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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LL AN, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3601/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1/3 80134 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15755/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 12 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi: - RIGETTO AUTOTUT n. 9266 SUPERBONUS SUPERBONUS
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7620/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte appellante si riporta agli atti già depositati. Resistente/Appellato: L'appellato si riporta agli atti.
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di S.R.L. ; letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione dell'appellata Agenzia delle Entrate (AdE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria illustrativa appellante depositata il 1 dicembre 2025; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso della società appellante avverso il rigetto dell' istanza di autotutela prot. n. 9266 del 16/01/2023, notificata il 22/02/2023, in relazione alla comunicazione di cessione (mediante sconto in fattura) superbonus n. Società_1230111075058228930000001, presentata dal committente in via indirizzo _1 in data 12/01/2023, dell'importo di € 940.040,00, relativa agli interventi di efficientamento energetico e sisma bonus ai sensi degli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, effettuati nei suoi confronti;
-che in particolare, la sentenza appellata, assorbiti ogni altra questione e motivo, ha deciso per una pluralità di ragioni: la congrua e fondata motivazione del provvedimento impugnato nonché, aderendo ai precedenti della CGT di primo gradp di Napoli n. 5910/30/24 depositata in data 16/04/2024, per inammissibilità del ricorso ritenendo un atto non compreso tra quelli indicati dall'art. 19 D. Lgs. N. 546/1992 e non impugnabile, e n. 12231/21/24, depositata in data 1/8/2024, perchè -come ivi statuito-: << Il controllo preventivo di cui all'art. 122 bis non anticipa un controllo sostanziale sulla spettanza dell'agevolazione ma è un controllo preventivo sui profili di rischio, che attengono alla “coerenza e alla regolarità dei dati indicati delle comunicazioni e nelle opzioni..” (comma 1) e ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati (comma 2) >> , sì che, dunque, la pur svolta CTU sui lavori effettuati diveniva irrilevante ai fini del decidere;
-che la società contribuente ha proposto appello, investendo integralmente il deciso con appositi motivi;
-che l'AdE si è costituita per resistere, confutando i motivi di appello e ribadendo, tra l'altro, la inammissibilità del ricorso e dell'appello anche per difetto di legittimazione della società, in quanto cessionaria non destinataria dello scarto;
-che la società appellante ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha anche replicato alla riproposta eccezione di difetto di legittimazione;
ritenuto
-che l'appello sia tempestivo e a contraddittorio regolare;
-che va rilevato, di ufficio, il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario, che impedisce anche l'accesso a questioni relative alla legittimazione sostanziale e processuale, per essere la controversia di appartenenza del Giudice amministrativo;
-che invero il Collegio ritiene di aderire a quanto già deciso da questa Corte, sezione 18^, con sentenza n. 3951/2025 depositata il 29 maggio 2025, resa inter partes proprio sull'appello avverso la sentenza della CGT di primo grado di Napoli n. n. 5910/30/24 depositata in data 16/04/2024, richiamata dalla sentenza qui appellata;
-che in particolare la detta sentenza ha così osservato e ritenuto:
<< A ben vedere il provvedimento di autotutela non è assimilabile né ad un controllo formale ex art. 36 bis o 41 bis D.P.R, 600/1973 né ad un atto che “di fatto” costituisca un accertamento fiscale, dal momento che neppure la comunicazione definitiva sembra poter essere qualificata come controllo formale o accertamento di fatto. L'art. 122 bis D.L. 34/2024, sotto la rubrica “ Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi” dispone espressamente:
“1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2”. Analizzando il meccanismo normativo predisposto dal legislatore è agevole constatare che la norma prevede come la comunicazione di avvenuta cessione (sostanzialmente equivalente alla comunicazione al debitore ceduto in ipotesi di cessione del credito ai sensi dell'art. 1264 c.c.) debba essere valutata in un termine assai breve a pena di decadenza dall'Agenzia delle Entrate, che -in presenza di rischi di evasione o irregolarità rilevanti- può sospenderne l' efficacia. Una volta sospesa, la valutazione della fondatezza del rischio deve essere nuovamente analizzata con maggiore approfondimento e l ' istruttoria si conclude, alternativamente, con un provvedimento tacito (l'inutile decorso dei trenta giorni) - da intendersi come mancata conferma dei rischi e dunque sostanziale accettazione della comunicazione - o con un provvedimento espresso (da adottare entro il termine decadenziale di trenta giorni) di conferma del rischio, che priva di effetto la comunicazione di avvenuta cessione. Sembra evidente che la valutazione non attenga alla ricorrenza o non dei presupposti sostanziali per la sussistenza del credito di imposta, che dovranno essere poi specificatamente valutati indipendentemente dalla efficacia della comunicazione di avvenuta cessione (si veda ad esempio il comma 3, ed in ogni caso per le comunicazioni considerate non avvenute). La valutazione dell'amministrazione ai fini della efficacia della comunicazione attiene piuttosto, come chiaramente osservato dalla norma ai profili di rischio, riferiti:
1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni indicate nella medesima legge con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
2. ai dati relativi ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma. Ne deriva che la manifestazione di volontà con la quale viene comunicato l'esito del controllo che conclude per la presenza di un rischio, definita in gergo cd. comunicazione di scarto dell'avvenuta cessione, non è un provvedimento di diniego del credito (rectius, della detrazione) né un accertamento negativo in ordine alla sussistenza dei presupposti del medesimo(a), ma semplicemente una comunicazione (del debitore ceduto), il quale preventivamente dichiara che l'avvenuta cessione è a rischio e potrebbe non avere effetti nei suoi confronti, sicché il cessionario, nell'avvalersi della detrazione ceduta, si assume un rischio attuale di futuro diniego all'esito dei controlli pertinenti e assume anche la solidarietà con il committente per la eventuale restituzione. La procedura appena sintetizzata, se posta in relazione alla ordinaria cedibilità delle detrazioni come crediti di imposta a terzi, risponde ad una pluralità di esigenze, in aderenza ai principi di buona fede, e in funzione di certezza di circolazione dei crediti nei confronti dei terzi cessionari, tutelando altresì il committente. Innanzitutto, tende a garantire al terzo cessionario l'assenza, nel momento di attuazione della cessione, di profili di rischio immediato ed a garantire, per ciò stesso, la regolare ulteriore circolazione nei limiti di norma. Inoltre, essa evidentemente consente – questa volta dalla parte del debitore – l'individuazione preventiva di oneri di bilancio dello Stato prevedibili, sia in termini di assenza di rischio - e dunque di probabile sussistenza del credito - sia in termini di sussistenza del rischio, in termini di prudenziale messa a bilancio della detrazione. Tutela infine lo stesso committente, il quale viene avvertito dei profili di rischio e di sicuro accertamento dei presupposti e di recupero (art. 121 co. 5 e 6 e 122 bis co. 3). La comunicazione sembra pertanto iscrivibile nella declinazione del principio di affidamento e di correttezza nei rapporti contrattuali e – soprattutto – delle relazioni dei singoli con la pubblica amministrazione, una volta che siano stati riscontrati elementi di allarme in ordine alla ricorrenza di profili di rischio sul versante fiscale. Ne deriva che la valutazione dell'Agenzia delle Entrate non riguarda ancora la sussistenza dei presupposti del credito o la sussistenza dello stesso e la sua misura, né il cd. scarto della comunicazione implica il diniego della detrazione, rendendo unicamente trasparente l'astratto profilo di rischio e la successiva soggezione a controllo sostanziale. Per queste ragioni la comunicazione di scarto e parallelamente il provvedimento di diniego di autotutela che ad essa si riferisce non sembrano sindacabili dal Giudice Tributario in quanto non costituiscono atti di natura fiscale. Il provvedimento che comunica la sussistenza del rischio, in quanto provvedimento di natura amministrativa appare piuttosto eventualmente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. La natura del provvedimento di scarto, evidentemente, condiziona altresì la natura del provvedimento sull'eventuale istanza in autotutela, che permane di natura amministrativa, costituendo nuovo esercizio della stessa potestà. Ne deriva che il provvedimento oggetto della presente controversia non è impugnabile dinanzi al giudice tributario, ma la tutela del contribuente è garantita dal Giudice Amministrativo. >>;
-che il Collegio ritiene di condividere e far proprio quanto innanzi aggiungendo, anche a precisazione: a) il provvedimento di rigetto dell'autotutela sulla comunicazione definitiva di scarto mutua, costituendo riesercizio del potere, la stessa natura del provvedimento oggetto dell' esercizio della autotutela;
b) l'oggetto e l'ambito della giurisdizione tributaria è limitata -da ult. SS.UU. 34851/2023 e Corte Cost. 124/2025- esclusivamente ai rapporti tributari, con i quali cioè si manifesta una pretesa impositiva o si disconosce l'esenzione e/o l'agevolazione incidente sulla debenza di imposta, e non ai rapporti che non attengono alla manifestazione o al contenuto della pretesa, anche se trovanti occasione in un rapporto tributario;
c) che nel caso lo scarto della comunicazione di “cessione” e, per quello che qui interessa, il rigetto della istanza di autotutela sulla detta comunicazione, non incide sulla pretesa tributaria, n é negandola n è rideterminandola n è affermandola, ma sulla accettazione della comunicazione ai fini della efficacia della cessione ed è esercizio di discrezionalit à amministrativa rimessa all'AdE dalla Legge a tutela dell'interesse pubblico, posto che lo scarto è ancorato a profili di rischio da apprezzarsi conformemente alla legge;
-che proprio perché è esercizio di discrezionalità non potrebbe mai rientrare nella materia tributaria, neppure di tipo riscossivo, perchè questa materia è retta esclusivamente dalla legge e dalle fonti secondarie da essa legittimate (art. 23 Cost.), esclusa ogni discrezionalità;
-che la posizione del soggetto comunicante (al pari di quella invocata nel presente giudizio dal cessionario) è invero qualificabile come di interesse legittimo, non sussistendo un diritto alla accettazione della cessione (neppure ordinamentale verso la P.A., specie statale, per la quale, come è noto, è necessaria ordinariamente l'accettazione espressa, senza alcun obbligo o vincolo di accettazione), sicché rientra nella giurisdizione amministrativa;
-che dunque va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario per appartenere la controversia al Giudice Amministrativo;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado vanno interamente compensate, rinvenendosi ragioni legali nella novità della questione, nella questione sul riparto di giurisdizione, rilevata d'ufficio, in assenza allo stato di indicazioni della Corte regolatrice espressi e specifici alla fattispecie, nonché nella natura meramente processuale dell'esito del giudizio;
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa. Assegna alle Parti il termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi al TAR territorialmente competente. Compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LL AN, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3601/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1/3 80134 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15755/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 12 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi: - RIGETTO AUTOTUT n. 9266 SUPERBONUS SUPERBONUS
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7620/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte appellante si riporta agli atti già depositati. Resistente/Appellato: L'appellato si riporta agli atti.
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di S.R.L. ; letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione dell'appellata Agenzia delle Entrate (AdE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria illustrativa appellante depositata il 1 dicembre 2025; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso della società appellante avverso il rigetto dell' istanza di autotutela prot. n. 9266 del 16/01/2023, notificata il 22/02/2023, in relazione alla comunicazione di cessione (mediante sconto in fattura) superbonus n. Società_1230111075058228930000001, presentata dal committente in via indirizzo _1 in data 12/01/2023, dell'importo di € 940.040,00, relativa agli interventi di efficientamento energetico e sisma bonus ai sensi degli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, effettuati nei suoi confronti;
-che in particolare, la sentenza appellata, assorbiti ogni altra questione e motivo, ha deciso per una pluralità di ragioni: la congrua e fondata motivazione del provvedimento impugnato nonché, aderendo ai precedenti della CGT di primo gradp di Napoli n. 5910/30/24 depositata in data 16/04/2024, per inammissibilità del ricorso ritenendo un atto non compreso tra quelli indicati dall'art. 19 D. Lgs. N. 546/1992 e non impugnabile, e n. 12231/21/24, depositata in data 1/8/2024, perchè -come ivi statuito-: << Il controllo preventivo di cui all'art. 122 bis non anticipa un controllo sostanziale sulla spettanza dell'agevolazione ma è un controllo preventivo sui profili di rischio, che attengono alla “coerenza e alla regolarità dei dati indicati delle comunicazioni e nelle opzioni..” (comma 1) e ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati (comma 2) >> , sì che, dunque, la pur svolta CTU sui lavori effettuati diveniva irrilevante ai fini del decidere;
