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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ARIOLLI GIOVANNI, Presidente
AN RL, Relatore
BELLESINI GIANFELICE, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 80/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q0102003002022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q0102003002022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q0102003002022 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q0102003002022 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 136/2025 depositato il
17/09/2025
Richieste delle parti: L'Ufficio si riporta agli scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 2.5.2025 Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. comm. Difensore_1 , proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T3Q010200300/2022 con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Terni, riprendendo gli esiti del PVC del 30.12.2021 della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Terni, redatto a seguito di una verifica fiscale, accertava la mancata dichiarazione di compensi professionali per
€ 45.800,00= e le richiedeva il pagamento di € 25.105,00=, oltre ad interessi e spese di notifica per il mancato pagamento di IRPEF, relative addizionali, IRAP ed IVA relativi all'anno di imposta 2020.
Deduceva la ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) in diritto, la mancata valutazione autonoma del PVC e l'omessa valutazione della documentazione consegnata nel corso dei contradditori con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione e dell'obbligo di motivazione rafforzata per tenere conto degli elementi addotti in sede di adesione;
2) nel merito, la mancata quantificazione di ulteriori costi a seguito dell'accertamento dei maggiori ricavi. Concludeva, pertanto, per l'annullamento/nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e, in subordine, la rideterminazione dell'importo richiesto dopo aver tenuto conto degli ulteriori costi sostenuti per i ricavi accertati, con vittoria di spese e onorari del giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in data 27.5.2025 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Terni con apposita memoria in cui contestava tutto quanto ex adverso dedotto e rilevando preliminarmente la presenza di precedenti giudizi con la stessa ricorrente per identiche questioni passati in giudicato e tutti conclusosi in favore dell'Ufficio (sentenze nn. 95/2023 e 96/2023 della CGT II Grado dell'Umbria per gli anni di imposta 2015 e
2016 e sentenza n. 141/02/2024 della CGT I Grado di Terni per l'anno di imposta 2017, tutte allegate alle controdeduzioni). Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
All'udienza del 15.9.2025, dopo l'esposizione dei fatti e questioni della controversia da parte del relatore e le rispettive conclusioni delle parti, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Terni tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che il ricorso è infondato e va pertanto, respinto.
Infondato è il primo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione dell'atto per aver riproposto le motivazioni contenute nel PVC della Guardia di Finanza e per non aver valutato la documentazione consegnata nel corso del contradditorio tra quest'ultima e la ricorrente.
Nella specie l'Agenzia delle Entrate ha utilizzato i rilievi contenuti, nonché contestati, nel processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Terni in data 30.12.2021 a conclusione di verifica fiscale svolta nei confronti della ricorrente, sia riportando le conclusioni contenute nello stesso processo verbale sia rinviando al medesimo secondo la tecnica della motivazione per relationem.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte di cassazione (vedi, ex coeteris, Cass. 5.11.2014, n. 23532), in tali casi non v'è alcun vizio di motivazione derivante dalla mancanza di un'autonoma valutazione delle risultanze del verbale, in quanto è da ritenere che l'Ufficio ne abbia semplicemente condiviso le conclusioni.
E, quando il verbale sia già a conoscenza o comunque conoscibile da parte del contribuente, ciò non può in alcun modo pregiudicare il diritto al contraddittorio (espressione del più generale diritto di difesa) dello stesso contribuente. Il principio della legittimità di tale tecnica redazionale degli atti e provvedimenti amministrativi di natura tributaria, oltre a trovare il proprio fondamento in generale nell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e in particolare per il diritto tributario nell'art. 7, 1° comma, della Legge n. 212/2000, è ormai consolidato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria […], la motivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio” (sul punto, vedi anche Cass. sent. n. 4523/2012, n. 21119/2011, n. 8183/2011 e n. 6591/2008, nonché n. 18548/2010, n. 12837/2010, n. 28058/2009, n. 21348/2008 e n.
18073/2008).
L'atto è, quindi, ampiamente e esaustivamente motivato, con articolata esposizione del ragionamento logico- giuridico seguito dall'Ufficio accertatore per addivenire alla determinazione della pretesa tributaria e con esplicita indicazione dettagliata e circostanziata degli elementi di fatto e di diritto a fondamento della stessa.
Inoltre, con la presentazione del ricorso, la ricorrente ha dimostrato di essere stata messa perfettamente in condizione di comprenderne le ragioni ed esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
Quanto alla mancata valutazione da parte dell'Ufficio della documentazione prodotta in seguito alla notifica del PVC in violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata sussistente in questi casi, in realtà come risulta dai processi verbali di contraddittorio (nonché dall'atto impugnato che tiene conto anche di ciò) la ricorrente non ha prodotto alcuna nuova documentazione rispetto a quella incompleta già esibita alla Guardia di
Finanza, dichiarando anche di non possederne ulteriore.
Infondato è poi il secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento di costi ulteriori a seguito dell'accertamento dei maggiori ricavi, secondo il principio statuito da Corte cost. nella pronuncia n. 31 del
23.1.2023 (per cui “dal mancato riconoscimento in via induttiva dei costi associati ai maggiori ricavi deriverebbero esiti irragionevoli ... in danno del contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile …”).
Ed, infatti, come ritenuto pacificamente dal giudice di legittimità – e come evidenziato dall'ufficio nelle proprie controdeduzioni – si tratta di una presunzione juris tantum, che “può essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all'uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi” (così Cass. n. 5346/2018, che richiama le precedenti pronunce n. 26111/2015 e n. 21800/2017). In altre parole, incombe sul ricorrente l'onere di provare che a fronte dei ricavi non dichiarati esistano e siano deducibili dei costi ivi compresa “la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi” (Cass. n. 19003/2005; Cass. n. 28795/2008; Cass. n. 16730/2010).
Orbene la ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito e, anzi, come si ricava dal PVC (pag. 6) la ricorrente ha omesso di produrre il registro degli acquisti, le fatture di acquisto, il registro delle vendite del primo semestre e le fatture di vendita.
Pertanto, pienamente legittimo risulta il comportamento dell'Ufficio e l'atto di accertamento dallo stesso emesso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, a carico della ricorrente nell'importo di complessivi € 1.000,00=, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Terni, costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e ocndanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia Entrate
Direzione Provinciale Terni che liquida in complessivi euro mille/00, oltre accessori di legge se dovuti.
Terni, li 15 settembre 2025 Il Presidente Giovanni Ariolli
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ARIOLLI GIOVANNI, Presidente
AN RL, Relatore
BELLESINI GIANFELICE, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 80/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q0102003002022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q0102003002022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q0102003002022 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q0102003002022 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 136/2025 depositato il
17/09/2025
Richieste delle parti: L'Ufficio si riporta agli scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 2.5.2025 Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. comm. Difensore_1 , proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T3Q010200300/2022 con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Terni, riprendendo gli esiti del PVC del 30.12.2021 della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Terni, redatto a seguito di una verifica fiscale, accertava la mancata dichiarazione di compensi professionali per
€ 45.800,00= e le richiedeva il pagamento di € 25.105,00=, oltre ad interessi e spese di notifica per il mancato pagamento di IRPEF, relative addizionali, IRAP ed IVA relativi all'anno di imposta 2020.
Deduceva la ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) in diritto, la mancata valutazione autonoma del PVC e l'omessa valutazione della documentazione consegnata nel corso dei contradditori con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione e dell'obbligo di motivazione rafforzata per tenere conto degli elementi addotti in sede di adesione;
2) nel merito, la mancata quantificazione di ulteriori costi a seguito dell'accertamento dei maggiori ricavi. Concludeva, pertanto, per l'annullamento/nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e, in subordine, la rideterminazione dell'importo richiesto dopo aver tenuto conto degli ulteriori costi sostenuti per i ricavi accertati, con vittoria di spese e onorari del giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in data 27.5.2025 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Terni con apposita memoria in cui contestava tutto quanto ex adverso dedotto e rilevando preliminarmente la presenza di precedenti giudizi con la stessa ricorrente per identiche questioni passati in giudicato e tutti conclusosi in favore dell'Ufficio (sentenze nn. 95/2023 e 96/2023 della CGT II Grado dell'Umbria per gli anni di imposta 2015 e
2016 e sentenza n. 141/02/2024 della CGT I Grado di Terni per l'anno di imposta 2017, tutte allegate alle controdeduzioni). Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
All'udienza del 15.9.2025, dopo l'esposizione dei fatti e questioni della controversia da parte del relatore e le rispettive conclusioni delle parti, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Terni tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che il ricorso è infondato e va pertanto, respinto.
Infondato è il primo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione dell'atto per aver riproposto le motivazioni contenute nel PVC della Guardia di Finanza e per non aver valutato la documentazione consegnata nel corso del contradditorio tra quest'ultima e la ricorrente.
Nella specie l'Agenzia delle Entrate ha utilizzato i rilievi contenuti, nonché contestati, nel processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Terni in data 30.12.2021 a conclusione di verifica fiscale svolta nei confronti della ricorrente, sia riportando le conclusioni contenute nello stesso processo verbale sia rinviando al medesimo secondo la tecnica della motivazione per relationem.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte di cassazione (vedi, ex coeteris, Cass. 5.11.2014, n. 23532), in tali casi non v'è alcun vizio di motivazione derivante dalla mancanza di un'autonoma valutazione delle risultanze del verbale, in quanto è da ritenere che l'Ufficio ne abbia semplicemente condiviso le conclusioni.
E, quando il verbale sia già a conoscenza o comunque conoscibile da parte del contribuente, ciò non può in alcun modo pregiudicare il diritto al contraddittorio (espressione del più generale diritto di difesa) dello stesso contribuente. Il principio della legittimità di tale tecnica redazionale degli atti e provvedimenti amministrativi di natura tributaria, oltre a trovare il proprio fondamento in generale nell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e in particolare per il diritto tributario nell'art. 7, 1° comma, della Legge n. 212/2000, è ormai consolidato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria […], la motivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio” (sul punto, vedi anche Cass. sent. n. 4523/2012, n. 21119/2011, n. 8183/2011 e n. 6591/2008, nonché n. 18548/2010, n. 12837/2010, n. 28058/2009, n. 21348/2008 e n.
18073/2008).
L'atto è, quindi, ampiamente e esaustivamente motivato, con articolata esposizione del ragionamento logico- giuridico seguito dall'Ufficio accertatore per addivenire alla determinazione della pretesa tributaria e con esplicita indicazione dettagliata e circostanziata degli elementi di fatto e di diritto a fondamento della stessa.
Inoltre, con la presentazione del ricorso, la ricorrente ha dimostrato di essere stata messa perfettamente in condizione di comprenderne le ragioni ed esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
Quanto alla mancata valutazione da parte dell'Ufficio della documentazione prodotta in seguito alla notifica del PVC in violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata sussistente in questi casi, in realtà come risulta dai processi verbali di contraddittorio (nonché dall'atto impugnato che tiene conto anche di ciò) la ricorrente non ha prodotto alcuna nuova documentazione rispetto a quella incompleta già esibita alla Guardia di
Finanza, dichiarando anche di non possederne ulteriore.
Infondato è poi il secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento di costi ulteriori a seguito dell'accertamento dei maggiori ricavi, secondo il principio statuito da Corte cost. nella pronuncia n. 31 del
23.1.2023 (per cui “dal mancato riconoscimento in via induttiva dei costi associati ai maggiori ricavi deriverebbero esiti irragionevoli ... in danno del contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile …”).
Ed, infatti, come ritenuto pacificamente dal giudice di legittimità – e come evidenziato dall'ufficio nelle proprie controdeduzioni – si tratta di una presunzione juris tantum, che “può essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all'uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi” (così Cass. n. 5346/2018, che richiama le precedenti pronunce n. 26111/2015 e n. 21800/2017). In altre parole, incombe sul ricorrente l'onere di provare che a fronte dei ricavi non dichiarati esistano e siano deducibili dei costi ivi compresa “la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi” (Cass. n. 19003/2005; Cass. n. 28795/2008; Cass. n. 16730/2010).
Orbene la ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito e, anzi, come si ricava dal PVC (pag. 6) la ricorrente ha omesso di produrre il registro degli acquisti, le fatture di acquisto, il registro delle vendite del primo semestre e le fatture di vendita.
Pertanto, pienamente legittimo risulta il comportamento dell'Ufficio e l'atto di accertamento dallo stesso emesso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, a carico della ricorrente nell'importo di complessivi € 1.000,00=, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Terni, costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e ocndanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia Entrate
Direzione Provinciale Terni che liquida in complessivi euro mille/00, oltre accessori di legge se dovuti.
Terni, li 15 settembre 2025 Il Presidente Giovanni Ariolli