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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 21/03/2025 nel procedimento portante il n.
1495 dell'anno 2024 promosso da
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv.to Roberta Palotti
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai funzionari Laura Vicentini e Giulio D'Aloi parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/12/2024 i ricorrenti in epigrafe indicati, in qualità di eredi di , chiedevano accertarsi la sussistenza dei requisiti medico- Persona_1 legali richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore del proprio dante causa.
Ritualmente instauratosi il contradditorio, l' eccepiva l'incompetenza per CP_1 territorio dell'adito Tribunale e deduceva nel merito che medio tempore la Commissione
Medica Superiore aveva riconosciuto in autotutela il beneficio richiesto sin dalla presentazione della domanda amministrativa, sicchè concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Tanto sopra premesso e dato atto che all'odierna udienza l ha rinunciato CP_2 all'eccezione preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti all'odierna udienza di
1 discussione, avendo l' provveduto in via amministrativa al riconoscimento del CP_2 requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della prestazione con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, di talché è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio.
Alla luce dell'esito del giudizio, stante la fondatezza del rilievo preliminare in considerazione del disposto di cui all'art. 444, comma 1, c.p.c., pur rinunciato per ragioni di economia processuale, sussistono giusti motivi per dichiarare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti costituite, dichiara cessata la materia contendere e interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Asti, 21/03/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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