Art. 4.
All'articolo 5 dell'allegato B al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, e' aggiunta la seguente disposizione:
«Presso le Commissioni amministratrici delle Casse di soccorso aventi un numero di iscritti superiore ai 200 agenti e' istituito un Collegio di sindaci in numero di tre, dei quali due nominati dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed uno da quello delle corporazioni».
All'articolo 5 dell'allegato B al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, e' aggiunta la seguente disposizione:
«Presso le Commissioni amministratrici delle Casse di soccorso aventi un numero di iscritti superiore ai 200 agenti e' istituito un Collegio di sindaci in numero di tre, dei quali due nominati dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed uno da quello delle corporazioni».