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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21171/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
IC PO CE
COSTANZA TETI CE nel procedimento per separazione consensuale n. 21171/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Lucia Velia Moraschi Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. Gianluca Girelli CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Vite separate con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il sig. come da accordi convenuti, a totale definizione di ogni questione economica e non, CP_1 provvederà a versare a titolo di contributo di mantenimento una tantum, in un'unica soluzione, le seguenti somme: €. 4.716,99 in favore della sig.ra €. 4.716,99 in favore del figlio €. Parte_1 Per_1
4.716,99 in favore della figlia . Per_2
3) La sig.ra provvederà a cedere, senza alcunchè pretendere, sottoscrivendo ogni atto Parte_1 necessario, al sig. o a persona da costui designata, le proprie quote di partecipazione nella CP_1 società G & D Style Srl, con onere a carico del sig. di ogni spesa relativa al predetto CP_1
1 trasferimento di quota, manlevando la sig.ra da ogni obbligo economico. La sig.ra Pt_1 Parte_1 si impegna altresì a sottoscrivere, comparendo avanti al Notaio incaricato, entro il 30 Maggio 2026, una volta estinto il finanziamento ancora ad oggi in carico alla di cui si assumere l'onere del CP_2 pagamento il sig. ogni atto necessario all'estinzione della predetta società. Ogni spesa CP_1 relativa alla cancellazione e/o estinzione della rimarranno di competenza Controparte_3 esclusiva di quest'ultimo.
4) Ogni ulteriore rapporto economico è già stato risolto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 09.12.2000 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Pontevico (atto n. 28, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 17.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
GU AN
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
IC PO CE
COSTANZA TETI CE nel procedimento per separazione consensuale n. 21171/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Lucia Velia Moraschi Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. Gianluca Girelli CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Vite separate con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il sig. come da accordi convenuti, a totale definizione di ogni questione economica e non, CP_1 provvederà a versare a titolo di contributo di mantenimento una tantum, in un'unica soluzione, le seguenti somme: €. 4.716,99 in favore della sig.ra €. 4.716,99 in favore del figlio €. Parte_1 Per_1
4.716,99 in favore della figlia . Per_2
3) La sig.ra provvederà a cedere, senza alcunchè pretendere, sottoscrivendo ogni atto Parte_1 necessario, al sig. o a persona da costui designata, le proprie quote di partecipazione nella CP_1 società G & D Style Srl, con onere a carico del sig. di ogni spesa relativa al predetto CP_1
1 trasferimento di quota, manlevando la sig.ra da ogni obbligo economico. La sig.ra Pt_1 Parte_1 si impegna altresì a sottoscrivere, comparendo avanti al Notaio incaricato, entro il 30 Maggio 2026, una volta estinto il finanziamento ancora ad oggi in carico alla di cui si assumere l'onere del CP_2 pagamento il sig. ogni atto necessario all'estinzione della predetta società. Ogni spesa CP_1 relativa alla cancellazione e/o estinzione della rimarranno di competenza Controparte_3 esclusiva di quest'ultimo.
4) Ogni ulteriore rapporto economico è già stato risolto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 09.12.2000 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Pontevico (atto n. 28, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 17.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
GU AN
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