-che la società contribuente ha proposto appello, investendo integralmente il deciso con appositi motivi;
-che l'AdE si è costituita per resistere, confutando i motivi di appello e ribadendo, tra l'altro, la inammissibilità del ricorso e dell'appello anche per difetto di legittimazione della società, in quanto cessionaria non destinataria dello scarto;
-che la società appellante ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha anche replicato alla riproposta eccezione di difetto di legittimazione;
ritenuto
-che l'appello sia tempestivo e a contraddittorio regolare;
-che va rilevato, di ufficio, il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario, che impedisce anche l'accesso a questioni relative alla legittimazione sostanziale e processuale, per essere la controversia di appartenenza del Giudice amministrativo;
-che invero il Collegio ritiene di aderire a quanto già deciso da questa Corte, sezione 18^, con sentenza n. 3951/2025 depositata il 29 maggio 2025, resa inter partes proprio sull'appello avverso la sentenza della CGT di primo grado di Napoli n. n. 5910/30/24 depositata in data 16/04/2024, richiamata dalla sentenza qui appellata;
-che in particolare la detta sentenza ha così osservato e ritenuto:
<< A ben vedere il provvedimento di autotutela non è assimilabile né ad un controllo formale ex art. 36 bis o 41 bis D.P.R, 600/1973 né ad un atto che “di fatto” costituisca un accertamento fiscale, dal momento che neppure la comunicazione definitiva sembra poter essere qualificata come controllo formale o accertamento di fatto. L'art. 122 bis D.L. 34/2024, sotto la rubrica “ Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi” dispone espressamente:
“1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2”. Analizzando il meccanismo normativo predisposto dal legislatore è agevole constatare che la norma prevede come la comunicazione di avvenuta cessione (sostanzialmente equivalente alla comunicazione al debitore ceduto in ipotesi di cessione del credito ai sensi dell'art. 1264 c.c.) debba essere valutata in un termine assai breve a pena di decadenza dall'Agenzia delle Entrate, che -in presenza di rischi di evasione o irregolarità rilevanti- può sospenderne l' efficacia. Una volta sospesa, la valutazione della fondatezza del rischio deve essere nuovamente analizzata con maggiore approfondimento e l ' istruttoria si conclude, alternativamente, con un provvedimento tacito (l'inutile decorso dei trenta giorni) - da intendersi come mancata conferma dei rischi e dunque sostanziale accettazione della comunicazione - o con un provvedimento espresso (da adottare entro il termine decadenziale di trenta giorni) di conferma del rischio, che priva di effetto la comunicazione di avvenuta cessione. Sembra evidente che la valutazione non attenga alla ricorrenza o non dei presupposti sostanziali per la sussistenza del credito di imposta, che dovranno essere poi specificatamente valutati indipendentemente dalla efficacia della comunicazione di avvenuta cessione (si veda ad esempio il comma 3, ed in ogni caso per le comunicazioni considerate non avvenute). La valutazione dell'amministrazione ai fini della efficacia della comunicazione attiene piuttosto, come chiaramente osservato dalla norma ai profili di rischio, riferiti:
1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni indicate nella medesima legge con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
2. ai dati relativi ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma. Ne deriva che la manifestazione di volontà con la quale viene comunicato l'esito del controllo che conclude per la presenza di un rischio, definita in gergo cd. comunicazione di scarto dell'avvenuta cessione, non è un provvedimento di diniego del credito (rectius, della detrazione) né un accertamento negativo in ordine alla sussistenza dei presupposti del medesimo(a), ma semplicemente una comunicazione (del debitore ceduto), il quale preventivamente dichiara che l'avvenuta cessione è a rischio e potrebbe non avere effetti nei suoi confronti, sicché il cessionario, nell'avvalersi della detrazione ceduta, si assume un rischio attuale di futuro diniego all'esito dei controlli pertinenti e assume anche la solidarietà con il committente per la eventuale restituzione. La procedura appena sintetizzata, se posta in relazione alla ordinaria cedibilità delle detrazioni come crediti di imposta a terzi, risponde ad una pluralità di esigenze, in aderenza ai principi di buona fede, e in funzione di certezza di circolazione dei crediti nei confronti dei terzi cessionari, tutelando altresì il committente. Innanzitutto, tende a garantire al terzo cessionario l'assenza, nel momento di attuazione della cessione, di profili di rischio immediato ed a garantire, per ciò stesso, la regolare ulteriore circolazione nei limiti di norma. Inoltre, essa evidentemente consente – questa volta dalla parte del debitore – l'individuazione preventiva di oneri di bilancio dello Stato prevedibili, sia in termini di assenza di rischio - e dunque di probabile sussistenza del credito - sia in termini di sussistenza del rischio, in termini di prudenziale messa a bilancio della detrazione. Tutela infine lo stesso committente, il quale viene avvertito dei profili di rischio e di sicuro accertamento dei presupposti e di recupero (art. 121 co. 5 e 6 e 122 bis co. 3). La comunicazione sembra pertanto iscrivibile nella declinazione del principio di affidamento e di correttezza nei rapporti contrattuali e – soprattutto – delle relazioni dei singoli con la pubblica amministrazione, una volta che siano stati riscontrati elementi di allarme in ordine alla ricorrenza di profili di rischio sul versante fiscale. Ne deriva che la valutazione dell'Agenzia delle Entrate non riguarda ancora la sussistenza dei presupposti del credito o la sussistenza dello stesso e la sua misura, né il cd. scarto della comunicazione implica il diniego della detrazione, rendendo unicamente trasparente l'astratto profilo di rischio e la successiva soggezione a controllo sostanziale. Per queste ragioni la comunicazione di scarto e parallelamente il provvedimento di diniego di autotutela che ad essa si riferisce non sembrano sindacabili dal Giudice Tributario in quanto non costituiscono atti di natura fiscale. Il provvedimento che comunica la sussistenza del rischio, in quanto provvedimento di natura amministrativa appare piuttosto eventualmente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. La natura del provvedimento di scarto, evidentemente, condiziona altresì la natura del provvedimento sull'eventuale istanza in autotutela, che permane di natura amministrativa, costituendo nuovo esercizio della stessa potestà. Ne deriva che il provvedimento oggetto della presente controversia non è impugnabile dinanzi al giudice tributario, ma la tutela del contribuente è garantita dal Giudice Amministrativo. >>;
-che il Collegio ritiene di condividere e far proprio quanto innanzi aggiungendo, anche a precisazione: a) il provvedimento di rigetto dell'autotutela sulla comunicazione definitiva di scarto mutua, costituendo riesercizio del potere, la stessa natura del provvedimento oggetto dell' esercizio della autotutela;
b) l'oggetto e l'ambito della giurisdizione tributaria è limitata -da ult. SS.UU. 34851/2023 e Corte Cost. 124/2025- esclusivamente ai rapporti tributari, con i quali cioè si manifesta una pretesa impositiva o si disconosce l'esenzione e/o l'agevolazione incidente sulla debenza di imposta, e non ai rapporti che non attengono alla manifestazione o al contenuto della pretesa, anche se trovanti occasione in un rapporto tributario;
c) che nel caso lo scarto della comunicazione di “cessione” e, per quello che qui interessa, il rigetto della istanza di autotutela sulla detta comunicazione, non incide sulla pretesa tributaria, n é negandola n è rideterminandola n è affermandola, ma sulla accettazione della comunicazione ai fini della efficacia della cessione ed è esercizio di discrezionalit à amministrativa rimessa all'AdE dalla Legge a tutela dell'interesse pubblico, posto che lo scarto è ancorato a profili di rischio da apprezzarsi conformemente alla legge;
-che proprio perché è esercizio di discrezionalità non potrebbe mai rientrare nella materia tributaria, neppure di tipo riscossivo, perchè questa materia è retta esclusivamente dalla legge e dalle fonti secondarie da essa legittimate (art. 23 Cost.), esclusa ogni discrezionalità;
-che la posizione del soggetto comunicante (al pari di quella invocata nel presente giudizio dal cessionario) è invero qualificabile come di interesse legittimo, non sussistendo un diritto alla accettazione della cessione (neppure ordinamentale verso la P.A., specie statale, per la quale, come è noto, è necessaria ordinariamente l'accettazione espressa, senza alcun obbligo o vincolo di accettazione), sicché rientra nella giurisdizione amministrativa;
-che dunque va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario per appartenere la controversia al Giudice Amministrativo;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado vanno interamente compensate, rinvenendosi ragioni legali nella novità della questione, nella questione sul riparto di giurisdizione, rilevata d'ufficio, in assenza allo stato di indicazioni della Corte regolatrice espressi e specifici alla fattispecie, nonché nella natura meramente processuale dell'esito del giudizio;
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa. Assegna alle Parti il termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi al TAR territorialmente competente. Compensa le spese.