Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1080
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, poiché la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la rituale notifica delle cartelle di pagamento in date precedenti e le stesse non erano state impugnate nei termini di legge, rendendo definitive le pretese tributarie.

  • Rigettato
    Prescrizione decennale del credito

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, dato che vi sono stati atti interruttivi intermedi costituiti dalle intimazioni di pagamento notificate nel 2023 e 2024.

  • Rigettato
    Grave ed irreparabile danno

    L'istanza cautelare è stata respinta in quanto il ricorso nel merito è stato ritenuto manifestamente infondato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1080
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1080
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo