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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7079 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28317/2024 R.G.
TRA nata in [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Catello Ruopoli presso lo studio del quale, in Ischia (Na) alla Via M. Mazzella 223, elettivamente domicilia, come da allegata procura RICORRENTE E
– in persona del Controparte_1
Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maisto, come da allegata procura RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 20.12.2024 l'istante di cui in epigrafe - di anni 57 e titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo con scadenza al 24.02.2033 - deduceva che l , a CP_1 seguito di verifica di redditi esteri, le comunicava l'esistenza di un indebito in relazione CP_ all'assegno d'invalidità civile in suo godimento n. 07851665, Cat. Inv. chiedendo in restituzione i ratei erogati a tale titolo dall' 01.07.2017 al 31.10.2019, da tale ultima data cessando altresì di erogare la prestazione;
che, impugnato il provvedimento di indebito in via giudiziale, mediante sentenza del 5.4.2022 emessa in causa inter partes con RG.n. 264/2020, il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato illegittimo l'avviso bonario recante la richiesta di pagamento e l'irripetibilità delle somme in oggetto;
che mediante lettera a mezzo pec del 29/30-05-2024, sul presupposto di possedere i requisiti reddituali per poter beneficiare dell'assegno di invalidità civile, invitava e diffidava l a ripristinare in suo favore l'erogazione del suddetto beneficio con Controparte_3 decorrenza dal 01.11.2019 e corresponsione dei relativi ratei arretrati, oltre accessori come per legge. Tanto premesso, affermata la sussistenza dei requisiti sanitari e reddituali per il riconoscimento e la liquidazione dell'assegno di invalidità civile ex artt. 2, 13 L. 118/71 con decorrenza dal 1.11.2019 sino all'anno 2024 ad eccezione dell'anno 2023 in cui ha superato la soglia reddituale per la percezione dell'assegno, ha chiesto all'adito Giudice di:
“Accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti socio-economici previsti dalla Legge (ex artt. 2, 13 L. 118/71) per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 01.11.2019 al 31.12.2022 e dal 01.01.2024 al 31.12.2024. 2. Dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dei ratei mensili dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 01.11.2019 al 31.12.2022 e dal 01.01.2024 al 31.12.2024 e per
1 CP_ l'effetto:
3. Condannare, l al pagamento in favore della ricorrente dei ratei mensili dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 01.11.2019 al 31.12.2022 e dal 01.01.2024 al 31.12.2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
4. CP_ Condannare l al ripristino dell'assegno d'invalidità civile in favore della ricorrente attraverso il pagamento dei successivi ratei mensili arretrati e correnti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge…omissis…”; vinte le spese legali, con attribuzione. Nel costituirsi in giudizio, l ha eccepito che la sentenza del Tribunale Controparte_4 di Napoli di annullamento dell'indebito non ha ordinato il ripristino della prestazione
“revocata” e che, stante il decorso di 5 anni dal provvedimento di revoca, la ricorrente dovrebbe ora presentare nuova domanda per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione prodotta, udita la discussione delle parti, all'udienza odierna la causa veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
** ** Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Dagli atti versati in giudizio è emerso che la ricorrente è stata riconosciuta invalida civile nella misura del 75% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 5.5.2017, giusta verbale sanitario del novembre 2017; in data 22 marzo 2018 l comunicava all'istante CP_1 la liquidazione dell'assegno di invalidità civile con decorrenza al 1 giugno 2017; seguiva, in data 4.10.2019, un nuovo prospetto di liquidazione con ricalcolo degli importi a debito per un ammontare complessivo, fino al 31.10.2019, di Euro 8.675,20; con lettera del 11.10.2019 le veniva comunicato l'indebito in relazione ai ratei percepiti per il periodo compreso tra la data di decorrenza della prestazione ed il 31.10.2019 per asserito superamento dei limiti reddituali legislativamente previsti. Il suddetto provvedimento veniva impugnato in via giudiziale ed, all'esito di tale impugnativa, il Tribunale di Napoli, con sentenza passata in giudicato, affermava l'illegittimità del provvedimento di recupero e l'irripetibilità delle somme richieste. Ciò posto, le eccezioni svolte dall' non risultano fondate. CP_1
La sentenza del Tribunale di Napoli prodotta in atti ha invero accolto la domanda di accertamento negativo dell'obbligo del pensionato di restituire le prestazioni per le quali l'Ente ha attivato la procedura di recupero. Alla stregua della stessa e degli effetti che ne scaturiscono anche sul piano del giudicato implicito, non può ritenersi che la parte ricorrente debba proporre una nuova domanda amministrativa per conseguire il ripristino della prestazione, tanto più che nel presente giudizio l non ha eccepito né contestato l'insussistenza né del requisito reddituale, CP_1 come documentato dalla parte ricorrente, né di quello sanitario. Come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, l'impugnativa dei provvedimenti di revoca disposta per motivi diversi da quello sanitario sono soggetti al termine di decadenza che decorre dalla comunicazione dell'avvenuto accertamento della loro insussistenza (Cass. 09/12/2016 n. 25268 e 25/11/2020 n. 26845). Nella fattispecie in esame, al contrario, è stata definitivamente accertata l'insussistenza dei motivi posti a fondamento del provvedimento di addebito.
2 Devono altresì richiamarsi i principi affermati da Cass. S.U.n. 14561 del 9.5.2022 secondo cui: ”19.1 In altre sentenze di questa Corte è stata poi ribadita la differenza tra le due situazioni che si possono verificare attorno alla revoca della prestazione. Si è chiarito che l'accertamento dei requisiti costitutivi del diritto è diverso nel caso in cui la revoca sia ritenuta legittima ed il diritto sia accertato con decorrenza diversa da quella originaria (con necessità di verificarne tutti i requisiti: cfr. Cass. 19/12/2005 n.27921 del e Cass. 06/03/2004 n. 4634 in motivazione) rispetto al caso in cui invece il provvedimento di revoca disposto per mancanza del requisito sanitario risulti difforme rispetto alla situazione di fatto accertata in giudizio (cfr. Cass. 26/01/2009 n.1839). In tale caso infatti non si verificherebbe l'estinzione del diritto con l' insorgenza di uno nuovo anche se uguale nel contenuto ma piuttosto “il diritto alla prestazione sussiste inalterato per effetto dell'originario riconoscimento” con la conseguenza, sul piano processuale, che il rifiuto dell'ulteriore esecuzione dell'obbligazione sull'assunto che sia venuto meno il requisito sanitario impone al giudice di verificare l'esistenza degli ulteriori requisiti solo nel caso in cui la loro insussistenza sia espressamente denunciata dalla convenuta (cfr. Cass. ult. cit. p.5). Per tale aspetto la distinzione tra revoca legittima ed illegittima diviene rilevante per selezionare l'ampiezza dell'indagine demandata al giudice che potrà ripristinare ex tunc la prestazione (v. anche Cass. 19/07/2006 n. 16542 e 17/06/2003 n. 9679)” ….“18.3. Peraltro, la previsione di una domanda amministrativa quale condizione di proponibilità della domanda giudiziaria refluisce sulla decorrenza della prestazione che non potrà essere
“ripristinata” ma decorrerà, a norma dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 3 comma 4 della legge n. 18 del 1980, dal primo giorno del mese successivo alla data della sua presentazione. 18.4. In tal modo si determina una intangibilità della revoca anche da parte del giudice, il quale non potrà riconoscere il diritto in continuità dal pur accertato ingiusto annullamento con conseguente pregiudizio per l'invalido sul quale graveranno, ingiustificatamente, le conseguenze di un'attività amministrativa che, in esito alla verifica giudiziaria, sia risultata non corretta”….. 18.5. In sintesi, la presentazione di una domanda amministrativa quale antecedente necessario per la proposizione della domanda giudiziaria – con la quale si chieda il ripristino della prestazione di invalidità che si assuma essere stata erroneamente revocata all'esito del procedimento di verifica della persistenza dei suoi requisiti costitutivi – si risolve in un adempimento che comporta da un canto rilevanti conseguenze in danno dell'invalido al quale, come si è ricordato, non potrà essere riconosciuto in sede giudiziaria un integrale ripristino del diritto pur illegittimamente revocato. Dall'altro non assolve ad un concreto interesse per l'amministrazione la quale in sede di revisione della prestazione ha già svolto gli accertamenti amministrativi necessari alla verifica dell'esistenza o meno in capo all'invalido dei requisiti costitutivi del diritto già in godimento. Si tratta di adempimento che nel descritto contesto non è funzionale ad agevolare la risoluzione amministrativa della potenziale controversia agendo deflattivamente sul contenzioso giudiziario. Potenzialmente, anzi, si potrebbe produrre un effetto paradosso di moltiplicare le impugnazioni: sia della sospensione in via amministrativa della prestazione sia, poi, della revoca, per la quale sarebbe necessaria, comunque, la presentazione di una nuova domanda amministrativa.” E' altresì utile ricordare che le prestazioni di invalidità civile si configurano come obbligazioni c.d. di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo ed è suscettibile di subire
3 modificazioni solo per effetto di fatti sopravvenuti che modifichino i requisiti costitutivi del diritto. E' altrettanto noto che nell' risultano accentrate tutte le competenze in materia CP_1 di verifica dei requisiti, verifiche che, nel caso di specie, non sono state, medio tempore, effettuate. Alla luce delle svolte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e l va condannato CP_1 al ripristino in favore della parte ricorrente, dei ratei mensili dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 01.11.2019 al 31.12.2022 e dal 01.01.2024 al 31.12.2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1)Accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' e dichiara il Parte_1 CP_1 diritto della parte ricorrente al pagamento dei ratei mensili dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 01.11.2019 al 31.12.2022 e dal 01.01.2024 al 31.12.2024;
2)Condanna l , in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento in CP_1 favore della ricorrente dei ratei mensili dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 01.11.2019 al 31.12.2022 e dal 01.01.2024 al 31.12.2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € CP_1
3000,00 per compensi professionali di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione. Napoli, 8.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
4
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28317/2024 R.G.
TRA nata in [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Catello Ruopoli presso lo studio del quale, in Ischia (Na) alla Via M. Mazzella 223, elettivamente domicilia, come da allegata procura RICORRENTE E
– in persona del Controparte_1
Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maisto, come da allegata procura RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 20.12.2024 l'istante di cui in epigrafe - di anni 57 e titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo con scadenza al 24.02.2033 - deduceva che l , a CP_1 seguito di verifica di redditi esteri, le comunicava l'esistenza di un indebito in relazione CP_ all'assegno d'invalidità civile in suo godimento n. 07851665, Cat. Inv. chiedendo in restituzione i ratei erogati a tale titolo dall' 01.07.2017 al 31.10.2019, da tale ultima data cessando altresì di erogare la prestazione;
che, impugnato il provvedimento di indebito in via giudiziale, mediante sentenza del 5.4.2022 emessa in causa inter partes con RG.n. 264/2020, il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato illegittimo l'avviso bonario recante la richiesta di pagamento e l'irripetibilità delle somme in oggetto;
che mediante lettera a mezzo pec del 29/30-05-2024, sul presupposto di possedere i requisiti reddituali per poter beneficiare dell'assegno di invalidità civile, invitava e diffidava l a ripristinare in suo favore l'erogazione del suddetto beneficio con Controparte_3 decorrenza dal 01.11.2019 e corresponsione dei relativi ratei arretrati, oltre accessori come per legge. Tanto premesso, affermata la sussistenza dei requisiti sanitari e reddituali per il riconoscimento e la liquidazione dell'assegno di invalidità civile ex artt. 2, 13 L. 118/71 con decorrenza dal 1.11.2019 sino all'anno 2024 ad eccezione dell'anno 2023 in cui ha superato la soglia reddituale per la percezione dell'assegno, ha chiesto all'adito Giudice di:
“Accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti socio-economici previsti dalla Legge (ex artt. 2, 13 L. 118/71) per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 01.11.2019 al 31.12.2022 e dal 01.01.2024 al 31.12.2024. 2. Dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dei ratei mensili dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 01.11.2019 al 31.12.2022 e dal 01.01.2024 al 31.12.2024 e per
1 CP_ l'effetto:
3. Condannare, l al pagamento in favore della ricorrente dei ratei mensili dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 01.11.2019 al 31.12.2022 e dal 01.01.2024 al 31.12.2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
4. CP_ Condannare l al ripristino dell'assegno d'invalidità civile in favore della ricorrente attraverso il pagamento dei successivi ratei mensili arretrati e correnti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge…omissis…”; vinte le spese legali, con attribuzione. Nel costituirsi in giudizio, l ha eccepito che la sentenza del Tribunale Controparte_4 di Napoli di annullamento dell'indebito non ha ordinato il ripristino della prestazione
“revocata” e che, stante il decorso di 5 anni dal provvedimento di revoca, la ricorrente dovrebbe ora presentare nuova domanda per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione prodotta, udita la discussione delle parti, all'udienza odierna la causa veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
** ** Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Dagli atti versati in giudizio è emerso che la ricorrente è stata riconosciuta invalida civile nella misura del 75% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 5.5.2017, giusta verbale sanitario del novembre 2017; in data 22 marzo 2018 l comunicava all'istante CP_1 la liquidazione dell'assegno di invalidità civile con decorrenza al 1 giugno 2017; seguiva, in data 4.10.2019, un nuovo prospetto di liquidazione con ricalcolo degli importi a debito per un ammontare complessivo, fino al 31.10.2019, di Euro 8.675,20; con lettera del 11.10.2019 le veniva comunicato l'indebito in relazione ai ratei percepiti per il periodo compreso tra la data di decorrenza della prestazione ed il 31.10.2019 per asserito superamento dei limiti reddituali legislativamente previsti. Il suddetto provvedimento veniva impugnato in via giudiziale ed, all'esito di tale impugnativa, il Tribunale di Napoli, con sentenza passata in giudicato, affermava l'illegittimità del provvedimento di recupero e l'irripetibilità delle somme richieste. Ciò posto, le eccezioni svolte dall' non risultano fondate. CP_1
La sentenza del Tribunale di Napoli prodotta in atti ha invero accolto la domanda di accertamento negativo dell'obbligo del pensionato di restituire le prestazioni per le quali l'Ente ha attivato la procedura di recupero. Alla stregua della stessa e degli effetti che ne scaturiscono anche sul piano del giudicato implicito, non può ritenersi che la parte ricorrente debba proporre una nuova domanda amministrativa per conseguire il ripristino della prestazione, tanto più che nel presente giudizio l non ha eccepito né contestato l'insussistenza né del requisito reddituale, CP_1 come documentato dalla parte ricorrente, né di quello sanitario. Come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, l'impugnativa dei provvedimenti di revoca disposta per motivi diversi da quello sanitario sono soggetti al termine di decadenza che decorre dalla comunicazione dell'avvenuto accertamento della loro insussistenza (Cass. 09/12/2016 n. 25268 e 25/11/2020 n. 26845). Nella fattispecie in esame, al contrario, è stata definitivamente accertata l'insussistenza dei motivi posti a fondamento del provvedimento di addebito.
2 Devono altresì richiamarsi i principi affermati da Cass. S.U.n. 14561 del 9.5.2022 secondo cui: ”19.1 In altre sentenze di questa Corte è stata poi ribadita la differenza tra le due situazioni che si possono verificare attorno alla revoca della prestazione. Si è chiarito che l'accertamento dei requisiti costitutivi del diritto è diverso nel caso in cui la revoca sia ritenuta legittima ed il diritto sia accertato con decorrenza diversa da quella originaria (con necessità di verificarne tutti i requisiti: cfr. Cass. 19/12/2005 n.27921 del e Cass. 06/03/2004 n. 4634 in motivazione) rispetto al caso in cui invece il provvedimento di revoca disposto per mancanza del requisito sanitario risulti difforme rispetto alla situazione di fatto accertata in giudizio (cfr. Cass. 26/01/2009 n.1839). In tale caso infatti non si verificherebbe l'estinzione del diritto con l' insorgenza di uno nuovo anche se uguale nel contenuto ma piuttosto “il diritto alla prestazione sussiste inalterato per effetto dell'originario riconoscimento” con la conseguenza, sul piano processuale, che il rifiuto dell'ulteriore esecuzione dell'obbligazione sull'assunto che sia venuto meno il requisito sanitario impone al giudice di verificare l'esistenza degli ulteriori requisiti solo nel caso in cui la loro insussistenza sia espressamente denunciata dalla convenuta (cfr. Cass. ult. cit. p.5). Per tale aspetto la distinzione tra revoca legittima ed illegittima diviene rilevante per selezionare l'ampiezza dell'indagine demandata al giudice che potrà ripristinare ex tunc la prestazione (v. anche Cass. 19/07/2006 n. 16542 e 17/06/2003 n. 9679)” ….“18.3. Peraltro, la previsione di una domanda amministrativa quale condizione di proponibilità della domanda giudiziaria refluisce sulla decorrenza della prestazione che non potrà essere
“ripristinata” ma decorrerà, a norma dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 3 comma 4 della legge n. 18 del 1980, dal primo giorno del mese successivo alla data della sua presentazione. 18.4. In tal modo si determina una intangibilità della revoca anche da parte del giudice, il quale non potrà riconoscere il diritto in continuità dal pur accertato ingiusto annullamento con conseguente pregiudizio per l'invalido sul quale graveranno, ingiustificatamente, le conseguenze di un'attività amministrativa che, in esito alla verifica giudiziaria, sia risultata non corretta”….. 18.5. In sintesi, la presentazione di una domanda amministrativa quale antecedente necessario per la proposizione della domanda giudiziaria – con la quale si chieda il ripristino della prestazione di invalidità che si assuma essere stata erroneamente revocata all'esito del procedimento di verifica della persistenza dei suoi requisiti costitutivi – si risolve in un adempimento che comporta da un canto rilevanti conseguenze in danno dell'invalido al quale, come si è ricordato, non potrà essere riconosciuto in sede giudiziaria un integrale ripristino del diritto pur illegittimamente revocato. Dall'altro non assolve ad un concreto interesse per l'amministrazione la quale in sede di revisione della prestazione ha già svolto gli accertamenti amministrativi necessari alla verifica dell'esistenza o meno in capo all'invalido dei requisiti costitutivi del diritto già in godimento. Si tratta di adempimento che nel descritto contesto non è funzionale ad agevolare la risoluzione amministrativa della potenziale controversia agendo deflattivamente sul contenzioso giudiziario. Potenzialmente, anzi, si potrebbe produrre un effetto paradosso di moltiplicare le impugnazioni: sia della sospensione in via amministrativa della prestazione sia, poi, della revoca, per la quale sarebbe necessaria, comunque, la presentazione di una nuova domanda amministrativa.” E' altresì utile ricordare che le prestazioni di invalidità civile si configurano come obbligazioni c.d. di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo ed è suscettibile di subire
3 modificazioni solo per effetto di fatti sopravvenuti che modifichino i requisiti costitutivi del diritto. E' altrettanto noto che nell' risultano accentrate tutte le competenze in materia CP_1 di verifica dei requisiti, verifiche che, nel caso di specie, non sono state, medio tempore, effettuate. Alla luce delle svolte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e l va condannato CP_1 al ripristino in favore della parte ricorrente, dei ratei mensili dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 01.11.2019 al 31.12.2022 e dal 01.01.2024 al 31.12.2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1)Accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' e dichiara il Parte_1 CP_1 diritto della parte ricorrente al pagamento dei ratei mensili dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 01.11.2019 al 31.12.2022 e dal 01.01.2024 al 31.12.2024;
2)Condanna l , in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento in CP_1 favore della ricorrente dei ratei mensili dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 01.11.2019 al 31.12.2022 e dal 01.01.2024 al 31.12.2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € CP_1
3000,00 per compensi professionali di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione. Napoli, 8.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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