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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/11/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1354/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice rel. dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1354/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LEONI MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. E c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. LEONI MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi con rito civile in VE (Armenia) il giorno 02.12.2004 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Novara al n° 8 Parte II Serie C dell'anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Novara di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio, emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario;
2. ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novara di provvedere alle annotazioni e trascrizioni tutte di legge, in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Novara;
3. i coniugi continueranno a vivere separati secondo gli obblighi di legge;
4. i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza Per_1 Per_2 anagrafica di presso il padre e di presso la madre;
Per_1 Per_2
Pag. 1 5. i genitori potranno avere con sé i figli secondo le seguenti modalità: quanto a previ accordi diretti che Per_1 interverranno tra la madre e la figlia, stante l'età della medesima;
quanto a il padre avrà diritto ad avere Per_2 con sé il figlio un pomeriggio a settimana compatibilmente con i propri impe tivi, nonché a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera intorno alle 21 quando il padre ricondurrà il figlio presso la residenza materna. Sono in ogni caso fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori presi nell'interesse dei figli e delle loro necessità. Durante le vacanze scolastiche di Natale, i minori trascorreranno con l'uno o l'altro genitore i giorni di Natale e Santo Stefano;
durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni i minori trascorreranno con l'uno o l'altro genitore i giorni di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; quindici giorni durante le vacanze estive, in periodi anche non consecutivi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
eventuali “ponti”, festività o altre vacanze scolastiche verranno suddivise tra i genitori sempre seguendo il principio dell'alternanza. Sono in ogni caso fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori presi nell'interesse dei figli e delle loro necessità.
6. Disporre quanto al concorso ordinario, che il Sig. corrisponda mensilmente la somma di € 250,00 in Pt_1 favore dei figli e (maggiorenne ma a conomicamente autosufficiente) e ciò finché gli stessi Per_2 Per_3 non saranno economicamente autosufficienti. In ogni caso la somma a titolo di contributo dovrà rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT per ciascun figlio, mentre quanto alle spese straordinarie verranno sostenute integralmente dal Sig. Nello specifico: I spese mediche (da documentare, anche Pt_1 successivamente al ) che non richiedono il preventivo accordo: a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. trattamenti erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. tickets sanitari. II spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. farmaci particolari. III spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico;
e. mensa – buoni pasto. IV spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f. materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico). V spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. viaggi e vacanze;
c. tempo prolungato, prescuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Si insta affinchè una volta effettuate le precitate spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta.
7. disporre che l'assegno unico sarà integralmente a beneficio della Signora Pt_1
8. confermare l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione, e n Novara, Via Tarantola n. 13, alla Signora che ivi continuerà a risiedervi coi figli. Il Sig. ha già provveduto ad CP_1 Pt_1 asportare i propri
9. il Sig. si impegna a restituire alla Signora le somme dalla stessa anticipate nell'interesse Pt_1 Pt_1 esclusivo osì dicasi per € 4.000,00 mediante menti tramite bonifico bancario di € 500,00 cadauno. Si dà atto che in data odierna è stato corrisposto il primo bonifico e le parti convengono in ogni caso che il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il 30.09.2026;
10. le parti si concedono, sin d'ora, reciproco assenso al trasferimento della residenza anagrafica all'estero, all'iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero), nonché al cambio di domicilio e/o di residenza fiscale fuori dal Territorio italiano;
11. dichiararsi la perdita del cognom da parte della Signor Pt_1 Pt_1
12. le parti dichiarano di rinunciare all'appello a emessa in primo grado nell pigrafe.”
Per il PM
Pag. 2 “Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e anno contratto matrimonio con rito civile in Armenia Parte_1 CP_1 in data 2.12.2004 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Novara al n.8, parte II, serie C, anno 2006. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli e entrambi minorenni. Per_1 Per_2
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 15.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Armenia in data 2.12.2004 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Novara al n.8, parte II, serie C, anno 2006;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pag. 3 Così deciso a Novara, nella camera di consiglio del I collegio della sezione civile, il 30 ottobre 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente Dott.ssa Rossella Incardona Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice rel. dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1354/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LEONI MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. E c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. LEONI MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi con rito civile in VE (Armenia) il giorno 02.12.2004 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Novara al n° 8 Parte II Serie C dell'anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Novara di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio, emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario;
2. ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novara di provvedere alle annotazioni e trascrizioni tutte di legge, in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Novara;
3. i coniugi continueranno a vivere separati secondo gli obblighi di legge;
4. i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza Per_1 Per_2 anagrafica di presso il padre e di presso la madre;
Per_1 Per_2
Pag. 1 5. i genitori potranno avere con sé i figli secondo le seguenti modalità: quanto a previ accordi diretti che Per_1 interverranno tra la madre e la figlia, stante l'età della medesima;
quanto a il padre avrà diritto ad avere Per_2 con sé il figlio un pomeriggio a settimana compatibilmente con i propri impe tivi, nonché a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera intorno alle 21 quando il padre ricondurrà il figlio presso la residenza materna. Sono in ogni caso fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori presi nell'interesse dei figli e delle loro necessità. Durante le vacanze scolastiche di Natale, i minori trascorreranno con l'uno o l'altro genitore i giorni di Natale e Santo Stefano;
durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni i minori trascorreranno con l'uno o l'altro genitore i giorni di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; quindici giorni durante le vacanze estive, in periodi anche non consecutivi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
eventuali “ponti”, festività o altre vacanze scolastiche verranno suddivise tra i genitori sempre seguendo il principio dell'alternanza. Sono in ogni caso fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori presi nell'interesse dei figli e delle loro necessità.
6. Disporre quanto al concorso ordinario, che il Sig. corrisponda mensilmente la somma di € 250,00 in Pt_1 favore dei figli e (maggiorenne ma a conomicamente autosufficiente) e ciò finché gli stessi Per_2 Per_3 non saranno economicamente autosufficienti. In ogni caso la somma a titolo di contributo dovrà rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT per ciascun figlio, mentre quanto alle spese straordinarie verranno sostenute integralmente dal Sig. Nello specifico: I spese mediche (da documentare, anche Pt_1 successivamente al ) che non richiedono il preventivo accordo: a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. trattamenti erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. tickets sanitari. II spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. farmaci particolari. III spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico;
e. mensa – buoni pasto. IV spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f. materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico). V spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. viaggi e vacanze;
c. tempo prolungato, prescuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Si insta affinchè una volta effettuate le precitate spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta.
7. disporre che l'assegno unico sarà integralmente a beneficio della Signora Pt_1
8. confermare l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione, e n Novara, Via Tarantola n. 13, alla Signora che ivi continuerà a risiedervi coi figli. Il Sig. ha già provveduto ad CP_1 Pt_1 asportare i propri
9. il Sig. si impegna a restituire alla Signora le somme dalla stessa anticipate nell'interesse Pt_1 Pt_1 esclusivo osì dicasi per € 4.000,00 mediante menti tramite bonifico bancario di € 500,00 cadauno. Si dà atto che in data odierna è stato corrisposto il primo bonifico e le parti convengono in ogni caso che il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il 30.09.2026;
10. le parti si concedono, sin d'ora, reciproco assenso al trasferimento della residenza anagrafica all'estero, all'iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero), nonché al cambio di domicilio e/o di residenza fiscale fuori dal Territorio italiano;
11. dichiararsi la perdita del cognom da parte della Signor Pt_1 Pt_1
12. le parti dichiarano di rinunciare all'appello a emessa in primo grado nell pigrafe.”
Per il PM
Pag. 2 “Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e anno contratto matrimonio con rito civile in Armenia Parte_1 CP_1 in data 2.12.2004 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Novara al n.8, parte II, serie C, anno 2006. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli e entrambi minorenni. Per_1 Per_2
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 15.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Armenia in data 2.12.2004 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Novara al n.8, parte II, serie C, anno 2006;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pag. 3 Così deciso a Novara, nella camera di consiglio del I collegio della sezione civile, il 30 ottobre 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente Dott.ssa Rossella Incardona Dott. Andrea Ghinetti
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