che la parte narrativa del ricorso non contiene alcuna enunciazione di contratto ma si richiama a un credito professionale senza altri riferimenti a titoli legittimanti. Il patrocinio professionale sarebbe solo un antecedente o un presupposto logico del credito, poiché non è citato l'incarico professionale né vi sono elementi atti a identificarne la natura e il contenuto.
Si cita giurisprudenza conforme concludendosi per la conferma della sentenza con limitazione dell'imposta di registro alla sola tassazione del decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza, premesso che, data la rinuncia di cui sopra, l'impugnazione è relativa solo alla tassazione in misura fissa dell'atto enunciato, si deve riconoscere la fondatezza dell'appello.
Le affermazioni in punto di nullità dell'atto per difetto di motivazione, alla base della sentenza di primo grado, non sono condivisibili.
Invero l'atto di liquidazione risulta, sia pur in modo succinto, compiutamente motivato in punto di ragioni della ripresa a tassazione, menzionandosi specificamente l'atto tassato, del quale fa parte integrante il ricorso introduttivo, e gli articoli di legge applicati, dai quali si evince che la ripresa aveva ad oggetto oltre al decreto ingiuntivo, anche l'atto enunciato ex art. 22. In definitiva la motivazione aveva posto il contribuente in grado di ben comprendere quale fossero l'oggetto e le ragioni della tassazione: che l'atto enunciato fosse il contratto verbale di prestazione d'opera professionale tra le parti, alla base del credito ingiunto, era ben desumibile dal ricorso.
La giurisprudenza è del tutto pacifica circa l'autosufficienza della motivazione in costanza di tali indicazioni.
Cfr. al riguardo per tutti la recente ordinanza n. 14582 del 30 maggio 2025 confermativa di consolidato precedente orientamento (cfr. Cass. . 11283/2022, 26340/2021, 30084/2021, 9344/2021 e 239/2021) secondo il quale “in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente”.
Vendo al secondo motivo di merito e affrontando la questione ritenuta assorbita in primo grado, occorre muovere dalla previsione dell'art.22 TUR d.P.R. n. 131 del 1986, secondo il quale : «1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.
3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37,
l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.»
L'art. 22 del TUR pone il principio in forza del quale, ricorrendo certi presupposti, ed anche nel caso in cui l'atto enunciante promani dall'Autorità giudiziaria, la registrazione di questo comporta la tassazione dell'atto enunciato. Per la giurisprudenza di legittimità in base al citato art. 22, comma 1,“se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate (v. Cass. n. 32516/2019; n. 18454/2016; n. 22243/2015; n. 4096/2012).
Orbene nella parte narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo si afferma che il creditore istante aveva prestato la sua opera professionale in favore della società ingiunta fornendo assistenza in una particole controversia specificamene ivi indicata, con un residuo credito del quale si chiedeva l'ingiunzione.
Ne consegue che nell'atto è contenuta chiaramente la prova della esistenza di un contratto verbale di prestazione professionale alla base del credito maturato, piuttosto che di un semplice rapporto di natura professionale come vorrebbe parte appellata.
Dal contenuto del decreto ingiuntivo ( e dal correlato ricorso) si ricavano tutti gli elementi necessari secondo la giurisprudenza di legittimità che riguardano la indicazione delle parti ( le medesime del decreto ingiuntivo) il tempo e il luogo su cui si basa la pretesa azionata;
Tali indicazioni “sono autosufficienti a fornire la certezza dell'esistenza nei tratti essenziali e caratterizzanti, di quel negozio giuridico alla base del credito azionato, che deve considerarsi quindi enunciato e tassabile. Cfr. sul punto
Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11180 Anno 2024 e Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 2443 Anno 2024
Va quindi, in accoglimento dell'appello, parzialmente riformata la sentenza nei sensi di cui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara la legittimità della ripresa a tassazione relativa all'atto enunciato, condanna la parte soccombente alle spese che liquida in euro 400,00 oltre accessori di legge.