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Sentenza 26 luglio 2022
Sentenza 26 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/07/2022, n. 29814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29814 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN MO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16 febbraio 2021 emessa dalla Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente alla continuazione e il rigetto del ricorso nel resto. udite le conclusioni dell'avvocato Marcello Lattari nell'interesse della parte civile Comune di Sospiro, che ha chiesto di dichiarare inammissibile, o comunque infondato, il ricorso proposto, confermando le statuizioni civili adottate dalla sentenza impugna 'e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di assistenza e di rappresentanza per il presente grado di giudizio;
udito il difensore del ricorrente, avvocato Luca Curatti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29814 Anno 2022 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 29/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ha tratto a giudizio MO IN, per i delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, 314, 476, 491- bis cod. pen. perché, con più azioni esecutive di un medesimo criminoso e in tempi diversi, nella qualità di Comandante della Polizia Locale del Comune di Sospiro, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso di danaro, s'impossessava, mediante falsificazione dei bollettari delle ricevute di pagamento «per cassa» e di quello del sistema informatico denominato «Concilia» in uso al predetto Comune, della somma complessiva di euro 27.719,50, relativa ai proventi delle contravvenzioni e di quelle derivanti dall'occupazione del suolo pubblico da parte dei commercianti;
fatti commessi in Sospiro (CR), in epoca anteriore e prossima al 28 ottobre 2013. 2. Il Tribunale di Cremona, con sentenza emessa in data 22 gennaio 2019 all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, ha dichiarato il IN colpevole dei reati di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen., limitatamente alle condotte poste in essere nell'anno 2012 e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, oltre che all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Comune di Sospiro. Il Tribunale ha, inoltre, assolto l'imputato dalle imputazioni di peculato commesse in data anteriore all'anno 2012 e nell'anno 2013, nonché dalle imputazioni di cui agli artt. 476 e 491 bis cod. pen. per insussistenza del fatto. 3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato appellante al pagamento delle spese del grado e alla rifusione delle spese della parte civile costituita. 4. L'avvocato Luca Curatti, difensore del IN, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento deducendo quattro motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova dell'effettiva appropriazione o impossessamento delle somme provento delle contravvenzioni al codice della strada inerenti al trimestre settembre-dicembre 2012. Deduce il ricorrente che la Corte d'appello ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla base di ragionamenti ipotetici a conferma 2 della pretesa attendibilità della testimone AR NT e ha illogicamente omesso di considerare gli specifici e rilevanti elementi di contraddittorietà con questa deposizione emersi nel giudizio, interni alle dichiarazioni della stessa ed esterni, rappresentati dalle dichiarazioni della testimone MA VI. In particolar modo, come puntualmente evidenziato nell'atto di appello, la NT inizialmente aveva negato recisamente di avere mai avuto accesso al gestionale informatico delle contravvenzioni per poi affermare di essere diventata molto abile in tale mansione, tanto da essere divenuta una sorta di alter ego dell'imputato. Questa circostanza sarebbe stata confermata dalla collega MA VI, che aveva affermato chiaramente che il ruolo della NT nell'ufficio era di fatto interscambiabile con quello del IN. La deposizione della NT, dunque, che avrebbe prestato servizio nel medesimo arco temporale delle appropriazioni contestate al IN, sarebbe stata esclusivamente sorretta dall'intento di allontanare da sé ogni sospetto di una propria responsabilità per gli ammanchi verificatisi. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell'erronea applicazione della legge penale in relazione alla pluralità delle condotte appropriative e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto. La Corte di appello di Brescia avrebbe confermato l'erronea valutazione operata dal giudice di primo grado, affermando che l'imputato avrebbe posto in essere plurime condotte di peculato avvinte dal vincolo della continuazione, laddove si sarebbe in presenza di una unica condotta appropriativa relativa ai proventi delle contravvenzioni al codice della strada riferiti al trimestre settembre- dicembre 2012 o, comunque, della reiterata commissione di più fatti appropriativi non singolarmente apprezzabili, senza una soluzione di continuità, nel medesimo contesto spaziale. La pluralità di condotte descritte nella sentenza impugnata sarebbe, tuttavia, illogica, in quanto avrebbe destato maggior sospetto (e, dunque, aumentato il rischio di essere scoperti), non foss'altro per la presenza di altri colleghi in ufficio. La Corte di appello avrebbe, inoltre, illegittimamente applicato la disciplina della continuazione, pur in assenza della precisa individuazione storico- naturalistica del fatto di reato più grave. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli art. 62-bis, 163 e 175 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di diniego 3 delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione della condanna. La Corte di appello avrebbe negato la concessione delle attenuanti generiche valorizzando l'intensità del dolo, ma la considerazione dell'unicità della condotta appropriativa, dell'incensuratezza del reo e la consegna da parte dell'imputato al revisore dei conti di una parte delle somme incassate (10.000 euro) avrebbero dovuto fondare la concessione delle attenuanti generiche. La Corte di appello avrebbe, inoltre, escluso il carattere di spontanea resipiscenza della restituzione di parte delle somme, ma la spontaneità sarebbe elemento caratteristico della diversa attenuante di cui all'art. 61, primo comma, n. 6 cod. pen. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe motivato in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena e della mancata concessione del beneficio della non menzione della sentenza nel certificato del casellario penale. 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 612 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in punto di condanna al risarcimento del danno e al rigetto della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della provvisionale. Il ricorrente aveva chiesto nell'atto di appello la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, in quanto l'imputato, essendo sospeso dal servizio, non disporrebbe più di apprezzabili entrate mensili e, dunque, sussisterebbe il «grave ed irreparabile danno». La Corte di appello, inoltre, avrebbe condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita;
ad avviso del ricorrente, tuttavia, sussisterebbero quei «giusti motivi» che, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., consentono la compensazione totale o parziale, in quanto l'imputato era stato assolto da una parte considerevole delle imputazioni di peculato relative agli anni 2011, 2013 e 2014. 5. Il Procuratore generale, con conclusioni scritte del 18 febbraio 2022, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta continuazione e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso La parte civile costituita, Comune di Sospiro, in persona del sindaco pro tempore, ha depositato in data 14 marzo 2022 conclusioni scritte nelle quali ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna del IN alla rifusione delle spese in proprio favore. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova dell'effettiva appropriazione o impossessamento delle somme provento delle contravvenzioni al codice della strada inerenti al trimestre settembre-dicembre 2012. 3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto, limitandosi a ribadire censure già formulate nell'atto di appello e puntualmente confutate dalla Corte di appello, non si confronta specificamente con le complessive statuizioni della sentenza impugnata. e44., Sono, infatti, generici i c.4e motivivcostituiscono la mera riproposizione delle doglianze svolte nell'atto di appello, in quanto difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e di una critica argomentata avverso il provvedimento "attaccato" e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). E', peraltro, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (ex plurimis: Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). Le sentenze di merito, che sul punto si integrano vicendevolmente, componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01), hanno peraltro ritenuto confermata l'ipotesi accusatoria relativa alle condotte di peculato poste in essere dal IN nell'anno 2012 non solo in ragione delle dichiarazioni della NT, ma anche della deposizione del revisore dei conti Maurizio Pellizzer, di ulteriori testi di contorno e di numerosissimi riscontri documentali e contabili degli ammanchi. 5 La Corte di appello di Brescia, peraltro, ha, tutt'altro che illogicamente rilevato, con motivazione assai puntuale e approfondita (pag. 20-24 della sentenza impugnata), che la teste NT ha svolto un ruolo assai significativo nell'emersione degli illeciti per cui si procede, consentendo, con le indagini svolte di propria iniziativa, il progredire degli accertamenti sino all'emersione degli ammanchi;
nella sentenza impugnata si rileva, peraltro, che una iniziale inerzia della NT avrebbe consentito di mettere fine alla verifica e, verosimilmente, di precludere l'emersione delle condotte penalmente rilevanti per le quali si procede. La Corte di appello ha, peraltro, congruamente precisato che la deposizione della NT non poteva ritenersi strumentale a traslare sul solo IN la responsabilità degli ammanchi, in quanto la stessa già in passato aveva espresso dubbi sulla regolare gestione dell'ufficio e, in particolare, sulla prassi di ricevere dai cittadini i pagamenti delle contravvenzioni in contanti. 4. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell'erronea applicazione della legge penale in relazione alla pluralità delle condotte appropriative e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della manifesta illogicità della motivazione della sentenza sul punto. 5. Il motivo, pur formalmente volto a dedurre il vizio della motivazione della sentenza impugnata è inammissibilmente volto a prospettare una diversa ricostruzione in fatto. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La censura, peraltro, si risolve nella riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dalla Corte di appello di Brescia nella sentenza impugnata. 6 La Corte di appello di Brescia ha, infatti, non certo illogicamente confutato l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa dell'unica condotta appropriativa, considerandola come «una prospettazione astratta e priva di collegamenti a precise emergenze processuali» e «non supportata neppure da una qualche affermazione in tal senso del diretto interessato». Parimenti è inammissibile la censura di violazione di legge denunciata, in quanto la stessa trae fondamento da una diversa valutazione dei fatti accertati dalle sentenze di merito, non consentita in sede di legittimità. 