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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4067/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4067/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Largo Calipari n. 32 (avv. Virginia Lusa)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Marina di Ravenna (RA), Via Rismondo n. 1 (avv. Anna Rosa Venturini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
13/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 24.04.2010 in LL
(RA), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 4, p. II, serie A, anno
2010;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
LL (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“- disporre l'affido condiviso con collocamento dei figli presso l'abitazione della mamma, sita in
LL, Largo Calipari n. 32;
- dare atto che il marito ha già trasferito la propria residenza presso l'immobile dallo stesso acquistato in Marina di Ravenna (RA), Via Rismondo 1;
- disporre che i weekend di permanenza dei minori presso ciascun genitore siano alternati.
Allo scopo di consentire la turnazione lavorativa alla Sig.ra i fine settimana di spettanza Pt_1 del papà seguiranno la seguente modalità: un weekend dal venerdì dall'uscita di scuola dei gemelli dalle 16 in poi (in base alla scelta di usufruire del post scuola o meno) sino alla domenica sera alle
20:00. invece verrà prelevata dalla casa della nonna materna o da quella della mamma in CP_1 base alle esigenze della minore allo stesso orario dei fratelli e rientrerà dalla mamma sempre la domenica sera. Un weekend al mese i tre minori, anziché rientrare presso la casa materna la domenica sera, verranno riaccompagnati dal padre direttamente a scuola il lunedì mattina. La settimana in cui il fine settimana sarà di spettanza del padre, i minori staranno con lo stesso il mercoledì dall'uscita di scuola di (ad ore 13) sino al giovedì mattina quando riaccompagnerà CP_1
i bambini a scuola, con possibilità di ritirare i bambini da scuola da parte della nonna paterna;
quando invece il weekend sarà di spettanza della mamma, il papà terrà con sé i figli il mercoledì dall'uscita di scuola di (ad ore 13) sino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà presso CP_1
l'istituto scolastico. Nella ipotesi di impossibilità del padre per cause di salute e/o di lavoro il genitore potrà essere temporaneamente sostituito dai nonni paterni;
- disporre che durante l'estate (per tutta la sospensione scolastica), i minori staranno una settimana con il papà ed una con la mamma e così via;
resta inteso come permangano i 15 giorni consecutivi o non in cui entrambi i genitori possono decidere di trascorrere le vacanze unitamente i figlioletti, previa comunicazione entro il 30 maggio di ogni anno;
- disporre che durante la sospensione scolastica natalizia i genitori trascorreranno predetto periodo suddividendosi in egual misura il periodo di vacanza alternando Natale e Capodanno di anno in anno (ipoteticamente le due settimane sarebbero dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio). Per il 2025 la settimana dal 24 al 30 dicembre sarà di spettanza della madre, e così via. Medesima circostanza per il periodo di sospensione Pasquale alternando, di anno in anno,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo (dal giovedì alla domenica con uno e dalla domenica sera sino al mercoledì, quando verranno riaccompagnati a scuola, con l'altro). Per il 2026 la Pasqua verrà trascorsa col padre;
- dare atto come i reciproci nuovi compagni possano iniziare a pernottare con i minori decorsi n. mesi 6 dall'inizio della relazione, e comunque il pernotto dovrà unicamente essere presso la casa materna o paterna.
- disporre che, attesa la disparità di capienza economico-reddito patrimoniale dei coniugi, il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento per ogni figlio, tramite bonifico bancario Parte_2 sul conto della Sig.ra entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 250,00 Pt_1
(duecentocinquanta/00) annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT;
- disporre che le spese di carattere straordinario siano a carico nella misura dell'80% al papà e del
20% alla mamma, da rimborsare dietro esibizione dei giustificativi entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo. La spesa per il CRE verrà sostenuta dal genitore che usufruirà del servizio. In deroga al Protocollo del Tribunale di Ravenna in materia, le spese relative la mensa scolastica e l'abbigliamento saranno da suddividere tra i genitori secondo le medesime quote di cui sopra, con la necessità che eventuali capi di abbigliamento firmati vengano previamente concordati;
- dare atto che l'GN CO sarà a totale beneficio della mamma;
- dare atto che il Sig. provvederà entro e non oltre il 31.12.2025 -tramite la Sig.ra Parte_2 Pt_1 alla corresponsione di euro 6.000,00 (seimila/00) da versare sui conti correnti intestati ai minori. Al momento della sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi provvederanno a portare in Banca il contenuto del salvadanaio, che verrà suddiviso in parti uguali direttamente dall'istituto di credito;
- dare atto che al momento della sottoscrizione del presente ricorso i coniugi procederanno alla divisione al 50% del libretto;
- dare atto che il Sig. comunicherà alla moglie tutti i codici, incartamenti relativi l'impianto Parte_2 fotovoltaico, caldaia etc. oltre alla richiesta di modifica IBAN su cui vengono versati i rimborsi del fotovoltaico, che saranno a beneficio della Sig.ra Pt_1
- dare atto che i genitori continueranno a versare l'importo di € 50,00 (cinquanta/00) mensili a beneficio di ogni figlio sui conti correnti intestati ai bambini, effettuando n. 3 versamenti
“cumulativi” ogni anno;
- dare atto che contestualmente il deposito dell'odierno ricorso, la Sig.ra restituirà al Sig. Pt_1 il quadro di ad oggi presente all'interno dell'ex abitazione coniugale;
Parte_2 Parte_3
- dare atto che ciascun coniuge potrà concedersi un periodo di ferie personali -ogni anno senza i figli minori, previo preavviso all'altro genitore di 2 mesi;
- dare atto che i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del Passaporto e dei documenti di identità validi per l'espatrio dei figli minori , e ” CP_1 Per_1 Per_2
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4067/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Largo Calipari n. 32 (avv. Virginia Lusa)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Marina di Ravenna (RA), Via Rismondo n. 1 (avv. Anna Rosa Venturini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
13/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 24.04.2010 in LL
(RA), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 4, p. II, serie A, anno
2010;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
LL (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“- disporre l'affido condiviso con collocamento dei figli presso l'abitazione della mamma, sita in
LL, Largo Calipari n. 32;
- dare atto che il marito ha già trasferito la propria residenza presso l'immobile dallo stesso acquistato in Marina di Ravenna (RA), Via Rismondo 1;
- disporre che i weekend di permanenza dei minori presso ciascun genitore siano alternati.
