Sentenza 15 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2019, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2019 |
Testo completo
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CA RI IC, nato ad [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 7 giugno 2018; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito ill PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ferdinando LIGNOLA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito altresì, per il ricorrente, in sostituzione dell'avv. Angelo MANGIONE, del foro di Catania, l'avv. Salvino MONDELLO, del foro di Roma, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali ha, con ordinanza del 7 giugno 2018, rigettato il ricorso proposto da AL RI IC avverso il sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Gela in data 3 maggio 2018 sino all'ammontare di euro 2.100,00 sui beni del AL, essendo questo indagato, in qualità di legale rappresentante della Dimarca Service Sri, per avere indicato nelle scritture contabili di detta società e nella dichiarazione dei redditi della medesima poste passive, per un ammontare pari ad euro 12.000,00 documentate con due fatture relative ad operazioni inesistenti emesse da tale GE AR. Nel rigettare il ricorso volto al riesame del provvedimento di sequestro il Tribunale nisseno ha in sostanza osservato che il GE non aveva una struttura operativa che gli avrebbe consentito di realizzare le opere edili di cui alle due fatture in questione e che la corresponsione degli importi relativi alle medesime era stata parziale e accompagnata al contestuale prelievo di somme di importo leggermente inferiore da pare del GE, di modo che, ha ritenuto il Tribunale, le rimesse in tal modo operate sono state restituite dal GE al AL, salvo il trattenimento da parte di quello di una quota in suo favore. Ha interposto ricorso per cassazione il AL deducendo due motivi di ricorso. Con il primo ha dedotto l'intervenuta perdita di efficacia della misura cautelare essendo stato il suo ricorso deciso oltre il termine di 10 giorni di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.. Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato, quanto alla violazione di legge, la ordinanza impugnata in quanto il ricorrente ha provato l'avvenuto pagamento delle fatture e l'effettuazione dei lavori da esse documentati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e fondato e, pertanto, il medesimo deve essere accolto, con le derivanti conclusioni. Prendendo le mosse dalla scrutinio del primo motivo di ricorso, è opportuna una breve ricostruzione in fatto della vicenda processuale che interessa, essendo questa strumentale alla migliore comprensione dellk, decisione assunta. Il Gip del Tribunale di Gela, con provvedimento del 3 maggio 2018, ha emesso decreto di sequestro preventivo dei beni di tale AL RI IC, sino alla concorrenza della somma di euro 2.100,00, ritenendo sussistere a carico dell'indagato elementi conducenti per la affermazione del fumus delicti del reato di cui all'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, per avere questi, nella sua qualità di legale rappresentante della Di Marca Service Srl, utilizzato/ in occasione della dichiarazione dei redditi da lui presentata quanto all'anno di imposta 2012 / poste passive documentate attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti. Avverso il predetto provvedimento veniva formulata dalla difesa del AL, nella predetta qualità, istanza di riesame con atto pervenuto alla cancelleria del competente tribunale provinciale in data 29 maggio 2018. Il successivo 31 maggio 2018 il Tribunale di Caltanissetta comunicava l'avvenuta fissazione, per la data del 7 giugno 2018, della udienza per la discussione del ricorso cautelare presentato dalla difesa del AL;
infine il successivo 14 giugno 2018 il predetto Tribunale comunicava l'avvenuto deposito, in pari data, del provvedimento con il quale era stato rigettato il ricorso dell'indagato. Questi essendo i fatti, rileva il Collegio che il ricorrente si è doluto che la decisione assunta dal Tribunale del riesame sia intervenuta successivamente alla inutile scadenza del termine di 10 giorni, dall'avvenuto deposito presso il Tribunale competente per il riesame degli atti sulla base dei quali è stata emessa la misura cautelare reale, previsto dall'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., disposizione questa ricadente nella disciplina delle misuri cautelari personali ma che, per essere espressamente richiamata dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., è applicabile anche alle misura cautelari reali. La censura è fondata. Osserva, infatti, la Corte che effettivamente, con riferimento al caso di specie, la documentazione sulla base della quale è stata disposta la misura cautelare reale oggetto di richiesta di riesame è stata trasmessa dall'Ufficio emittente, il Gip del Tribunale di Gela, in data 29 maggio 2018 ed è stata ricevuta dal Tribunale competente per il riesame che ne aveva fatto tempestiva richiesta, cioè il Tribunale di Caltanissetta, il successivo 31 maggio 2018. Essendo state depositate le motivazioni, e in pari data comunicate alle parti, della decisione in merito alla definizione della istanza di riesame solo il successivo 14 giugno 2018, quando cioè il termine di dieci giorni per provvedere previsto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. era già scaduto - in assenza, si badi bene, di qualsivoglia preventiva comunicazione alle parti, atta ad esteriorizzare oggettivamente la circostanza in questione, di un precedente avvenuto tempestivo deposito del dispositivo della ordinanza contenente la decisione assunta dal Tribunale in sede di riesame - deve alla presente fattispecie essere applicato il successivo comma 10, del medesimo art. 309 del codice di rito, il quale prevede che il mancato rispetto del termine di cui sopra comporti, in aggiunta alla nullità della ordinanza con la quale si sia provveduto oltre il termine predetto, anche la perdita di efficacia del primigenio provvedimento cautelare, con le derivanti conseguenze in ordine alla restituzione delle cose sequestrate in favore dell'avente diritto. All'accoglimento del primo motivo di ricorso segue l'assorbimento del secondo.
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara inefficace il provvedimento di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Gela in data 3 maggio 2018 limitatamente a AL RI IC ed ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.