6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli art. 62-bis, 163 e 175 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in punto di diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione della condanna. 7. Anche questo motivo è inammissibile. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è, infatti, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Secondo il costante orientamento di questa Corte, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto. Tali vizi di ragionamento non sono ravvisabili nella impugnata decisione che ha negato la concessione delle circostanze attenuanti in ragione della pluralità delle condotte appropriative accertate e dell'entità delle appropriazioni illecite poste in essere. La Corte di appello di Brescia ha, inoltre, rilevato che la consegna al revisore dei conti delle due buste contenenti 10.000 euro non era stata operata dall'imputato a titolo di parziale risarcimento del danno patito dal Comune, bensì esclusivamente nella prospettiva di creare le condizioni per poter meglio contrastare la prevedibile accusa di condotte appropriative, che di lì a poco gli sarebbe stata mossa. 7 La Corte di appello, dunque, non illogicamente ha ritenuto che la parziale restituzione sarebbegA.w~e) stata solo strumentale a contrastare l'addebito e non già un sintomo di resipiscenza. L'entità della pena inflitta, pari a due anni e sei mesi, esclude ex se la possibilità di concedere all'imputato la sospensione condizionale o il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e, dunque, nessuna omessa motivazione da parte della Corte di appello è ravvisabile sul punto. 8. Con il quarto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 612 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla mancata sospensione dell'efficacia esecutiva della provvisionale disposta e alla condanna integrale delle spese sostenute dalla parte civile costituita. 9. Il motivo è ancora una volta generico, in quanto è meramente assertivo, quanto alla sussistenza dei presupposti .tt) per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della provvisionale disposta, e, quanto alla censura relativa alla condanna integrale alle spese del grado, non si confronta con la complessiva articolazione degli argomenti posti a fondamento della motivazione della sentenza impugnata, che, peraltro, in grado di appello ha disposto il rigetto integrale dell'impugnazione del IN. 10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. L'imputato deve, inoltre, essere condannato alla refusione delle spese alla parte civile Comune di Sospiro, liquidandole in euro 3.510,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna MO IN alla refusione delle spese processuali alla 8 parte civile Comune di Sospiro, liquidandole in euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 29/03/2022.
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente alla continuazione e il rigetto del ricorso nel resto. udite le conclusioni dell'avvocato Marcello Lattari nell'interesse della parte civile Comune di Sospiro, che ha chiesto di dichiarare inammissibile, o comunque infondato, il ricorso proposto, confermando le statuizioni civili adottate dalla sentenza impugna 'e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di assistenza e di rappresentanza per il presente grado di giudizio;
udito il difensore del ricorrente, avvocato Luca Curatti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29814 Anno 2022 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 29/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ha tratto a giudizio MO IN, per i delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, 314, 476, 491- bis cod. pen. perché, con più azioni esecutive di un medesimo criminoso e in tempi diversi, nella qualità di Comandante della Polizia Locale del Comune di Sospiro, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso di danaro, s'impossessava, mediante falsificazione dei bollettari delle ricevute di pagamento «per cassa» e di quello del sistema informatico denominato «Concilia» in uso al predetto Comune, della somma complessiva di euro 27.719,50, relativa ai proventi delle contravvenzioni e di quelle derivanti dall'occupazione del suolo pubblico da parte dei commercianti;
fatti commessi in Sospiro (CR), in epoca anteriore e prossima al 28 ottobre 2013. 2. Il Tribunale di Cremona, con sentenza emessa in data 22 gennaio 2019 all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, ha dichiarato il IN colpevole dei reati di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen., limitatamente alle condotte poste in essere nell'anno 2012 e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, oltre che all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Comune di Sospiro. Il Tribunale ha, inoltre, assolto l'imputato dalle imputazioni di peculato commesse in data anteriore all'anno 2012 e nell'anno 2013, nonché dalle imputazioni di cui agli artt. 476 e 491 bis cod. pen. per insussistenza del fatto. 3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato appellante al pagamento delle spese del grado e alla rifusione delle spese della parte civile costituita. 