Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 129
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Altro
    Difetto di giurisdizione del Giudice Tributario

    Il Collegio ritiene che il provvedimento di rigetto dell'autotutela mutui la natura del provvedimento oggetto dell'autotutela, ossia la comunicazione di scarto della cessione del credito. Tale comunicazione, ancorata a profili di rischio e non alla sussistenza del credito d'imposta, rientra nella giurisdizione amministrativa. La posizione del soggetto comunicante è qualificabile come interesse legittimo, non sussistendo un diritto alla accettazione della cessione.

  • Altro
    Legittimazione della società cessionaria

    La questione della legittimazione sostanziale e processuale è assorbita dalla dichiarazione di difetto di giurisdizione del Giudice Tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 129
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 129
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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