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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/10/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2890/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_1 C.F._1
CONSANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Corso Garibaldi n. 14, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati CRISTINA Parte_2 C.F._2
AL e LA GU ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato CRISTINA AL in Prato (PO), via Giuseppe Verdi n. 18, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione e residenza stabile presso la madre. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale delle minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza delle figlie presso di sé;
1 3) il signor terrà con sé le figlie a settimane alterne, una settimana il mercoledì dall'uscita Pt_2 della scuola (o dalle ore 9 nel periodo non scolastico) sino alle ore 21, il sabato dalle ore 11 alle ore 20 e la domenica dalle ore 11 alle ore 20; la settimana successiva il mercoledì ed il giovedì dall'uscita della scuola (o dalle ore 9 nel periodo non scolastico) alle ore 21. Avendo poi il signor due Pt_2 giorni di riposo settimanali dal lavoro, concorderà di volta in volta con la signora un altro Pt_1 giorno in cui terrà le figlie per la cena con pernottamento riportandole a scuola la mattina successiva o alla madre in periodo non scolastico alle ore 9; 4) durante le Festività Natalizie e Pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori;
in particolare, quanto alle Festività Natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni con un genitore il 24 dicembre ed il 26 dicembre e con l'altro il 25 dicembre, il 31 dicembre - 1 gennaio, mentre quanto alle Festività Pasquali le figlie trascorreranno ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello successivo del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno tenere con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, nel periodo che si comunicheranno reciprocamente entro il mese di maggio di ogni anno, comunicandosi altresì i rispettivi eventuali luoghi di vacanza. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse delle figlie, nel rispetto delle esigenze di genitori e figlie stesse;
5) la casa familiare, sita in Viareggio (LU), Via Antonio Rosmini n. 27/4, rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Viareggio (LU) al foglio 14, particella 750, subalterno 6, categoria A/3, classe 6, consistenza 6,5 vani, rendita € 971,84, di proprietà del signor è assegnata Parte_2 con tutti i mobili che l'arredano alla signora che continuerà a viverci con le figlie;
Parte_1
6) il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento delle Pt_2 Pt_1 figlie minori e la complessiva somma di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese Per_1 Per_2 mediante bonifico sul conto corrente bancario alla stessa intestato che gli sarà comunicato;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di maggio di ogni anno;
7) l'assegno unico universale (AUU), o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore delle figlie che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito al 100% dalla signora;
Pt_1
8) i genitori si suddivideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per le figlie da intendersi indicativamente quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione delle figlie;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione delle figlie;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e
2 logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Lezioni private (ripetizioni); Stages e corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche); Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalle figlie;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di traposto e stages); Attività ludico- ricreative (centri estivi); Cellulare;
Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
Spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.): in relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
9) i coniugi dichiarano di avere mezzi propri per il rispettivo mantenimento e rinunciano pertanto ad ogni richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
10) ai presenti accordi viene data efficacia immediata con la sottoscrizione del presente ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Carmignano (PO) il 24/4/2014, dal quale sono nate le due figlie e (nate il 12/7/2017), entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_1 Per_2 richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
3 Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Carmignano (PO) in data 24/4/2014, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carmignano (PO) all'Atto Numero 4, Parte 1, dell'Anno 2014, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carmignano (PO) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_1 C.F._1
CONSANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Corso Garibaldi n. 14, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati CRISTINA Parte_2 C.F._2
AL e LA GU ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato CRISTINA AL in Prato (PO), via Giuseppe Verdi n. 18, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione e residenza stabile presso la madre. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale delle minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza delle figlie presso di sé;
1 3) il signor terrà con sé le figlie a settimane alterne, una settimana il mercoledì dall'uscita Pt_2 della scuola (o dalle ore 9 nel periodo non scolastico) sino alle ore 21, il sabato dalle ore 11 alle ore 20 e la domenica dalle ore 11 alle ore 20; la settimana successiva il mercoledì ed il giovedì dall'uscita della scuola (o dalle ore 9 nel periodo non scolastico) alle ore 21. Avendo poi il signor due Pt_2 giorni di riposo settimanali dal lavoro, concorderà di volta in volta con la signora un altro Pt_1 giorno in cui terrà le figlie per la cena con pernottamento riportandole a scuola la mattina successiva o alla madre in periodo non scolastico alle ore 9; 4) durante le Festività Natalizie e Pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori;
in particolare, quanto alle Festività Natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni con un genitore il 24 dicembre ed il 26 dicembre e con l'altro il 25 dicembre, il 31 dicembre - 1 gennaio, mentre quanto alle Festività Pasquali le figlie trascorreranno ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello successivo del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno tenere con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, nel periodo che si comunicheranno reciprocamente entro il mese di maggio di ogni anno, comunicandosi altresì i rispettivi eventuali luoghi di vacanza. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse delle figlie, nel rispetto delle esigenze di genitori e figlie stesse;
5) la casa familiare, sita in Viareggio (LU), Via Antonio Rosmini n. 27/4, rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Viareggio (LU) al foglio 14, particella 750, subalterno 6, categoria A/3, classe 6, consistenza 6,5 vani, rendita € 971,84, di proprietà del signor è assegnata Parte_2 con tutti i mobili che l'arredano alla signora che continuerà a viverci con le figlie;
Parte_1
6) il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento delle Pt_2 Pt_1 figlie minori e la complessiva somma di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese Per_1 Per_2 mediante bonifico sul conto corrente bancario alla stessa intestato che gli sarà comunicato;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di maggio di ogni anno;
7) l'assegno unico universale (AUU), o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore delle figlie che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito al 100% dalla signora;
Pt_1
8) i genitori si suddivideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per le figlie da intendersi indicativamente quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione delle figlie;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione delle figlie;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e
2 logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Lezioni private (ripetizioni); Stages e corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche); Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalle figlie;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di traposto e stages); Attività ludico- ricreative (centri estivi); Cellulare;
Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
Spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.): in relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
9) i coniugi dichiarano di avere mezzi propri per il rispettivo mantenimento e rinunciano pertanto ad ogni richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
10) ai presenti accordi viene data efficacia immediata con la sottoscrizione del presente ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Carmignano (PO) il 24/4/2014, dal quale sono nate le due figlie e (nate il 12/7/2017), entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_1 Per_2 richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
3 Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Carmignano (PO) in data 24/4/2014, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carmignano (PO) all'Atto Numero 4, Parte 1, dell'Anno 2014, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carmignano (PO) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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