4. L'avvocato Luca Curatti, difensore del IN, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento deducendo quattro motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova dell'effettiva appropriazione o impossessamento delle somme provento delle contravvenzioni al codice della strada inerenti al trimestre settembre-dicembre 2012. Deduce il ricorrente che la Corte d'appello ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla base di ragionamenti ipotetici a conferma 2 della pretesa attendibilità della testimone AR NT e ha illogicamente omesso di considerare gli specifici e rilevanti elementi di contraddittorietà con questa deposizione emersi nel giudizio, interni alle dichiarazioni della stessa ed esterni, rappresentati dalle dichiarazioni della testimone MA VI. In particolar modo, come puntualmente evidenziato nell'atto di appello, la NT inizialmente aveva negato recisamente di avere mai avuto accesso al gestionale informatico delle contravvenzioni per poi affermare di essere diventata molto abile in tale mansione, tanto da essere divenuta una sorta di alter ego dell'imputato. Questa circostanza sarebbe stata confermata dalla collega MA VI, che aveva affermato chiaramente che il ruolo della NT nell'ufficio era di fatto interscambiabile con quello del IN. La deposizione della NT, dunque, che avrebbe prestato servizio nel medesimo arco temporale delle appropriazioni contestate al IN, sarebbe stata esclusivamente sorretta dall'intento di allontanare da sé ogni sospetto di una propria responsabilità per gli ammanchi verificatisi. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell'erronea applicazione della legge penale in relazione alla pluralità delle condotte appropriative e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto. La Corte di appello di Brescia avrebbe confermato l'erronea valutazione operata dal giudice di primo grado, affermando che l'imputato avrebbe posto in essere plurime condotte di peculato avvinte dal vincolo della continuazione, laddove si sarebbe in presenza di una unica condotta appropriativa relativa ai proventi delle contravvenzioni al codice della strada riferiti al trimestre settembre- dicembre 2012 o, comunque, della reiterata commissione di più fatti appropriativi non singolarmente apprezzabili, senza una soluzione di continuità, nel medesimo contesto spaziale. La pluralità di condotte descritte nella sentenza impugnata sarebbe, tuttavia, illogica, in quanto avrebbe destato maggior sospetto (e, dunque, aumentato il rischio di essere scoperti), non foss'altro per la presenza di altri colleghi in ufficio. La Corte di appello avrebbe, inoltre, illegittimamente applicato la disciplina della continuazione, pur in assenza della precisa individuazione storico- naturalistica del fatto di reato più grave. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli art. 62-bis, 163 e 175 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di diniego 3 delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione della condanna. La Corte di appello avrebbe negato la concessione delle attenuanti generiche valorizzando l'intensità del dolo, ma la considerazione dell'unicità della condotta appropriativa, dell'incensuratezza del reo e la consegna da parte dell'imputato al revisore dei conti di una parte delle somme incassate (10.000 euro) avrebbero dovuto fondare la concessione delle attenuanti generiche. La Corte di appello avrebbe, inoltre, escluso il carattere di spontanea resipiscenza della restituzione di parte delle somme, ma la spontaneità sarebbe elemento caratteristico della diversa attenuante di cui all'art. 61, primo comma, n. 6 cod. pen. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe motivato in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena e della mancata concessione del beneficio della non menzione della sentenza nel certificato del casellario penale. 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 612 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in punto di condanna al risarcimento del danno e al rigetto della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della provvisionale. Il ricorrente aveva chiesto nell'atto di appello la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, in quanto l'imputato, essendo sospeso dal servizio, non disporrebbe più di apprezzabili entrate mensili e, dunque, sussisterebbe il «grave ed irreparabile danno». La Corte di appello, inoltre, avrebbe condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita;
ad avviso del ricorrente, tuttavia, sussisterebbero quei «giusti motivi» che, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., consentono la compensazione totale o parziale, in quanto l'imputato era stato assolto da una parte considerevole delle imputazioni di peculato relative agli anni 2011, 2013 e 2014. 5. Il Procuratore generale, con conclusioni scritte del 18 febbraio 2022, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta continuazione e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso La parte civile costituita, Comune di Sospiro, in persona del sindaco pro tempore, ha depositato in data 14 marzo 2022 conclusioni scritte nelle quali ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna del IN alla rifusione delle spese in proprio favore. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova dell'effettiva appropriazione o impossessamento delle somme provento delle contravvenzioni al codice della strada inerenti al trimestre settembre-dicembre 2012. 3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto, limitandosi a ribadire censure già formulate nell'atto di appello e puntualmente confutate dalla Corte di appello, non si confronta specificamente con le complessive statuizioni della sentenza impugnata. e44., Sono, infatti, generici i c.4e motivivcostituiscono la mera riproposizione delle doglianze svolte nell'atto di appello, in quanto difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e di una critica argomentata avverso il provvedimento "attaccato" e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). E', peraltro, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (ex plurimis: Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). Le sentenze di merito, che sul punto si integrano vicendevolmente, componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01), hanno peraltro ritenuto confermata l'ipotesi accusatoria relativa alle condotte di peculato poste in essere dal IN nell'anno 2012 non solo in ragione delle dichiarazioni della NT, ma anche della deposizione del revisore dei conti Maurizio Pellizzer, di ulteriori testi di contorno e di numerosissimi riscontri documentali e contabili degli ammanchi. 5 La Corte di appello di Brescia, peraltro, ha, tutt'altro che illogicamente rilevato, con motivazione assai puntuale e approfondita (pag. 20-24 della sentenza impugnata), che la teste NT ha svolto un ruolo assai significativo nell'emersione degli illeciti per cui si procede, consentendo, con le indagini svolte di propria iniziativa, il progredire degli accertamenti sino all'emersione degli ammanchi;
nella sentenza impugnata si rileva, peraltro, che una iniziale inerzia della NT avrebbe consentito di mettere fine alla verifica e, verosimilmente, di precludere l'emersione delle condotte penalmente rilevanti per le quali si procede. La Corte di appello ha, peraltro, congruamente precisato che la deposizione della NT non poteva ritenersi strumentale a traslare sul solo IN la responsabilità degli ammanchi, in quanto la stessa già in passato aveva espresso dubbi sulla regolare gestione dell'ufficio e, in particolare, sulla prassi di ricevere dai cittadini i pagamenti delle contravvenzioni in contanti. 4. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell'erronea applicazione della legge penale in relazione alla pluralità delle condotte appropriative e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della manifesta illogicità della motivazione della sentenza sul punto. 5. Il motivo, pur formalmente volto a dedurre il vizio della motivazione della sentenza impugnata è inammissibilmente volto a prospettare una diversa ricostruzione in fatto. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La censura, peraltro, si risolve nella riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dalla Corte di appello di Brescia nella sentenza impugnata. 6 La Corte di appello di Brescia ha, infatti, non certo illogicamente confutato l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa dell'unica condotta appropriativa, considerandola come «una prospettazione astratta e priva di collegamenti a precise emergenze processuali» e «non supportata neppure da una qualche affermazione in tal senso del diretto interessato». Parimenti è inammissibile la censura di violazione di legge denunciata, in quanto la stessa trae fondamento da una diversa valutazione dei fatti accertati dalle sentenze di merito, non consentita in sede di legittimità. 6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli art. 62-bis, 163 e 175 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in punto di diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione della condanna. 7. Anche questo motivo è inammissibile. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è, infatti, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Secondo il costante orientamento di questa Corte, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto. Tali vizi di ragionamento non sono ravvisabili nella impugnata decisione che ha negato la concessione delle circostanze attenuanti in ragione della pluralità delle condotte appropriative accertate e dell'entità delle appropriazioni illecite poste in essere. La Corte di appello di Brescia ha, inoltre, rilevato che la consegna al revisore dei conti delle due buste contenenti 10.000 euro non era stata operata dall'imputato a titolo di parziale risarcimento del danno patito dal Comune, bensì esclusivamente nella prospettiva di creare le condizioni per poter meglio contrastare la prevedibile accusa di condotte appropriative, che di lì a poco gli sarebbe stata mossa. 7 La Corte di appello, dunque, non illogicamente ha ritenuto che la parziale restituzione sarebbegA.w~e) stata solo strumentale a contrastare l'addebito e non già un sintomo di resipiscenza. L'entità della pena inflitta, pari a due anni e sei mesi, esclude ex se la possibilità di concedere all'imputato la sospensione condizionale o il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e, dunque, nessuna omessa motivazione da parte della Corte di appello è ravvisabile sul punto. 8. Con il quarto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 612 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla mancata sospensione dell'efficacia esecutiva della provvisionale disposta e alla condanna integrale delle spese sostenute dalla parte civile costituita. 9. Il motivo è ancora una volta generico, in quanto è meramente assertivo, quanto alla sussistenza dei presupposti .tt) per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della provvisionale disposta, e, quanto alla censura relativa alla condanna integrale alle spese del grado, non si confronta con la complessiva articolazione degli argomenti posti a fondamento della motivazione della sentenza impugnata, che, peraltro, in grado di appello ha disposto il rigetto integrale dell'impugnazione del IN. 10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. L'imputato deve, inoltre, essere condannato alla refusione delle spese alla parte civile Comune di Sospiro, liquidandole in euro 3.510,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna MO IN alla refusione delle spese processuali alla 8 parte civile Comune di Sospiro, liquidandole in euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 29/03/2022.