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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/07/2025, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa AL ER, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3821/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv.to Edoardo Sessa, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimi in Eboli (Sa), Via Don Michele Paesano n.
53;
- Opponente -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Pesenti, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso l'avv.to Benedetto Accarino, allo studio dell'avv.to Camillo Grisi in Salerno, Via Francesco Gaeta n. 38;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 688/2018 del 5.03.2018 con cui il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla ha Controparte_1
ingiunto all'odierno opponente di pagare la somma di euro 12.768,45, oltre interessi, spese e competenze monitorie, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta ad uso rotativo n. 013334699 del 15.12.2008 e del contratto di credito al consumo di prestito personale n. 025853336 del 01.08.2013.
Eccepiva: in via preliminare la sospensione del giudizio per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità
del decreto ingiuntivo;
la mancata produzione dei pagamenti effettuati dal sig.
; l'applicazione di interessi usurari;
la nullità del decreto Parte_1
ingiuntivo per mancanza dell'onere della prova in sede monitoria.
Concludeva chiedendo: in via preliminare esperire il tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito annullare il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente; con condanna della società opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario, CPA e
IVA come per legge da attribuirsi all'avvocato antistatario.
Con comparsa depositata in data 10.06.2019, la si è costituita in Controparte_1
giudizio contestando in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto opposto. Eccepiva la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza dell'editio actionis con conseguente inammissibilità
dell'opposizione; che il credito per cui è causa è stato ampiamente provato anche sul piano della documentazione prodotta;
la non usurarietà degli interessi pattuiti in contratto;
con richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva assegnato a parte opposta termine di quindici giorni per l'introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo. Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., senza alcun approfondimento istruttorio, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.03.2025, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del
20.03.2025, concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione come sollevata da parte convenuta per violazione degli artt. 163 e 164, c.p.c., avendo parte opponente esplicitato correttamente l'oggetto della domanda ed esposto i fatti e gli elementi di diritto a fondamento della domanda stessa tanto da consentire all'istituto convenuto di formulare adeguatamente le proprie difese.
Il merito
Deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda avendo parte opposta assolto alla condizione di procedibilità nel termine assegnato dal Giudice.
Nel merito, l'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). In
tal senso, conformemente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 13533
del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, il creditore che agisce per l'inadempimento, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
In conformità ai principi espressi, l'esame della documentazione depositata in atti rivela che solo parte opposta ha adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio depositando: i) contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta ad uso rotativo n. 013334699 del
15.12.2008 e del contratto di credito al consumo di prestito personale n. 025853336
del 01.08.2013, completi delle condizioni contrattuali applicate, tutte debitamente sottoscritte da parte del cliente;
ii) gli estratti conto certificati ex art. 50 tub.
A fronte della produzione dell'opposta, parte opponente si è limitato ad una generica contestazione del credito, mai supportata sotto il profilo documentale.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, si osserva che parte opponente, senza contestare la domanda e l'an debeatur, affida l'opposizione a generici motivi di doglianza. Contesta l'applicazione di interessi e spese non dovute e superamento del tasso soglia, limitandosi ad eccepire che le scritture prodotte dall'originario ricorrente-opposto fossero inefficaci a provare il credito vantato, in particolar modo la certificazione ex art. 50TUB.
Difatti, come chiarito spesso dalla giurisprudenza di merito quando le allegazioni di cui all'atto di citazione sono estremamente generiche, risolvendosi in una disamina delle questioni attualmente più dibattute nell'ambito del diritto bancario senza mai un concreto aggancio al contratto di finanziamento, oggetto di causa, demandando di fatto al Tribunale l'assolvimento del proprio onere probatorio, sono prive di pregio e, pertanto, vanno rigettate. Infine le eccezioni formulate da parte opponente con riferimento all'applicazione di spese, che con riferimento all'applicazione di interessi usurari risultano genericamente formulate non avendo parte opponente specificato in che termini e in quale misura gli interessi sarebbero non dovuti. Infatti costituisce principio generale quello per cui la parte non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell' an che del quantum
debeatur. Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi non dovuti occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato -
unitamente ai criteri di determinazione dello stesso: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi anatocistici. Nulla di tutto questo è stato dedotto e /o allegato.
Inoltre vi è da considerare che il convenuto deve prendere posizione tempestivamente
sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il
giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché
i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”.
Inoltre la Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha poi sancito che “La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi
previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la
mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale)
del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del
convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui
fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni
(Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia
esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze
incompatibili con il disconoscimento” (Cass. 17/11/2003, n. 17371).
“La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente
rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti
per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non
contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente,
in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito
degli accertamenti richiesti” (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016,
n. 12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche deve ritenersi che nel caso in esame, in assenza di ulteriori specifiche contestazioni e di specifici motivi di doglianza, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 688/2018 deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite
Le spese di lite sono poste a carico di , soccombente in Parte_1
giudizio, e sono liquidate in € 2.540,00 in conformità ai parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 688/2018, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 688/2018
dichiarandolo esecutivo. 2) Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
che si liquidano in euro 2.540,00 (Fase Studio € 460,00, Fase Introduttiva € 389,00,
Fase Istruttoria € 840,00,Fase Decisoria € 851,00), oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 9.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa AL ER
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa AL ER, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3821/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv.to Edoardo Sessa, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimi in Eboli (Sa), Via Don Michele Paesano n.
53;
- Opponente -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Pesenti, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso l'avv.to Benedetto Accarino, allo studio dell'avv.to Camillo Grisi in Salerno, Via Francesco Gaeta n. 38;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 688/2018 del 5.03.2018 con cui il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla ha Controparte_1
ingiunto all'odierno opponente di pagare la somma di euro 12.768,45, oltre interessi, spese e competenze monitorie, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta ad uso rotativo n. 013334699 del 15.12.2008 e del contratto di credito al consumo di prestito personale n. 025853336 del 01.08.2013.
Eccepiva: in via preliminare la sospensione del giudizio per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità
del decreto ingiuntivo;
la mancata produzione dei pagamenti effettuati dal sig.
; l'applicazione di interessi usurari;
la nullità del decreto Parte_1
ingiuntivo per mancanza dell'onere della prova in sede monitoria.
Concludeva chiedendo: in via preliminare esperire il tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito annullare il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente; con condanna della società opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario, CPA e
IVA come per legge da attribuirsi all'avvocato antistatario.
Con comparsa depositata in data 10.06.2019, la si è costituita in Controparte_1
giudizio contestando in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto opposto. Eccepiva la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza dell'editio actionis con conseguente inammissibilità
dell'opposizione; che il credito per cui è causa è stato ampiamente provato anche sul piano della documentazione prodotta;
la non usurarietà degli interessi pattuiti in contratto;
con richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva assegnato a parte opposta termine di quindici giorni per l'introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo. Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., senza alcun approfondimento istruttorio, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.03.2025, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del
20.03.2025, concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione come sollevata da parte convenuta per violazione degli artt. 163 e 164, c.p.c., avendo parte opponente esplicitato correttamente l'oggetto della domanda ed esposto i fatti e gli elementi di diritto a fondamento della domanda stessa tanto da consentire all'istituto convenuto di formulare adeguatamente le proprie difese.
Il merito
Deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda avendo parte opposta assolto alla condizione di procedibilità nel termine assegnato dal Giudice.
Nel merito, l'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). In
tal senso, conformemente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 13533
del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, il creditore che agisce per l'inadempimento, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
In conformità ai principi espressi, l'esame della documentazione depositata in atti rivela che solo parte opposta ha adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio depositando: i) contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta ad uso rotativo n. 013334699 del
15.12.2008 e del contratto di credito al consumo di prestito personale n. 025853336
del 01.08.2013, completi delle condizioni contrattuali applicate, tutte debitamente sottoscritte da parte del cliente;
ii) gli estratti conto certificati ex art. 50 tub.
A fronte della produzione dell'opposta, parte opponente si è limitato ad una generica contestazione del credito, mai supportata sotto il profilo documentale.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, si osserva che parte opponente, senza contestare la domanda e l'an debeatur, affida l'opposizione a generici motivi di doglianza. Contesta l'applicazione di interessi e spese non dovute e superamento del tasso soglia, limitandosi ad eccepire che le scritture prodotte dall'originario ricorrente-opposto fossero inefficaci a provare il credito vantato, in particolar modo la certificazione ex art. 50TUB.
Difatti, come chiarito spesso dalla giurisprudenza di merito quando le allegazioni di cui all'atto di citazione sono estremamente generiche, risolvendosi in una disamina delle questioni attualmente più dibattute nell'ambito del diritto bancario senza mai un concreto aggancio al contratto di finanziamento, oggetto di causa, demandando di fatto al Tribunale l'assolvimento del proprio onere probatorio, sono prive di pregio e, pertanto, vanno rigettate. Infine le eccezioni formulate da parte opponente con riferimento all'applicazione di spese, che con riferimento all'applicazione di interessi usurari risultano genericamente formulate non avendo parte opponente specificato in che termini e in quale misura gli interessi sarebbero non dovuti. Infatti costituisce principio generale quello per cui la parte non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell' an che del quantum
debeatur. Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi non dovuti occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato -
unitamente ai criteri di determinazione dello stesso: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi anatocistici. Nulla di tutto questo è stato dedotto e /o allegato.
Inoltre vi è da considerare che il convenuto deve prendere posizione tempestivamente
sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il
giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché
i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”.
Inoltre la Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha poi sancito che “La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi
previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la
mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale)
del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del
convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui
fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni
(Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia
esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze
incompatibili con il disconoscimento” (Cass. 17/11/2003, n. 17371).
“La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente
rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti
per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non
contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente,
in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito
degli accertamenti richiesti” (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016,
n. 12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche deve ritenersi che nel caso in esame, in assenza di ulteriori specifiche contestazioni e di specifici motivi di doglianza, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 688/2018 deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite
Le spese di lite sono poste a carico di , soccombente in Parte_1
giudizio, e sono liquidate in € 2.540,00 in conformità ai parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 688/2018, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 688/2018
dichiarandolo esecutivo. 2) Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
che si liquidano in euro 2.540,00 (Fase Studio € 460,00, Fase Introduttiva € 389,00,
Fase Istruttoria € 840,00,Fase Decisoria € 851,00), oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 9.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa AL ER