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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1080/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
RI GIORGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6185/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 367/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso R.G.R. n. 6185/2025, notificato in data 04/11/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259026043166000, notificata in data 10/10/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha richiesto il pagamento di € 57.070,40. Tale pretesa si fonda su quattro cartelle di pagamento presupposte, relative a IRPEF per gli anni 2005, 2007, 2008 e 2009. Il ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici, inclusi gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento, e la conseguente decadenza dal potere di riscossione. In via subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del credito. Ha inoltre formulato istanza di sospensione dell'atto impugnato per grave ed irreparabile danno.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale ha depositato controdeduzioni e documentazione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività delle eccezioni relative alle cartelle presupposte, asseritamente notificate e non impugnate nei termini di legge. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione, chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare.
All'odierna udienza del 03/02/2026, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione, questa Corte, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite le parti, ritiene il ricorso maturo per la decisione nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47-ter del D. Lgs. n. 546/1992, ravvisandone la manifesta infondatezza.
In via preliminare, si rileva che l'eccezione del ricorrente circa la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte è smentita dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate.
L'Amministrazione finanziaria ha infatti prodotto le relate di notifica delle quattro cartelle di pagamento, dalle quali risulta la loro rituale notificazione in data 08/09/2009, 23/06/2011, 27/06/2012 e 18/10/2013. Poiché le suddette cartelle di pagamento non sono state impugnate dal contribuente nei termini di legge, le pretese tributarie in esse contenute sono divenute definitive e non più contestabili.
Anche l'eccezione di prescrizione decennale, sollevata in via subordinata, è infondata tenuto conto degli atti interruttivi intermedi costituiti dalle intimazioni di pagamento notificate nel 2023 e 2024, come documentato in atti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 8, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 03/02/2026.
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
RI GIORGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6185/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026043166000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 367/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso R.G.R. n. 6185/2025, notificato in data 04/11/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259026043166000, notificata in data 10/10/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha richiesto il pagamento di € 57.070,40. Tale pretesa si fonda su quattro cartelle di pagamento presupposte, relative a IRPEF per gli anni 2005, 2007, 2008 e 2009. Il ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici, inclusi gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento, e la conseguente decadenza dal potere di riscossione. In via subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del credito. Ha inoltre formulato istanza di sospensione dell'atto impugnato per grave ed irreparabile danno.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale ha depositato controdeduzioni e documentazione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività delle eccezioni relative alle cartelle presupposte, asseritamente notificate e non impugnate nei termini di legge. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione, chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare.
All'odierna udienza del 03/02/2026, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione, questa Corte, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite le parti, ritiene il ricorso maturo per la decisione nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47-ter del D. Lgs. n. 546/1992, ravvisandone la manifesta infondatezza.
In via preliminare, si rileva che l'eccezione del ricorrente circa la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte è smentita dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate.
L'Amministrazione finanziaria ha infatti prodotto le relate di notifica delle quattro cartelle di pagamento, dalle quali risulta la loro rituale notificazione in data 08/09/2009, 23/06/2011, 27/06/2012 e 18/10/2013. Poiché le suddette cartelle di pagamento non sono state impugnate dal contribuente nei termini di legge, le pretese tributarie in esse contenute sono divenute definitive e non più contestabili.
Anche l'eccezione di prescrizione decennale, sollevata in via subordinata, è infondata tenuto conto degli atti interruttivi intermedi costituiti dalle intimazioni di pagamento notificate nel 2023 e 2024, come documentato in atti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 8, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 03/02/2026.
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello