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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 26/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7443 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Angino Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Danila Villasmunta
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.9.2023, – premesso di aver lavorato Parte_1 dall'8.3.1999 al 22.6.2021, data del licenziamento, alle dipendenze della
[...]
dapprima Controparte_2 Controparte_3
corrente in Foggia alla località Borgo Incoronata-Zona Industriale ASI, con le
[...]
mansioni e la qualifica di operatrice di lavanderia – adiva l'intestato Tribunale, esponendo di aver contratto, a causa di tale attività, la malattia ivi descritta (“plurime ernie discali lombari”) e chiedendo che l' inutilmente adito in sede amministrativa con istanza del CP_1
21.6.2022, previo accertamento della natura professionale di detta infermità, venisse condannato alla costituzione e liquidazione dell'indennizzo e/o della rendita in misura corrispondente al grado di menomazione effettivamente riscontrato.
L' convenuto si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. CP_4 Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 26.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o, come nella fattispecie, ad eziologia multifattoriale, “la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 17438/2012).
Giova pure soggiungere – in ordine al nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata – che la connessione non è esclusa dal contributo causale di fattori preesistenti o contestuali, aventi origine extra-lavorativa, alla luce del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui “le preesistenti condizioni patologiche non escludono la connessione causale fra attività lavorativa e lesione, anche in base al principio di equivalenza previsto dall'art. 41 cod. pen. (ex plurimis, Cass. 6 novembre 1995 n. 11559); principio secondo il quale deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, e per cui un ruolo di concausa deve essere attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (e plurimis, Cass. 5 febbraio 1998 n. 1196)” (Cass. Sez. Lav. n. 14085/2000).
2.2. Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata (si leggano le dichiarazioni rese dalla teste , escussa all'udienza del 5.6.2024), è emerso che Testimone_1 Parte_1
ha effettivamente prestato, nel periodo dedotto in ricorso, le mansioni descritte nel capitolo 3) del libello introduttivo (e consistite nel “sollevare dalle vasche d'acqua in cui erano immersi la biancheria e i capi da stirare e nel posizionarli successivamente sui rulli dell'apposito macchinario per la stiratura”), lavorando quale addetta alla piana, ossia nel reparto in cui
2 “confluiscono lenzuola, copriletti e federe” ed osservando un orario giornaliero compreso tra le 08:00 e le 16:00 (v., in tal senso, la deposizione della predetta testimone).
Lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, con mansioni di operatrice di lavanderia, risulta, per altro verso, comprovata dalle risultanze del modello C/2 storico versato in atti (cfr., doc. 1, fascicolo di parte ricorrente).
2.3. Orbene, le risultanze dell'istruttoria orale – valutate congiuntamente alle conclusioni rassegnate dal nominato C.T.U., dott. – consentono di ritenere altamente Persona_1 verosimile l'esposizione della ricorrente al rischio di contrazione della patologia denunciata.
Più in dettaglio, l'ausiliario, dopo aver riferito che è affetta da “discopatie Parte_1
dorso-lombari, rotoscoliosi lombare sx convesso, lombosciatalgie ricorrenti, in discectomia lombare L4-L5 a sinistra, laminectomia L1-L2, stenosi foraminale ed instabilità vertebrale
L4-L5”, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Prima di rispondere ai quesiti
è bene ricordare che l'attività di , operaia addetta alla stiratrice, consisteva Parte_1
nella movimentazione della biancheria lavata e nella successiva striratura della stessa.
Bisogna inoltre evidenziare che la era alle dipendenze della Ditta:” ” Pt_1 CP_2
Lavanderie Industriali dal 1999 al 2021. A seguito di ricorso al giudizio del Medico
Competente dell'Azienda, lo SPESAL della ASSL FG competente per territorio, in data
31.10.2017, modificava il giudizio lavorativo con idoneità con limitazione: “movimentazione dei carichi fino a 3 kg e effettuazione di compiti che mantengono l'esposizione ai minimi sforzi…..”. Prima di rispondere ai quesiti è bene ricordare che cosa è il danno da movimentazione dei carichi. Per movimentazione manuale si intende qualsiasi tipo di attività che comporti operazioni di sollevamento di un peso, ma anche le azioni di trascinamento, spinta o spostamento che possano dare origine a disturbi e patologie soprattutto a carico della colonna vertebrale, ma anche a carico delle articolazioni e dei muscoli. Va ricordato inoltre che fanno parte di questo titolo anche i rischi derivanti da movimenti ripetitivi e continuati, che possono dare origine anch'essi a patologie osteoarticolari, tendinee e muscolari anche gravi e perduranti. Nel caso specifico la lavoratrice sig.ra era Pt_1
addetta alla stiratura di capi, principalmente lenzuola, federe, copriletti, ecc., dopo averli prelevati bagnati e posizionati sui rulli del mangano. Tale attività era effettuata dagli arti superiori e dai movimenti della colonna vertebrale delle braccia e delle spalle, come movimentazione di carichi e posture incongrue. In conclusione questa mansione è caratterizzata da un rischio lavorativo di movimentazione dei carichi e posture incongrue che effettuate continuamente nell'arco di 20 anni hanno determinato l'insorgere di patologie erniarie della colonna vertebrale. Dopo questa breve esposizione possiamo rispondere ai
3 quesiti posti nel modo seguente: In virtù della propria attività lavorativa la Parte_1
è esposto a movimentazione dei carichi, a movimenti ripetuti soprattutto degli arti superiori e
a posture incongrue” (pagg.
4-5 della relazione depositata in data 14.1.2025).
Ha, quindi, concluso nei seguenti termini: “In base alla nuova documentazione clinica possiamo rispondere ai quesiti posti nel modo seguente: 1) La sig.ra è Parte_1
affetta dalle malattie denunciate (discopatie lombari e cervicali, rotoscoliosi dello sterno sx convesso, lombosciatalgie ricorrenti”. 2) tali patologie non rientrano nelle tabelle 4 e 5 del
Testo Unico degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali;
3) Numerosi studi hanno consentito di evidenziare una relazione positiva tra entità l'attività lavorativa effettuata e l'esposizione a rischi di vibrazioni all' intero corpo, movimenti ripetuti e posture incongrue. Esiste un nesso di causalità o elevata probabilità per la determinazione della malattia;
4) il soggetto ha subito un danno biologico suscettibile di valutazione medico legale;
5) le patologie contratte possono essere inserite nella tabella del D.M. 12.7.2000 al
:1) cod. 213, discopatie lombo-sacrali, danno biologico globale del 6%”.
2.4. Le conclusioni innanzi trascritte risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
Deve, dunque, riconoscersi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura del 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al pagamento del relativo importo, CP_1
aumentato di rivalutazione ed interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.
3. La soccombenza regola le spese, distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario,
Avv. Mario Angino, e liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi in relazione alla serialità del contenzioso e alla relativa semplicità delle questioni trattate, scaglione compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00), tenuto conto della percentuale di danno biologico accertata (ossia il 6 %) e dell'età della ricorrente al momento della presentazione dell'istanza ammnistrativa (61 anni nel 2022), ed avuto riguardo alla
“Tabella di indennizzo danno biologico in capitale” allegata al D.M. 23 aprile 2019 (cfr., sui criteri di liquidazione, Corte d'Appello di Bari, sez. Lav., sent. n. 950 del 10.5.2023).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico del predetto . CP_4
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7443/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per danno biologico correlato a un grado di menomazione del 6% (sei per cento), a decorrere dalla presentazione dell'istanza amministrativa, condanna l' al CP_1
pagamento del relativo importo, oltre accessori come per legge;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.312,00, oltre i.v.a., CP_1
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Mario Angino, per dichiarato anticipo;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 26/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7443 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Angino Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Danila Villasmunta
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.9.2023, – premesso di aver lavorato Parte_1 dall'8.3.1999 al 22.6.2021, data del licenziamento, alle dipendenze della
[...]
dapprima Controparte_2 Controparte_3
corrente in Foggia alla località Borgo Incoronata-Zona Industriale ASI, con le
[...]
mansioni e la qualifica di operatrice di lavanderia – adiva l'intestato Tribunale, esponendo di aver contratto, a causa di tale attività, la malattia ivi descritta (“plurime ernie discali lombari”) e chiedendo che l' inutilmente adito in sede amministrativa con istanza del CP_1
21.6.2022, previo accertamento della natura professionale di detta infermità, venisse condannato alla costituzione e liquidazione dell'indennizzo e/o della rendita in misura corrispondente al grado di menomazione effettivamente riscontrato.
L' convenuto si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. CP_4 Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 26.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o, come nella fattispecie, ad eziologia multifattoriale, “la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 17438/2012).
Giova pure soggiungere – in ordine al nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata – che la connessione non è esclusa dal contributo causale di fattori preesistenti o contestuali, aventi origine extra-lavorativa, alla luce del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui “le preesistenti condizioni patologiche non escludono la connessione causale fra attività lavorativa e lesione, anche in base al principio di equivalenza previsto dall'art. 41 cod. pen. (ex plurimis, Cass. 6 novembre 1995 n. 11559); principio secondo il quale deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, e per cui un ruolo di concausa deve essere attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (e plurimis, Cass. 5 febbraio 1998 n. 1196)” (Cass. Sez. Lav. n. 14085/2000).
2.2. Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata (si leggano le dichiarazioni rese dalla teste , escussa all'udienza del 5.6.2024), è emerso che Testimone_1 Parte_1
ha effettivamente prestato, nel periodo dedotto in ricorso, le mansioni descritte nel capitolo 3) del libello introduttivo (e consistite nel “sollevare dalle vasche d'acqua in cui erano immersi la biancheria e i capi da stirare e nel posizionarli successivamente sui rulli dell'apposito macchinario per la stiratura”), lavorando quale addetta alla piana, ossia nel reparto in cui
2 “confluiscono lenzuola, copriletti e federe” ed osservando un orario giornaliero compreso tra le 08:00 e le 16:00 (v., in tal senso, la deposizione della predetta testimone).
Lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, con mansioni di operatrice di lavanderia, risulta, per altro verso, comprovata dalle risultanze del modello C/2 storico versato in atti (cfr., doc. 1, fascicolo di parte ricorrente).
2.3. Orbene, le risultanze dell'istruttoria orale – valutate congiuntamente alle conclusioni rassegnate dal nominato C.T.U., dott. – consentono di ritenere altamente Persona_1 verosimile l'esposizione della ricorrente al rischio di contrazione della patologia denunciata.
Più in dettaglio, l'ausiliario, dopo aver riferito che è affetta da “discopatie Parte_1
dorso-lombari, rotoscoliosi lombare sx convesso, lombosciatalgie ricorrenti, in discectomia lombare L4-L5 a sinistra, laminectomia L1-L2, stenosi foraminale ed instabilità vertebrale
L4-L5”, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Prima di rispondere ai quesiti
è bene ricordare che l'attività di , operaia addetta alla stiratrice, consisteva Parte_1
nella movimentazione della biancheria lavata e nella successiva striratura della stessa.
Bisogna inoltre evidenziare che la era alle dipendenze della Ditta:” ” Pt_1 CP_2
Lavanderie Industriali dal 1999 al 2021. A seguito di ricorso al giudizio del Medico
Competente dell'Azienda, lo SPESAL della ASSL FG competente per territorio, in data
31.10.2017, modificava il giudizio lavorativo con idoneità con limitazione: “movimentazione dei carichi fino a 3 kg e effettuazione di compiti che mantengono l'esposizione ai minimi sforzi…..”. Prima di rispondere ai quesiti è bene ricordare che cosa è il danno da movimentazione dei carichi. Per movimentazione manuale si intende qualsiasi tipo di attività che comporti operazioni di sollevamento di un peso, ma anche le azioni di trascinamento, spinta o spostamento che possano dare origine a disturbi e patologie soprattutto a carico della colonna vertebrale, ma anche a carico delle articolazioni e dei muscoli. Va ricordato inoltre che fanno parte di questo titolo anche i rischi derivanti da movimenti ripetitivi e continuati, che possono dare origine anch'essi a patologie osteoarticolari, tendinee e muscolari anche gravi e perduranti. Nel caso specifico la lavoratrice sig.ra era Pt_1
addetta alla stiratura di capi, principalmente lenzuola, federe, copriletti, ecc., dopo averli prelevati bagnati e posizionati sui rulli del mangano. Tale attività era effettuata dagli arti superiori e dai movimenti della colonna vertebrale delle braccia e delle spalle, come movimentazione di carichi e posture incongrue. In conclusione questa mansione è caratterizzata da un rischio lavorativo di movimentazione dei carichi e posture incongrue che effettuate continuamente nell'arco di 20 anni hanno determinato l'insorgere di patologie erniarie della colonna vertebrale. Dopo questa breve esposizione possiamo rispondere ai
3 quesiti posti nel modo seguente: In virtù della propria attività lavorativa la Parte_1
è esposto a movimentazione dei carichi, a movimenti ripetuti soprattutto degli arti superiori e
a posture incongrue” (pagg.
4-5 della relazione depositata in data 14.1.2025).
Ha, quindi, concluso nei seguenti termini: “In base alla nuova documentazione clinica possiamo rispondere ai quesiti posti nel modo seguente: 1) La sig.ra è Parte_1
affetta dalle malattie denunciate (discopatie lombari e cervicali, rotoscoliosi dello sterno sx convesso, lombosciatalgie ricorrenti”. 2) tali patologie non rientrano nelle tabelle 4 e 5 del
Testo Unico degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali;
3) Numerosi studi hanno consentito di evidenziare una relazione positiva tra entità l'attività lavorativa effettuata e l'esposizione a rischi di vibrazioni all' intero corpo, movimenti ripetuti e posture incongrue. Esiste un nesso di causalità o elevata probabilità per la determinazione della malattia;
4) il soggetto ha subito un danno biologico suscettibile di valutazione medico legale;
5) le patologie contratte possono essere inserite nella tabella del D.M. 12.7.2000 al
:1) cod. 213, discopatie lombo-sacrali, danno biologico globale del 6%”.
2.4. Le conclusioni innanzi trascritte risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
Deve, dunque, riconoscersi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura del 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al pagamento del relativo importo, CP_1
aumentato di rivalutazione ed interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.
3. La soccombenza regola le spese, distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario,
Avv. Mario Angino, e liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi in relazione alla serialità del contenzioso e alla relativa semplicità delle questioni trattate, scaglione compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00), tenuto conto della percentuale di danno biologico accertata (ossia il 6 %) e dell'età della ricorrente al momento della presentazione dell'istanza ammnistrativa (61 anni nel 2022), ed avuto riguardo alla
“Tabella di indennizzo danno biologico in capitale” allegata al D.M. 23 aprile 2019 (cfr., sui criteri di liquidazione, Corte d'Appello di Bari, sez. Lav., sent. n. 950 del 10.5.2023).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico del predetto . CP_4
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7443/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per danno biologico correlato a un grado di menomazione del 6% (sei per cento), a decorrere dalla presentazione dell'istanza amministrativa, condanna l' al CP_1
pagamento del relativo importo, oltre accessori come per legge;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.312,00, oltre i.v.a., CP_1
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Mario Angino, per dichiarato anticipo;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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