Allo scopo di consentire la turnazione lavorativa alla Sig.ra i fine settimana di spettanza Pt_1 del papà seguiranno la seguente modalità: un weekend dal venerdì dall'uscita di scuola dei gemelli dalle 16 in poi (in base alla scelta di usufruire del post scuola o meno) sino alla domenica sera alle
20:00. invece verrà prelevata dalla casa della nonna materna o da quella della mamma in CP_1 base alle esigenze della minore allo stesso orario dei fratelli e rientrerà dalla mamma sempre la domenica sera. Un weekend al mese i tre minori, anziché rientrare presso la casa materna la domenica sera, verranno riaccompagnati dal padre direttamente a scuola il lunedì mattina. La settimana in cui il fine settimana sarà di spettanza del padre, i minori staranno con lo stesso il mercoledì dall'uscita di scuola di (ad ore 13) sino al giovedì mattina quando riaccompagnerà CP_1
i bambini a scuola, con possibilità di ritirare i bambini da scuola da parte della nonna paterna;
quando invece il weekend sarà di spettanza della mamma, il papà terrà con sé i figli il mercoledì dall'uscita di scuola di (ad ore 13) sino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà presso CP_1
l'istituto scolastico. Nella ipotesi di impossibilità del padre per cause di salute e/o di lavoro il genitore potrà essere temporaneamente sostituito dai nonni paterni;
- disporre che durante l'estate (per tutta la sospensione scolastica), i minori staranno una settimana con il papà ed una con la mamma e così via;
resta inteso come permangano i 15 giorni consecutivi o non in cui entrambi i genitori possono decidere di trascorrere le vacanze unitamente i figlioletti, previa comunicazione entro il 30 maggio di ogni anno;
- disporre che durante la sospensione scolastica natalizia i genitori trascorreranno predetto periodo suddividendosi in egual misura il periodo di vacanza alternando Natale e Capodanno di anno in anno (ipoteticamente le due settimane sarebbero dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio). Per il 2025 la settimana dal 24 al 30 dicembre sarà di spettanza della madre, e così via. Medesima circostanza per il periodo di sospensione Pasquale alternando, di anno in anno,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo (dal giovedì alla domenica con uno e dalla domenica sera sino al mercoledì, quando verranno riaccompagnati a scuola, con l'altro). Per il 2026 la Pasqua verrà trascorsa col padre;
- dare atto come i reciproci nuovi compagni possano iniziare a pernottare con i minori decorsi n. mesi 6 dall'inizio della relazione, e comunque il pernotto dovrà unicamente essere presso la casa materna o paterna.
- disporre che, attesa la disparità di capienza economico-reddito patrimoniale dei coniugi, il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento per ogni figlio, tramite bonifico bancario Parte_2 sul conto della Sig.ra entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 250,00 Pt_1
(duecentocinquanta/00) annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT;
- disporre che le spese di carattere straordinario siano a carico nella misura dell'80% al papà e del
20% alla mamma, da rimborsare dietro esibizione dei giustificativi entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo. La spesa per il CRE verrà sostenuta dal genitore che usufruirà del servizio. In deroga al Protocollo del Tribunale di Ravenna in materia, le spese relative la mensa scolastica e l'abbigliamento saranno da suddividere tra i genitori secondo le medesime quote di cui sopra, con la necessità che eventuali capi di abbigliamento firmati vengano previamente concordati;
- dare atto che l'GN CO sarà a totale beneficio della mamma;
- dare atto che il Sig. provvederà entro e non oltre il 31.12.2025 -tramite la Sig.ra Parte_2 Pt_1 alla corresponsione di euro 6.000,00 (seimila/00) da versare sui conti correnti intestati ai minori. Al momento della sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi provvederanno a portare in Banca il contenuto del salvadanaio, che verrà suddiviso in parti uguali direttamente dall'istituto di credito;
- dare atto che al momento della sottoscrizione del presente ricorso i coniugi procederanno alla divisione al 50% del libretto;
- dare atto che il Sig. comunicherà alla moglie tutti i codici, incartamenti relativi l'impianto Parte_2 fotovoltaico, caldaia etc. oltre alla richiesta di modifica IBAN su cui vengono versati i rimborsi del fotovoltaico, che saranno a beneficio della Sig.ra Pt_1
- dare atto che i genitori continueranno a versare l'importo di € 50,00 (cinquanta/00) mensili a beneficio di ogni figlio sui conti correnti intestati ai bambini, effettuando n. 3 versamenti
“cumulativi” ogni anno;
- dare atto che contestualmente il deposito dell'odierno ricorso, la Sig.ra restituirà al Sig. Pt_1 il quadro di ad oggi presente all'interno dell'ex abitazione coniugale;
Parte_2 Parte_3
- dare atto che ciascun coniuge potrà concedersi un periodo di ferie personali -ogni anno senza i figli minori, previo preavviso all'altro genitore di 2 mesi;
- dare atto che i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del Passaporto e dei documenti di identità validi per l'espatrio dei figli minori , e ” CP_1 Per_1 Per_2
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè