Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00545/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02320/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2320 del 2025, proposto da
MA IZ BU, rappresentato e difeso dall'avvocato Samantha Barghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Pistoia, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per “casi speciali” in permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla Questura di Pistoia il 22/04/2025 prot. n. 18/2025, notificato il 04/06/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. RE CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Il ricorrente si duole del provvedimento con cui la Questura di Pistoia ha respinto l’istanza volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per “casi speciali” in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, prot. n. 18/2025 del 22/04/2025, notificato il 04/06/2025.
2) Espone il ricorrente che:
- a) in data 17/03/2020 depositava ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, datata 22/01/2020 ed a lui notificata in data 26/02/2020, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale presentata nel febbraio 2019, con convocazione per audizione fissata per il 01/08/2019;
- b) il Tribunale Ordinario di Firenze, sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, nel procedimento RG 3548/2020 ed ai sensi degli artt. 35-bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c., emetteva il provvedimento del 13 settembre 2023, con il quale disponeva che il Questore competente rilasciasse, a favore del ricorrente, il permesso di soggiorno per motivi umanitari con la dicitura “casi speciali” di cui all'art. 1 co. 9 del D.L. n. 113/2018 conv. in L. n. 132/2018 (doc. 2 ricorso);
- c) il ricorrente, trasferitosi nella provincia di Pistoia, a Quarrata, a mezzo Kit postale del 24/10/24 n. 560000110619, inviava alla Questura di Pistoia domanda per la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato il 06/10/2023 con scadenza 06/10/2025, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- d) la Questura di Pistoia, in data 19/03/2025, notificava preavviso di rigetto, evidenziando che il permesso da convertire era stato rilasciato dopo l’entrata in vigore della Legge n. 50/2023 (di conversione del D.L. n. 20/2023), che aveva abrogato la possibilità di conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3, D. Lgs. n. 25/08;
- e) la parte ricorrente, il 28/03/2025, presentava via pec memoria difensiva spiegando che erano da ritenersi convertibili anche i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati dopo il 5 maggio 2023 a seguito di un provvedimento del Giudice che avesse dichiarato illegittimo il diniego di concedere la protezione speciale richiesta dal cittadino straniero prima del 5 maggio 2023;
- f) nel caso di specie, infatti, la protezione speciale era stata richiesta in data anteriore al 05 maggio 2023 e, più precisamente, nel febbraio 2019, come si legge alla pagina 11 del provvedimento del Giudice Ordinario, e la concessione era derivata dall'accoglimento del ricorso depositato il 17.03.2020, con il suddetto provvedimento del Tribunale del 13/09/2023;
- g) tuttavia, in data 04/06/2025 la Questura rigettava l'istanza presentata, rilevando che, in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 50/2023 (il 6 maggio 2023), di conversione del D.L. n. 20/2023, il permesso di soggiorno del ricorrente non era convertibile, in quanto rilasciato in data 06/10/2023, a seguito del decreto di riconoscimento emesso dal Tribunale di Firenze in data 13.09.2023, quindi successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 50/2023.
3) Col primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) l’art. 7, comma 2, D.L. n. 20/2023 conv. in L. n. 50/2023, prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del cit. D.L. ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente;
- b) il successivo comma 3, con riferimento ai permessi per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge, fa espressamente salva “ la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge ”;
- c) nel caso di specie sussistono i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno per casi speciali in permesso per lavoro subordinato, considerato che il permesso di soggiorno nel caso di specie è stato sì rilasciato il 06/10/2023, ma la domanda di protezione internazionale è stata presentata nel febbraio 2019 (doc. 3 ricorrente), ed avverso il rifiuto della stessa è stato presentato ricorso il 17/03/2020, poi accolto parzialmente il 13.09.2023, col suddetto provvedimento del G.O.;
- d) in definitiva, i permessi di soggiorno per protezione speciale richiesti entro il 5 maggio 2023 – com’è nel caso del ricorrente - sono convertibili.
4) Col secondo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento è illogico perché la P.A. non prende in considerazione il fatto che il ricorrente ha ottenuto il permesso solo a seguito di contenzioso poi esitato in termini a lui favorevoli, a fronte dell’istanza originaria di protezione, risalente al 2019.
5) Si è costituita in giudizio l’Amministrazione che, con relazione difensiva depositata il 1° settembre 2025, ha sostanzialmente ribadito le ragioni già espresse nel provvedimento impugnato.
6) Con ordinanza n. 472 del 4 settembre 2025, la domanda cautelare è stata accolta, nel rilievo che “ le questioni poste dal ricorso richiedono un approfondimento proprio della sede di merito ” e alla luce “ del danno derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, che comporterebbe la perdita di un’occasione lavorativa per il ricorrente ”. È stata quindi fissata l’udienza pubblica dell’11 marzo 2026.
7) All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) I due motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto tra loro connessi. Ebbene, il ricorso è complessivamente fondato per le ragioni che seguono.
2) L’art. 7, comma 2, D.L. n. 20/2023 conv. in L. n. 50/2023 prevede che “ 2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente ”.
3) Al riguardo, il Consiglio di Stato, con sentenza. n. 9634 del 5 dicembre 2025, ha chiarito quanto segue:
“ 13 … [L] a disciplina transitoria dettata dall’art. 7, co. 2 d.l. n. 20/2023 tiene fermo il regime previgente per tutte le istanze originariamente presentate per il rilascio del titolo da convertire, dunque pendenti al momento dell’entrata in vigore del decreto Cutro, e non già per le istanze di conversione sic et simpliciter.
L’esegesi prospettata fa leva in primis sull’argomento letterale e su quello logico-sistematico.
13.1. – Sul versante strettamente letterale la disposizione transitoria, nel riferirsi alle istanze presentate sino alla data di entrata in vigore del decreto Cutro ovvero ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, dispone che continui ad applicarsi la disciplina previgente: orbene, tale rinvio alle “istanze già presentate” rinviene il proprio referente logico-concettuale nelle categorie di permessi di soggiorno incise dalla disposizione novellistica e ben evidenziate dalla rubrica normativa ossia “permessi per protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali”.
13.2. – L’argomento letterale è vieppiù corroborato, in chiave logico-sistematica, dalla disposizione di cui al comma 3 che, con riguardo ai permessi per protezione speciale, stabilisce in via ulteriore la facoltà di rinnovo annuale una tantum per quelli già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto precisando significativamente che “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”. Siffatta precisazione trova la propria ratio essendi nella peculiarità del regime ad hoc dettato per i permessi di protezione speciale (ossia l’aggiuntiva rinnovabilità per un ulteriore anno) e conferma implicitamente – come suggerito dalla stessa locuzione “resta ferma” - l’inerenza della facoltà di conversione al regime giuridico transitorio degli altri permessi di soggiorno per i quali sia stata presentata istanza di rilascio anteriormente all’entrata in vigore del decreto. In altre parole, la previa presentazione dell’istanza determina l’ultrattività dell’intero regime previgente, ivi includendovi la facoltà di conversione del permesso […] in permesso per lavoro subordinato e non è dato ravvisare ulteriori fattori limitativi o preclusivi come già chiarito nei precedenti arresti della Sezione (“La legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto”, così nell’ordinanza di questa Sezione n. 3313/2024).
13.3. – Milita in favore in questa esegesi anche l’ulteriore considerazione, di indole equitativa, per cui solo il criterio determinativo della data di presentazione dell’istanza originaria di rilascio scongiurerebbe eventuali disparità di trattamento nell’applicazione della disciplina sopravvenuta, obiettivamente più sfavorevole, mentre l’indirizzo interpretativo patrocinato dall’Amministrazione rimetterebbe la sorte dell’interessato alle tempistiche amministrative di evasione della pratica concernente il primo titolo di soggiorno.
13.4. – Da ultimo, l’esegesi estensiva viene ulteriormente corroborata dalla stessa relazione illustrativa predisposta a corredo del decreto-legge n. 20/2023 che, con riguardo alla disposizione transitoria in esame – originariamente dettata, come del resto l’intero articolo, con riferimento ai soli permessi per protezione speciale -, esplicitava che la norma era volta ad estendere “l’efficacia della predetta normativa abrogata alle istanze presentate in data anteriore all’entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l’invito a presentare l’istanza di protezione speciale”, dunque sgombrava il campo da ogni dubbio sulla circostanza che l’istanza che assumeva rilievo era quella per il rilascio del titolo di soggiorno originario per protezione speciale e non appunto l’istanza di conversione ” (così C.d.S. n. 9634 del 5 dicembre 2025).
4) Quindi, alla luce del suddetto orientamento, ai fini dell’applicazione dell’art. 7, comma 2, cit. deve aversi riguardo al momento di presentazione della domanda del titolo da convertire. Ciò significa, con riferimento al caso di specie, che rileva la data dell’istanza di protezione internazionale, considerato che a tale domanda fa seguito, in caso di accoglimento, il permesso di soggiorno per protezione internazionale/speciale, suscettibile di successiva conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ebbene, nel caso di specie è pacifico che l’istanza di protezione risale al 2019 e ad essa ha fatto seguito il contenzioso poi sfociato nella decisione del Tribunale di Firenze, sopravvenuta il 13 settembre 2023 e favorevole al ricorrente. Quindi, poiché l’istanza di protezione internazionale risale al 2019, il caso del ricorrente avrebbe dovuto beneficiare della disposizione transitoria di cui all’art. 7, comma 2, D.L. n. 20/2023 conv. in L. n. 50/2023.
5) Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, va annullato il diniego impugnato.
6) Le spese di lite possono essere compensate, considerate le peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA IA, Presidente
RE CI, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE CI | SA IA |
IL SEGRETARIO